CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione in data 30 novembre 2022. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna, giudice del rinvio a seguito dell'annullamento, con sentenza n. 42167/2021 della Terza sezione penale di questa Corte di cassazione, della precedente sentenza d'appello, ha confermato quella resa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale il Tribunale di Rimini aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Domenico per il reato di cui all'art. 5, d.lgs. n. 74/2000. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione, con riferimento alla rinnovazione istruttoria disposta ai sensi dell'art. 603, cod. proc. pen., per l'acquisizione del verbale di accertamento dell'Agenzia delle entrate, alla quale la difesa si era opposta, essendo stato l'imputato ammesso al rito abbreviato semplice, cosicché l'integrazione istruttoria si risolverebbe, secondo la prospettazione difensiva, in un mezzo per colmare una lacuna delle indagini, sanandone la incompletezza. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi, questa volta lamentando la parzialità della rinnovazione, non avendo la Corte territoriale disposto l'acquisizione anche del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, al quale ha fatto riferimento la stessa Agenzia delle entrate nel suo accertamento. Con il terzo, infine, ha dedotto analoghi vizi, in relazione all'affermazione della penale responsabilità, assumendo che la Corte di merito avrebbe avuto a disposizione un quadro probatorio incompleto, cioè un accertamento dell'ufficio finanziario basato su deduzioni della Guardia di Finanza, che imporrebbe l'assoluzione per mancanza di prova certa della responsabilità. In ogni caso e risolutivamente, la difesa rileva l'intervenuta prescrizione del reato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto K. TASSONE, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essersi il reato estinto per prescrizione il 30 dicembre 2022. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La Corte rimettente ha accolto il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso la prima sentenza d'appello, rilevando in diritto che, ai fini della configurabilità del reato di omessa dichiarazione di cui all'art. 5 d.lgs.%.74 del 2000, non può farsi ricorso alle presunzioni tributarie, in quanto spetta al giudice penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto, valendo il .911''11 •••••111 Mediante 11_110fso a_presunzioni di fatto, valendo- —I) principio per il quale spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata, alla stregua di una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria, dovendo privilegiarsi, in sede penale, il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale. Pertanto, nell'accertamento degli elementi costitutivi dei reati tributari, il giudice può fare legittimamente ricorso ai verbali di constatazione redatti dagli organi accertatori ai fini della determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, nonché ricorrere all'accertamento induttivo dell'imponibile quando le scritture contabili imposte dalla legge siano state irregolarmente tenute, a condizione, però, che proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di riscontro, anche aliunde acquisiti, che diano certezza dell'esistenza della condotta. Nello specifico, poi, in ragione della natura del vizio dedotto (travisamento probatorio), quel giudice ha visionato gli atti d'interesse, rilevando la mancanza dell'avviso di accertamento contenente i criteri utilizzati dall'amministrazione finanziaria per quantificare l'imponibile, l'imposta evasa ed il conseguente superamento della soglia di punibilità prevista dalla fattispecie incriminatrice, essendosi limitati i giudici dei due gradi di merito a prendere atto dell'imposta evasa meramente indicata nella denuncia di reato, in base a un avviso di accertamento non acquisito al fascicolo processuale. Ha, inoltre, considerato manifestamente illogica l'affermazione giusta la quale sarebbe dirimente la mancata allegazione di prova contraria da parte dell'imputato, che ha sempre sostenuto di non aver neppure ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento, la negazione o il mancato chiarimento, da parte dell'imputato, di circostanze valutabili a suo carico potendo fornire al giudice elementi di prova di carattere residuale e complementare solo in presenza di univoci elementi probatori d'accusa, in quanto la valutazione del comportamento processuale dell'imputato non può risolversi nell'inversione dell'onere della prova, né condizionare l'esercizio del diritto di difesa. 3. Il giudice del rinvio ha ritenuto di dover procedere alla acquisizione dell'avviso di accertamento, la cui mancanza in atti aveva determinato l'annullamento della prima sentenza d'appello, ritenendo la possibilità per il giudice d'appello di procedere alla rinnovazione istruttoria anche in casi di giudizio abbreviato semplice, a norma dell'art. 441, cod. proc. pen., risolutivamente affermando che, nella specie, l'acquisizione era addirittura doverosa, avendola indicata come necessaria lo stesso giudice rimettente. Il contraddittorio era stato salvaguardato, avendo la Corte consentito, tramite l'accoglimento della relativa istanza di rinvio, di esaminare gli atti acquisiti e, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la difesa, dopo aver preso visione dell'avviso di accertamento acquisito, non aveva chiesto alcuna integrazione probatoria. Sulla scorta dell'avviso acquisito, poi, quel giudice ha proceduto a valutare la condotta ascritta, affermando che, dal documento, era emerso che l'imputato, legale rappresentante della FRAMAR s.r.I., non aveva presentato la dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta 2011, nel quale era emerso, all'esito degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e riportati nell'acquisito avviso di accertamento, che la società aveva incassato ricavi, quale fornitore della L.K. COSTRUZIONI s.r.I., per euro 1.205.000,00, con IVA pari a euro 241.000,00 (erroneamente indicato l'importo di euro 241,00 a pag. 3 della sentenza, poi correttamente indicato a pag. 4), non essendo stata raggiunta la soglia della punibilità quanto all'omesso versamento dell'imposta sul reddito d'impresa. A fronte della chiarezza del dato, la Corte d'appello ha rilevato che la difesa nulla aveva dedotto per smentire quelle operazioni, ciò che poteva esser facilmente fatto dimostrando che quegli incassi non c'erano stati, limitandosi di contro a ribadire la insufficienza probatoria dei dati acquisiti. È stata così ritenuta acquisita la prova della condotta incriminata, affidata non già a presunzioni formali, ma al dato ricavabile dagli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate, tra le quali vi erano le comunicazioni fatte dai soggetti IVA relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi che avevano riguardato la società amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, a fronte di ciò, aveva omesso di presentare la dichiarazione annuale ai fini IVA per il periodo d'imposta 2011, pur dovendo dichiarare euro 241.000,00 a titolo di imposta. 