Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 37768/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1119/05/1961 avverso la sentenza del 12/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e letta la memoria della parte civile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile.

Il ricorrente ripropone, con i due motivi di ricorso, i medesimi argomenti già dedotti in appello - circa i criteri di valutazione della perizia sullo stato di capacità di intendere e di volere della Spinelli al momento della consumazione del peculato - senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, la quale ha puntualmente motivato in ordine al fatto che la ludopatía, dalla quale la Spinelli è risultata affetta, non è causalmente ricollegabile agli atti appropriativi.

Osservato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod, proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali i favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, e ciò non è avvenuto nel caso in esame, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01).

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art, 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re e tensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1119/05/1961 avverso la sentenza del 12/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso e letta la memoria della parte civile; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile. Il ricorrente ripropone, con i due motivi di ricorso, i medesimi argomenti già dedotti in appello - circa i criteri di valutazione della perizia sullo stato di capacità di intendere e di volere della Spinelli al momento della consumazione del peculato - senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, la quale ha puntualmente motivato in ordine al fatto che la ludopatía, dalla quale la Spinelli è risultata affetta, non è causalmente ricollegabile agli atti appropriativi. Osservato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod, proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali i favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, e ciò non è avvenuto nel caso in esame, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139 - 01). Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art, 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re e tensore Il
Sentenza Cassazione n. 37768/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris