CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6576-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 U.L.S.S. N. 1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore 3637 Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 551/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/11/2015 R.G.N. 606/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 6576/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 25 novembre 2015 la Corte d'Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Belluno, che aveva respinto la impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]'— medico in regime di convenzione a tempo indeterminato con la ULSS n. 1 di Belluno (in prosieguo: ULSS) nell'ambito del servizio di emergenza sanitaria territoriale— avverso la revoca del rapporto convenzionale, disposta per essersi rifiutato di uscire con l'equipaggio dell'ambulanza, in data 23 maggio 2007, per un intervento in codice rosso. 2.Per quanto ancora in discussione, la Corte territoriale escludeva la natura perentoria del termine fissato per la contestazione dell'addebito ( 30 giorni dalla sua conoscenza) dall'articolo 30 dell'[OSCURATO:PERSONA] 23 marzo 2005; osservava che mancava una indicazione in tal senso nella norma contrattuale mentre la espressa sanzione della estinzione del procedimento era prevista nel caso di decorso del termine per la sua conclusione ( 180 giorni dalla contestazione) . 3.Riteneva che il termine di conclusione del procedimento fosse stato nella specie rispettato. Esponeva che l'appellante ne deduceva il decorso sul presupposto della qualificazione come contestazione di addebito della richiesta di chiarimenti del direttore generale del 7 giugno 2007; a giudizio della Corte territoriale detta richiesta ( alla quale seguiva la denuncia penale) non costituiva, invece, contestazione disciplinare ma mero atto interlocutorio, mancando la manifestazione della volontà di procedere disciplinarmente. 4. Aggiungeva che l'appellante non poteva dolersi del differimento della iniziativa disciplinare senza allegare puntualmente il vulnus al diritto di difesa derivato dal tempo decorso tra il momento della condotta e la formalizzazione della contestazione disciplinare. 5. Il termine per la conclusione del procedimento decorreva, dunque, dalla contestazione del 26 febbraio 2009. 6. Il direttore generale della ULSS non aveva il potere di sindacare la decisione del collegio arbitrale di sospendere il procedimento in attesa dell'esito del giudizio penale, dovendo recepirne le deliberazioni; pertanto la PROC. nr. 6576/2016 RG sospensione del procedimento decorreva dalla data della deliberazione del collegio arbitrale, il 23 aprile 2009 e si era protratta sino al 14 giugno 2013, data di comunicazione della sentenza della Cassazione nel giudizio penale (di inammissibilità del ricorso dello SCIRE'). Erano dunque trascorsi 56 giorni tra la contestazione disciplinare e la sospensione del procedimento (dal 26 febbraio al 23 aprile 2009), cui si aggiungevano i giorni dal 16 giugno 2013 alla conclusione del procedimento, il 10 ottobre 2013, per un totale di 168 giorni. 7. Era infondata la doglianza dello SCIRE' di mancato svolgimento della attività istruttoria; l'accertamento del fatto contenuto nella sentenza di condanna penale aveva efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare ai sensi dell'articolo 653, comma 1 bis, cod.proc.pen. La norma non era limitata ai rapporti di pubblico impiego, tanto che operava anche nel giudizio disciplinare nei confronti degli avvocati. 8.Non vi era difetto di motivazione della delibera del collegio arbitrale; il rinvio alla motivazione della sentenza d' appello e le considerazioni aggiuntive svolte dal collegio (si valorizzava la necessità di intervenire senza ritardo- codice rosso) dimostravano che la commissione regionale aveva fatto propria la valutazione espressa nella sede penale, enfatizzandone alcuni aspetti. 9.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA]', affidato a cinque motivi di censura ed illustrato con memoria, cui la ULSS ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 30 ACN nonché degli articoli 1375 e 2119 cod.civ., contestando tanto la statuizione sulla natura ordinatoria del termine per la contestazione dell'addebito previsto dall'articolo 30 dell' [OSCURATO:PERSONA] per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005 ( in prosieguo: ACN) sia l'affermazione che rispetto al differimento della contestazione, del 26 febbraio 2009, non era stata puntualmente allegata una lesione effettiva del diritto di difesa. Nell'assunto PROC. nr. 6576/2016 RG del ricorrente, il ritardo della contestazione (del 26 febbraio 2009) avrebbe violato il principio generale di tempestività — (il fatto era stato segnalato alla Azienda il 28 maggio 2007 ed il 7 giugno 2007 il direttore generale aveva chiesto chiarimenti) — posto a presidio non solo del diritto di difesa del lavoratore ma anche dell'esigenza di certezza sulle sorti del rapporto di lavoro. 2.11 motivo è infondato. 3.Deve ritenersi la natura non perentoria del termine di contestazione dell'addebito previsto dall'articolo 30, comma undici, dell'ACN, pari a trenta giorni dal momento in cui la AZIENDA ne viene a conoscenza; sotto il profilo testuale, la norma collettiva non collega al mancato rispetto del termine alcuna conseguenza sull' esito del procedimento disciplinare mentre, al successivo comma diciassette, prevede espressamente la estinzione del procedimento qualora decorra il termine fissato per la sua conclusione (180 giorni dalla contestazione dell'addebito). 4.Questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 02/12/2015, n.24529 e giurisprudenza ivi citata)— nell'interpretare la disposizione dell'articolo 24, comma 2, del CCNL per i lavoratori dipendenti del comparto Ministeri del 16 maggio 1995— ha affermato che il termine per la contestazione dell'addebito previsto da tale disposizione (venti giorni) non è perentorio «atteso che in un assetto disciplinare contrattualizzato gli effetti decadenziali possono verificarsi solo in presenza di una loro espressa previsione normativa o contrattuale, mentre la natura contrattuale dei termini induce a valutarne l'osservanza nella prospettiva del corretto adempimento di obblighi contrattuali, la cui mancanza è rilevante per gli effetti e nei limiti previsti dall'accordo delle parti e dai principi generali in materia di adempimento». 5. Trattasi di principio riferibile anche all'ACN, nonostante la natura autonoma del rapporto di lavoro dei medici di medicina generale, atteso che detto rapporto ha sempre avuto natura privatistica e disciplina contrattuale. Del resto, il procedimento ex articolo 30 ACN ha carattere sanzionatorio e si conforma nello svolgimento al procedimento disciplinare previsto per il rapporto di lavoro dipendente.PROC. nr. 6576/2016 RG 6.E' parimenti infondata la questione di tempestività della contestazione. 7.Questa Corte ( Cass. civ. sez. lav. 18 novembre 2021 nr. 35370; Cass.nr. 14245/2019 che richiama in motivazione Cass. n. 8722/2017 ) ha affermato che mentre nell'impiego privato il principio di tempestività del procedimento disciplinare mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, e, dall'altro, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto— in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare — nell'impiego pubblico non può operare la tutela dell'affidamento incolpevole del lavoratore nell'irrilevanza disciplinare della condotta, in ragione della doverosità dell'iniziativa disciplinare. 8. Si è osservato che nell'impiego pubblico contrattualizzato, anche nella disciplina previgente a quella ex art. 55 sexies del D.L.gs. n. 165 del 2001, l'obbligatorietà dell'azione disciplinare discende dai principi costituzionali di cui all'art. 97 ed esclude che l'inerzia del datore di lavoro possa far sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta ove la stessa contrasti con precetti imposti dalla legge, dal codice di comportamento o dalla contrattazione collettiva. Il ritardo nella contestazione, in assenza di un termine di decadenza, potrà dunque incidere sulla legittimità della sanzione solo qualora il diritto di difesa sia stato impedito o compromesso. 9. Trattasi di principi estensibili anche ai rapporti di lavoro autonomo con la pubblica amministrazione in regime di convenzione per i quali sia attribuita alla amministrazione pubblica l' iniziativa di contestazione dell'addebito; tale potere deve essere, infatti, esercitato con oggettività e con carattere di doverosità, per quanto impone l'articolo 97 Cost. 10.Escluso, quindi, che l'odierno ricorrente potesse invocare un legittimo affidamento, restava la sola esigenza di assicurare il diritto di difesa. 11. La statuizione del giudice del merito, che ha escluso un vulnus a tale diritto, appare, pertanto, immune dalle censure che le sono state mosse. 12. Con il secondo mezzo si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 30 ACN nonché PROC. nr. 6576/2016 RG degli articoli 1375 e 2119 cod.civ. in riferimento alla statuizione sul rispetto del termine (180 giorni) per la conclusione del procedimento disciplinare. 13. Il ricorrente ha assunto: -Che la lettera di richiesta di chiarimenti a firma del direttore generale, del 7 giugno 2007, costituiva contestazione dell'addebito (in quanto contenente i tre elementi essenziali: della provenienza dalla azienda, della descrizione del fatto e della richiesta di prendere posizione sul medesimo); - Che, anche a voler assumere come momento della contestazione il giorno 26 febbraio 2009, nel computo del termine dovevano essere considerati i giorni decorsi fino al 22 maggio 2009— data in cui la sospensione del procedimento era stata disposta con provvedimento del direttore generale (85 giorni) — nonché il periodo dal 14 giugno 2013— data di comunicazione della sentenza della Cassazione penale— al 15 ottobre 2013— data del provvedimento finale del direttore generale, all'esito del deliberato del Collegio arbitrale— per un totale di 209 giorni. 14.11 motivo è infondato. 15.Nella prima parte, si contesta la interpretazione della lettera del direttore generale del 7 giugno 2007 accolta nella sentenza impugnata, secondo cui con tale atto il direttore generale non esprimeva la volontà di avviare il procedimento sanzionatorio. 16. Trattasi di un giudizio di fatto, che avrebbe potuto essere censurato in questa sede unicamente con la specifica deduzione di un vizio di motivazione— ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.— mentre non appare pertinente la denuncia di violazione dell'articolo 30 dell' ACN nonché degli articoli 1375 e 2119 cod.civ. 17. Correttamente il giudice dell'appello ha inoltre rilevato che la sospensione del procedimento sanzionatorio, sulla cui legittimità non sono sollevate contestazioni, si è prodotta sin dalla data della deliberazione arbitrale (il 23 aprile 2009); è il collegio arbitrale a dirigere il procedimento fino al momento del deliberato finale sicchè la formale presa d'atto della avvenuta sospensione da parte del direttore generale è del tutto priva di effetti.PROC. nr. 6576/2016 RG 18.Quanto alla scadenza del termine finale, non vi è ulteriore interesse del ricorrente alla censura perché, pur a voler considerare come atto conclusivo del procedimento la delibera di revoca della convenzione assunta dal direttore generale, del 15 ottobre 2013— invece che il deliberato del collegio arbitrale, del 10 ottobre 2013— il termine di 180 giorni resterebbe comunque rispettato (essendo decorsi: complessivi 56 giorni tra la contestazione del 26 febbraio 2009 e la sospensione del 23 aprile 2009 ed ulteriori 123 giorni dal 14 giugno 2013 al 15 ottobre 2013, per un totale di 179 giorni ) . 19.Con la terza critica viene dedotta— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.— la violazione e falsa applicazione dell'articolo 655 (rectius: articolo 653) cod.proc.pen., sostenendosi la erronea applicazione della norma nella fattispecie di causa, in quanto il giudizio disciplinare non si svolgeva davanti ad una «pubblica autorità». 20.11 motivo è infondato. 21.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno applicato la norma dell'articolo 653 cod.proc.pen. anche nei giudizi disciplinari che riguardano avvocati e non soltanto nei giudizi disciplinari nei confronti di dipendenti pubblici (ex plurimis, Cassazione civile sez. un., 24/07/2015, n.15574). 22.Allo stesso modo, costituisce giudizio disciplinare davanti a pubbliche autorità il procedimento previsto dall'articolo 30 dell'ACN, che si svolge davanti ad una commissione regionale permanente composta da rappresentanti delle parti, nominata da organi pubblici o di rilevanza pubblica — ( l'Assessore regionale alla Sanità e, per la parte medica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'Ordine dei Medici) — e che vede l'intervento di un funzionario regionale con funzioni di segretario. 