4. I motivi sono manifestamente infondati. 4.1. Quanto al primo, si è già chiarito che nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato è ammessa la rinnovazione istruttoria esclusivamente ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, solo nel caso in cui il giudice ritenga l'assunzione della prova assolutamente necessaria, perché potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti (salvo si tratti di prova sopravvenuta o emersa dopo la decisione di primo grado, nel qual caso la valutazione giudiziale del parametro della assoluta necessità deve tener conto di tale "novità" del dato probatorio, per sua natura adatto a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive nella chiave "prospettica" sopra indicata) [sez. 1, n. 12928 del 7/11/2018, dep. 2019, P., Rv.276318-02; n. 8316 del 14/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266145-01]. Tuttavia, nella specie, il principio deve anche contemperarsi con gli obblighi derivanti al giudice di rinvio in base al disposto di cui all'art. 627, cod. proc. pen. Il giudice rimettente, infatti, ha recepito la doglianza difensiva proprio in relazione alla mancata acquisizione dell'atto oggetto dell'attività integrativa disposta, vale a dire l'avviso di accertamento dell'ufficio finanziario, avendo il giudice del rinvio dato seguito a tale indicazione. A fronte di ciò, la difesa si è limitata a contestare l'esercizio di una facoltà non riconosciuta al giudice del rinvio che, viceversa, era obbligato alla integrazione probatoria in forza del valore vincolante della pronuncia di annullamento, il principio di diritto enunciato essendo strettamente collegato al difetto di quel dato documentale. Sul punto, va chiarito - quanto ai limiti derivanti al giudice del rinvio dalla pronuncia di annullamento - che, nella specie, il vizio rilevato dal giudice rimettente non era solo quello motivazionale, poiché in tal caso quello del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (sez. 5 n. 42814 del 19/6/2014, Cataldo, Rv. 261760). La Corte rimettente, infatti, ha rilevato una vera e propria violazione di legge per avere i giudici del merito affermato la penale responsabilità in base a un ragionamento di tipo presuntivo e formalistico, sulla scorta del dato recepito nella imputazione e senza il supporto di quello documentale contenente i criteri applicati dall'ufficio finanziario. Pertanto, ha censurato la mancanza di un'autonoma valutazione degli elementi contenuti nell'accertamento, neppure acquisito agli atti. Il principio sopra richiamato, a proposito dei limiti di cognizione riservati al giudice del rinvio dopo l'annullamento, va in questa sede necessariamente calibrato, perché la Corte di cassazione risolve una questione di diritto anche quando giudica sull'adempimento del dovere di motivazione: il giudice di rinvio, in sostanza, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (in motivazione, sez. 3 n. 43550 del 8/7/2016, Balkoci, che richiama anche sez. 5, n. 7567 del 24/9/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830). 4.2. Quanto al secondo motivo, invece, deve rilevarsi che, nel giudizio abbreviato d'appello, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, Granato, Rv. 282585-01; sez. 6, n. 51901 del 19/9/2019, Graziano, RV. 278061- 01; sez. 1, n. 12690 del 3/12/2019, dep. 2020, Be/castro, Rv. 278703-01). Nella specie, la difesa non ha allegato elementi introduttivi di un dubbio in ordine alla portata dimostrativa dei dati ricavati dall'accertamento compiuto, essendo rimasto incontestato quello risolutivo delle operazioni economiche compiute dalla società quale fornitore di terzi, per un ammontare che obbligava il rappresentante legale della stessa a presentare la dichiarazione ai fini IVA, nei termini calcolati sulla scorta del valore di quei ricavi. Ma neppure ha contestato l'entità di questi ultimi, essendosi limitata a contestare una incompletezza della prova ricavata dalla circostanza che l'ufficio finanziario, nell'operare i suoi calcoli, ha fatto rinvio ad alcuni accertamenti in fatto svolti dall'organo d'indagine, senza neppure specificare la rilevanza di tali elementi rispetto alla prova acquisita. 4.3. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato e il giudizio, in questo caso, deriva direttamente dalla genericità della censura sostenuta da un ragionamento che si ricollega a quello esposto con riferimento al motivo precedente. In ogni caso, deve rilevarsi che si tratta di censure inerenti al merito della decisione e, sul punto, pare sufficiente ricordare, facendo applicazione di principi consolidati, che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Infatti, con il ricorso in cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747-01).Nella specie, la risposta della Corte territoriale è del tutto congrua, avendo quei giudici proceduto a un'autonoma valutazione del dato formale sulla scorta di quanto emerso dall'accertamento dell'ufficio finanziario con riferimento alle transazioni effettuate (forniture alla L.K. COSTRUZIONI s.r.I.), neppure contestate nella loro storicità da parte del ricorrente. 5. Tenuto conto delle conclusioni del Procuratore generale e della richiesta conclusiva contenuta in calce al ricorso, deve rilevarsi, infine, che l'inammissibilità dello stesso, precludendo l'instaurarsi di un valido rapporto processuale in questo grado di giudizio, non consente, secondo orientamento consolidato, alle cause estintive del reato (nel caso di specie, la prescrizione), eventualmente verificatasi dopo la sentenza d'appello di operare e impedire il consolidarsi della pronuncia di condanna (Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266; n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531; n. 23428 del 22/3/2005, Rv. 231164; sez. 6 n. 25807 del 14/3/2014, Rv. 259202; sez. 1 n. 6693 del 20/1/2014, Rv. 259205). 6. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese