Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 16899/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7756-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4297/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI.

Ric. 2021 n. 07756 sez.

M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 17/09/2020 (n. 4297/2020), la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto di Fran- cesco Stipa al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di di- rettiva comunitaria, dallo stesso avanzata nei confronti della Presi- denza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla mancata remunera- zione dei soggetti frequentanti corsi di specializzazione post universi- taria (nella specie, con immatricolazioni precedenti l'anno 1991) in ambito medico; a fondamento della decisione assunta, la torte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto estinta per prescrizione le pretese dell'originario atto- re, essendo inutilmente decorso il periodo decennale decorrente dal 27/10/99 data di entrata in vigore della legge n. 370/99, mediante la quale lo Stato italiano aveva provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni an- teriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una remunera- zione e l'entità di tale corrispettivo; avverso la sentenza del giudice d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propo- ne ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; la Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo proposto, il ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erronea- mente individuato il dies a quo relativo alla decorrenza della prescri- Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 7756/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zione del diritto al risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione della direttiva europea in materia di remunerazione dei medici specia- lizzandi in corrispondenza con la data dal 27/10/99, da individuare, nella specie, in coincidenza con l'emanazione dei d.p.c.m. del 7 mar- zo, 6 luglio e 2 novembre 2007 per effetto della legge n. 266/2005; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orien- tamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento del- la giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'ari:. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha dichiarato estinto per pre- scrizione il diritto al risarcimento dei danni rivendicato dall'originario attore, sul presupposto dell'avvenuta consumazione del periodo de- cennale decorrente dal 27/10/99, data di entrata in vigore della legge n. 370/99 mediante la quale lo Stato italiano ha provveduto a deter- minare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avessero diritto alla correspon- sione di una remunerazione e l'entità di tale corrispettivo; in tal guisa, i giudici di merito risultano essersi uniformati al con- solidato orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (e ribadito ancora di recente), ali sensi del quale il diritto al ri- sarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'or- dinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - del- le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 7756/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze ir- revocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, Rv. 656585 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01); rispetto a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza di legitti- mità (che il Collegio condivide e fa proprio nella sua interezza, al fine di assicurarne ulteriore continuità), l'odierno ricorrente si è sostan- zialmente limitato ad esprimere il proprio dissenso, attraverso l'articolazione di deduzioni e argomentazioni da ritenersi non decisive o pertinenti; sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dell'amministrazione statale controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, ol- tre all'attestazione della sussistenza del presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore dell'amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre alle Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 7756/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 7/412022. [OSCURATO:PERSONA] 'FArzt [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 7756-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4297/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI. Ric. 2021 n. 07756 sez. M3 - ud. 07-04-2022 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 17/09/2020 (n. 4297/2020), la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha accertato l'intervenuta prescrizione del diritto di Fran- cesco Stipa al risarcimento del danno da tardiva trasposizione di di- rettiva comunitaria, dallo stesso avanzata nei confronti della Presi- denza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla mancata remunera- zione dei soggetti frequentanti corsi di specializzazione post universi- taria (nella specie, con immatricolazioni precedenti l'anno 1991) in ambito medico; a fondamento della decisione assunta, la torte territoriale ha rile- vato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva ritenuto estinta per prescrizione le pretese dell'originario atto- re, essendo inutilmente decorso il periodo decennale decorrente dal 27/10/99 data di entrata in vigore della legge n. 370/99, mediante la quale lo Stato italiano aveva provveduto a determinare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni an- teriori al 1991 avessero diritto alla corresponsione di una remunera- zione e l'entità di tale corrispettivo; avverso la sentenza del giudice d'appello, [OSCURATO:PERSONA] propo- ne ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione; la Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso; a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è sta- ta trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla propo- sta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo proposto, il ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 c.c. (in rela- zione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la Corte territoriale erronea- mente individuato il dies a quo relativo alla decorrenza della prescri- Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 7756/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zione del diritto al risarcimento dei danni per la tardiva trasposizione della direttiva europea in materia di remunerazione dei medici specia- lizzandi in corrispondenza con la data dal 27/10/99, da individuare, nella specie, in coincidenza con l'emanazione dei d.p.c.m. del 7 mar- zo, 6 luglio e 2 novembre 2007 per effetto della legge n. 266/2005; il motivo è inammissibile; osserva al riguardo il Collegio come, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per mutare l'orien- tamento della stessa; in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo pre- cedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l'orientamento del- la giurisprudenza della Suprema Corte di cui all'ari:. 360-bis, n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 - 02); nel caso di specie, il giudice a quo ha dichiarato estinto per pre- scrizione il diritto al risarcimento dei danni rivendicato dall'originario attore, sul presupposto dell'avvenuta consumazione del periodo de- cennale decorrente dal 27/10/99, data di entrata in vigore della legge n. 370/99 mediante la quale lo Stato italiano ha provveduto a deter- minare le condizioni alle quali gli iscritti a scuole di specializzazione mediche negli anni anteriori al 1991 avessero diritto alla correspon- sione di una remunerazione e l'entità di tale corrispettivo; in tal guisa, i giudici di merito risultano essersi uniformati al con- solidato orientamento fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (e ribadito ancora di recente), ali sensi del quale il diritto al ri- sarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'or- dinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. n. 257 del 1991 - del- le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 7756/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive, per coloro i quali avrebbero potuto fruire del compenso nel periodo compreso tra il 10 gennaio 1983 e la conclusione dell'anno accademico 1990-1991, nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370 del 1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze ir- revocabili emesse dal giudice amministrativo (Sez. 3, Ordinanza n. 1589 del 24/01/2020, Rv. 656585 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16452 del 19/06/2019, Rv. 654419 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 - 01); rispetto a tale consolidato indirizzo della giurisprudenza di legitti- mità (che il Collegio condivide e fa proprio nella sua interezza, al fine di assicurarne ulteriore continuità), l'odierno ricorrente si è sostan- zialmente limitato ad esprimere il proprio dissenso, attraverso l'articolazione di deduzioni e argomentazioni da ritenersi non decisive o pertinenti; sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al rimborso, in favore dell'amministrazione statale controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, ol- tre all'attestazione della sussistenza del presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rim- borso, in favore dell'amministrazione controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.500,00, oltre alle Adunanza del 7 aprile 2022 - R.G. n. 7756/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa- mento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 7/412022. [OSCURATO:PERSONA] 'FArzt [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16899/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris