CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANO/ritte V V I o IMIibramir udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe. Rilevato che il ricorso, col quale si deduce difetto di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità per il reato associativo, è stato proposto personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore. Ritenuto che si tratti di ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 613, comma 1, e dell'art. 448 comma 2-bis del codice di rito. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 Il Consigliere iestensore [OSCURATO:PERSONA]