23.Con la quarta critica— proposta ai sensi dell'articolo 360 nr.5 cod.proc.civ.— si lamenta l' «omesso esame di un punto decisivo della controversia oggetto di discussione delle parti ... ovvero sul difetto di autonomia delle valutazioni disciplinari e di istruttoria ed in particolare sulla PROC. nr. 6576/2016 RG sproporzione fra fatto e sanzione irrogata in relazione alla richiesta "particolare gravità" che permette di punire il comportamento con la sanzione più grave» (così in ricorso) . 24.Si censura la sentenza per avere respinto il motivo di appello proposto in relazione al difetto di motivazione del deliberato arbitrale. Si assume che le sentenze penali dei due gradi di merito non sorreggevano il giudizio di particolare gravità dell'infrazione, tanto che il giudice penale aveva applicato la pena minima edittale e che il giudizio disciplinare avrebbe dovuto svolgersi autonomamente in merito alla gravità della condotta, attraverso l'istruttoria richiesta, per giungere ad una sanzione proporzionata. 25.11 motivo è infondato. 26.11 giudizio del collegio arbitrale non ha natura giurisdizionale sicchè ad esso non sono riferibili gli oneri di motivazione propri della sentenza. Valgono per detto deliberato i principi affermati da questa Corte (Cassazione civile sez. lav., 21/01/2015, n.1026) in relazione al rapporto di lavoro subordinato, secondo cui nel procedimento disciplinare a carico del lavoratore l'essenziale elemento di garanzia è dato dalla contestazione dell'addebito mentre la successiva comunicazione del recesso ben può limitarsi a far riferimento sintetico a quanto già contestato, non essendo tenuto il datore di lavoro, neppure nel caso in cui il contratto collettivo preveda espressamente l'indicazione dei motivi, ad una motivazione "penetrante", analoga a quella dei provvedimenti giurisdizionali. 27. Nella specie, la proposta del collegio arbitrale, di revoca del rapporto convenzionale, esprime il giudizio di particolare gravità dell'infrazione; il collegio si è fatto anche carico di una sintetica motivazione, con il richiamo alla necessità dell'intervento senza ritardo, trattandosi di codice rosso. 28.Con il quinto motivo si sostiene — ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ. — la violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 2106 cod.civ. nonché dell'articolo 30, comma sette, lettera c, ACN. La parte ricorrente ha dedotto che il comportamento addebitato non poteva essere ritenuto particolarmente grave soltanto perché si trattava di un codice rosso, posto PROC. nr. 6576/2016 RG che, diversamente, non vi sarebbe stato neppure l'illecito, non essendo richiesto il medico a bordo dell'ambulanza. Sulla premessa che la possibilità di revoca della convenzione è prevista dalla norma collettiva in caso di infrazioni particolarmente gravi, il ricorrente ha contestato la sussistenza di un inadempimento legittimante la sanzione, tanto sotto il profilo soggettivo— (egli non era recidivo, era al termine di un turno di dodici ore di lavoro, non si erano verificati successivi fatti disciplinari)— che in relazione all'oggettività dei fatti ( l'orario del loro accadimento era controverso; vi erano due schede di intervento, di cui soltanto la seconda con la indicazione del medico in ambulanza). 29.11 motivo è inammissibile. 30. Il giudizio di proporzionalità della sanzione è un giudizio di fatto, sindacabile in questa sede di legittimità nei limiti di deducibilità del vizio di motivazione ex articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ.. Nella specie il giudizio conforme sul fatto reso dai due giudici del merito osta in limine al sindacato di questa Corte, ai sensi dell'articolo 348 bis, commi quattro e cinque, cod.proc.civ. 30. Il ricorso deve essere nel complesso respinto. 31.Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 32. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15°/0 ed accessori di legge.PROC. nr. 6576/2016 RG Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulterior