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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40489/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 23 febbraio 2016 in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Torino il 15 agosto 2012 con recidiva reiterata, specifica e infraq ui nq uenna le.

L'esponente lamenta manifesta illogicità della motivazione in quanto nell'atto di appello si era sottoposta all'attenzione della Corte la vicenda personale dell'imputato onde dimostrare che egli aveva agito per disperazione.

2. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico.

Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica alle censure inerenti al trattamento sanzionatorio, il presente ricorso sviluppa una censura non sottoposta all'esame del giudice di appello ed ulteriori censure mediante rubriche prive di contenuto.

Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presenrazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 29 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 23 febbraio 2016 in ordine al reato di cui agli artt.624 e 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Torino il 15 agosto 2012 con recidiva reiterata, specifica e infraq ui nq uenna le. L'esponente lamenta manifesta illogicità della motivazione in quanto nell'atto di appello si era sottoposta all'attenzione della Corte la vicenda personale dell'imputato onde dimostrare che egli aveva agito per disperazione. 2. Il ricorso è inammissibile perché aspecifico. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica alle censure inerenti al trattamento sanzionatorio, il presente ricorso sviluppa una censura non sottoposta all'esame del giudice di appello ed ulteriori censure mediante rubriche prive di contenuto. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presenrazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 settembre 20
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