CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 10329/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], 1 4 KR. 2025 SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Ss) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Lbluitue avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'istanza con la quale il Procuratore della Repubblica in sede aveva chiesto la revoca dell'ordinanza che aveva disposto la sospensione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza emessa il 17/3/1997 dallo stesso Tribunale, sezione distaccata de [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], quale erede del condannato, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 665 e 666 cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 21-quater, I. 7 agosto 1990, n. 241. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione avrebbe revocato la sospensione dell'ordine senza considerare che la stessa autorità amministrativa interessata - il Comune de [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe sospeso l'ordine medesimo in attesa della definizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto avverso l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di condono con riguardo all'immobile in oggetto. Se è vero, peraltro, che il giudice penale non può esser limitato nel proprio operato dalle vicende amministrative concernenti il bene, sarebbe altresì vero che l'analisi di queste sarebbe del tutto pretermessa nel provvedimento impugnato, che si limiterebbe ad affermare che il ricorso straordinario sarebbe incerto nei tempi e nell'esito; ebbene, mentre sui primi nessuno di certo potrebbe interagire, la fondatezza del secondo troverebbe un "principio di prova" proprio nella sospensione disposta dall'autorità locale. L'assenza di ogni verifica sulla possibile conclusione del procedimento amministrativo, pertanto, imporrebbe l'annullamento dell'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Al riguardo, deve essere innanzitutto ribadito, come peraltro si legge anche nel provvedimento impugnato, che in tema di reati edilizi non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell'ordine di demolizione, ma solo un onere di allegazione, relativo, cioè, alla prospettazione ed alla indicazione al giudice dei fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (Sez. 3, n. 31031 del 20/5/2016, Giordano, Rv. 267413. Successivamente, tra le non massimate, Sez. 3, n. 17825 del 29/2/2024, Pellerito; Sez. 3, n. 12019 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], PM/Neri; Sez. 3, n. 11781 del 10/11/2022, PM/Mazza). 4.1.Tanto premesso, l'ordinanza impugnata ha adeguatamente evidenziato che il ricorrente non aveva assolto a tale onere di allegazione, limitandosi a documentare l'avvenuta presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: nulla, dunque, era stato rappresentato quanto ai possibili tempi di definizione del procedimento amministrativo, né, soprattutto, quanto agli eventuali e concreti elementi in forza dei quali il provvedimento che deciderà il ricorso medesimo dovrebbe avere, verosimilmente, un esito favorevole all'interessato. 5. L'ordinanza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non risulta meritevole di censura, avendo correttamente richiamato la costante giurisprudenza di questa Corte in ordine al rapporto tra la pendenza di un procedimento amministrativo che coinvolge l'immobile e la definitività di un ordine di demolizione - relativo all'immobile stesso - ormai divenuto irrevocabile. Questo rapporto si sostanzia, in primo luogo, del principio per cui l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260972). Ancora, lo stesso rapporto richiede che, proprio in pendenza di procedimenti amministrativi (ad esempio in tema di condono) o di procedimenti giudiziari che coinvolgano i provvedimenti amministrativi emessi, l'ordine di demolizione - sostenuto dal rilevante interesse pubblico alla eliminazione delle conseguenze della violazione urbanistica - possa essere sospeso soltanto in presenza di elementi che rendano probabile un imminente esito favorevole contrario alla demolizione stessa. 5.1. Ebbene, e come già evidenziato, il provvedimento impugnato ha adeguatamente sottolineato l'assenza di entrambi questi decisivi profili, cosicché la revoca dell'ordinanza di sospensione dell'ordine di demolizione risulta immeritevole di censura. 6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d