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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27353/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7(Y OSSERVA Rilevato che CIRANNA Pasquale ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Agrigento, di condanna ad esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 [coltivazione di piante di cannabis e detenzione di sostanza tipo cannabis già essiccata, per un quantitativo complessivo di gr. 1.809,5, dal quale potevano ricavarsi 3.879,40 dosi medie singole (in Favara in data antecedente e sino al 6/11/2021)]; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici di merito dato conto degli elementi in fatto dai quali è stata tratta la prova della penale responsabilità (lo stesso quantitativo essendo stato ritenuto incompatibile con l'asserito uso personale) ed esclusa l'ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 alla stregua del dato ponderale e della capacità di soddisfare un numero significativo di utenti, incompatibile con il cd. piccolo spaccio; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] rranti D E POSI( IN CANC1-11_

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7(Y OSSERVA Rilevato che CIRANNA Pasquale ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del GUP del Tribunale di Agrigento, di condanna ad esito di giudizio abbreviato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 [coltivazione di piante di cannabis e detenzione di sostanza tipo cannabis già essiccata, per un quantitativo complessivo di gr. 1.809,5, dal quale potevano ricavarsi 3.879,40 dosi medie singole (in Favara in data antecedente e sino al 6/11/2021)]; ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici di merito dato conto degli elementi in fatto dai quali è stata tratta la prova della penale responsabilità (lo stesso quantitativo essendo stato ritenuto incompatibile con l'asserito uso personale) ed esclusa l'ipotesi di cui all'art. 73, c. 5, d.P.R. n. 309/1990 alla stregua del dato ponderale e della capacità di soddisfare un numero significativo di utenti, incompatibile con il cd. piccolo spaccio; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] rranti D E POSI( IN CANC1-11_
Sentenza Cassazione n. 27353/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris