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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 agosto 2023

Cassazione n. 24111/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* DI * PresidenteDIVORZIO* * Consigliere * CC* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2256/2023 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* * presso lo studio dell avv. * * che larappresenta e difende unitamente agli avv.ti * ** e * * ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. *29 presso lo studio dell av. * * che lo rappresenta edifende controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO FIRENZE n. 54/2022depositata il 21/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHENel giudizio di divorzio tra le parti * * ha chiestol autorizzazione a continuare ad usare il cognome del marito ilTribunale si è pronunciato con sentenza non definitiva di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023scioglimento del matrimonio rimettendo la causa in istruttoria perle restanti domande. * * ha appellato la sentenza resa sullostatus deducendone la nullità in quanto non poteva scindersi dalladecisione sull autorizzazione a portare il cognome di marito.La Corte d appello ha ritenuto infondato il gravame rilevandoche la possibilità di separata prosecuzione del processotestualmente prevista solo per l ipotesi in cui debba essere accertatala spettanza o la quantificazione dell assegno di divorzio è stataritenuta applicabile per giurisprudenza costante anche ai casi in cuirestino ancora da definire ulteriori aspetti diversi dal contributoeconomico quali l assegnazione della casa familiare e tra essi puòincludersi anche la questione relativa all utilizzo del cognome delmarito da parte della moglie tanto più che la pronuncia di divorziocostituisce l antecedente logico e giuridico della possibilità diprotrarre l utilizzo del cognome del marito facoltà che presuppone ilriconoscimento dello status di coniuge divorziato.Avverso la predetta sentenza ha proposto per ricorso percassazione * affidandosi un motivo.Si è costituito con controricorso * successivamentedepositando memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del7 giugno 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la nullitàdella sentenza ai sensi dell art.360 n.4 c.p.c. in relazione agliartt.4 comma * e 5 comma III della legge 1 dicembre 1970n.898 nonché all art.12 delle disposizioni sulla legge in generale.La ricorrente deduce che contrariamente a quanto ritenuto dallaCorte d appello la decisione con cui il Tribunale di Siena ha ritenutopossibile scindere la pronuncia di divorzio da quella concernente l usodel cognome e di conseguenza anche la sentenza di appello sono2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023affette da nullità poiché la questione del cognome non ha carattereaccessorio ma concorre a definire lo status personale del coniuge.Infatti con la pronuncia di divorzio si verifica ipso iure la perdita delcognome con conseguente annotazione sui registri dello stato civile.Per evitare tale situazione il citato art. 5 comma III disponetestualmente che con la sentenza che pronuncia il divorzio possaessere concessa l autorizzazione in esame.

La inscindibilità dellepronunce in questione deriverebbe secondo la ricorrente dallainterpretazione letterale della norma che impone la simultaneitàdelle statuizioni aventi per oggetto lo status coniugale el autorizzazione all uso del cognome.* contesta in via preliminare la ammissibilità delricorso per sopravvenuta mancanza di interesse ad impugnare aisensi dell art. 100 c.p.c. deducendo nelle more è proseguital istruttoria sulla domanda relativa all uso del cognome del maritoavanzata dalla controparte e che è stata pronunciata sentenza dirigetto sul punto.2.

Il motivo è infondato.Preliminarmente si osserva che pur se il Tribunale di Siena harespinto secondo quanto deduce il controricorrente nella suamemoria la domanda di mantenimento del cognome non può dirsiche sia venuto meno l interesse della ricorrente al presente giudizioil cui oggetto è la nullità della sentenza sullo status in quanto nellaprospettazione della parte sarebbe inscindibile dalla decisione sulcognome.Il ricorso è tuttavia infondato nel merito.Deve qui osservarsi che il cognome è un tratto identitario dellapersona conseguente al possesso di uno status familiare e che diregola ma non necessariamente coincide con esso Corte *13/1994 .3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023* e cognome sono due distinte attribuzioni della personaposto che il primo definisce la condizione giuridica di una personaall interno di una struttura sociale mentre il secondo è un trattoidentitario e individua in primo luogo l appartenenza alla famiglia diorigine collegando l individuo alla formazione sociale che lo accoglietramite lo status filiationis radicandosi nell identità familiare e alcontempo riflette la funzione che riveste anche in una proiezionefutura rispetto alla persona Corte * 131/2022 .

Nel tempoesso diviene infatti sempre di più un connotato della identitàpersonale ed individuale che costituisce un bene in séindipendentemente dalla condizione familiare e sociale.* impianto originario del codice civile la moglie assumeva ilcognome del marito così perdendo il tratto della propria identitàfamiliare ed acquistandone un altro.

Con il riconoscimento della paridignità giuridica dei coniugi la riforma del diritto di famiglia del 1975ha introdotto nel codice civile l art. 143 bis a mente del quale lamoglie conserva il proprio cognome e vi aggiunge quello del marito.Il cognome aggiunto diviene così segno distintivo non già dellapersona nella sua interezza ma della relazione matrimoniale.La relazione tra status coniugale e cognome maritale si configurapertanto come un rapporto tra significato e significantemanifestando all esterno il vincolo coniugale con particolare rilievonella dimensione sociale della persona mentre è di scarsa – se nonnulla importanza nella vita professionale.Lo status matrimoniale sussiste a prescindere dalla utilizzazioneche la donna faccia del cognome del marito e si manifesta ancheun significante legato ad usi sociali che si radicano nel regimenormativo antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975.La perdita del diritto all utilizzazione del cognome del marito è unaconseguenza della perdita dello status e cioè del divorzio non4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023essendovi più una relazione matrimoniale da manifestareall esterno salvo che in via eccezionale la donna venga autorizzataa portare il cognome del marito solo ove persista un interessemeritevole di tutela * n. 654 del 11/01/2022 .3.

Quanto sopra premesso rende evidente che la domanda didivorzio e la domanda di conservazione del cognome sono duedomande diverse fondate su diversi presupposti e dirette adottenere beni della vita diversi.La pronuncia di divorzio viene resa quando ricorrendone ipresupposti di legge si accerti che la comunione materiale moraledi vita tra i coniugi non può essere ricostituita e ciò a prescinderedal fatto che si riconosca o meno un interesse meritevole di tutelada parte della donna a mantenere il cognome del marito.

La parteche propone domanda di divorzio ha interesse ad ottenere lo statolibero e quella che eventualmente resiste ha interesse amantenere lo stato matrimoniale.Di contro la domanda di mantenere il cognome prospetta ildiverso interesse a conservare un tratto identificativo che aprescindere dalla sua corrispondenza allo status è divenuto un benein sé.Le ragioni per cui si chiede la tutela di questo bene devono esserepossono coincidere con il mero desiderio di conservare come trattoidentitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa maè indubitabile che l autorizzazione eventualmente data a manteneredetto cognome non faccia venire meno lo stato di coniuge divorziatorappresentando una di quelle ipotesi eccezionali in cui lo status noncoincide con il cognome.

La divergenza in questo caso è attenuatadal fatto che il principale tratto identificativo della persona ècomunque dato dal cognome familiare che si acquista alla nascita ovvero con il conseguimento di uno status filiationis e si conserva5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023per tutta la vita e che nella fattispecie non si tratta di mutare oconservare il cognome primario ma soltanto quello eventualmenteaggiunto al proprio.* di domande diverse le relative decisioni sonoscindibili e nulla osta a che la questione della conservazione delcognome venga decisa come correttamente hanno ritenutoentrambi i giudici di merito dopo la sentenza sullo statusunitamente alle “altre questioni” pendenti tra le parti che richiedanoun ulteriore istruttoria e per le quali il processo può proseguire dopola sentenza non definitiva di divorzio * 9416/2010 * n.20666/2017 .* è che il comma III dell art. 5 della legge 898/1970 disponeche “Il tribunale con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimentoo la cessazione degli effetti civili del matrimonio può autorizzare ladonna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito”ma la norma deve essere letta coordinandola con il disposto delcomma * dell art. 4 della legge 898/1970 ratione temporisapplicabile a mente del quale “nel caso in cui il processo debbacontinuare per la determinazione dell assegno il tribunale emettesentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazionedegli effetti civili del matrimonio”.Per costante orientamento di questa Corte il comma * dell art. 4cit. non costituisce una deroga ma un ipotesi di applicazione delprincipio generale di cui all art. 277 c.p.c. comma 2 e pertanto puòestendersi ad ogni caso in cui restino ancora da definire non soltantola spettanza o quantificazione dell assegno di divorzio ma anchetutte le altre questioni pendenti tra le parti che richiedanoun ulteriore istruttoria ciò in quanto la norma risponde allaesigenza di garantire sollecite definizioni in ordine allo status e dicontrastare eventuali condotte dilatorie. * alla disciplinagenerale prevista dall art 277 comma II c.p.c. la norma non restringe6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023i poteri del giudicante anzi li estende poiché non richiede l istanzadi parte presupponendo una valutazione generale ed astratta dellarispondenza della pronuncia all interesse delle parti ed anchepubblico della certezza dello status.La domanda di autorizzazione alla conservazione del cognomemaritale in quanto diversa ed autonoma rispetto alla domanda discioglimento del matrimonio e connotata da un diverso interesse adagire ben può quindi essere decisa separatamente dalla domandasullo status.* stessi principi sono stati richiamati e correttamenteapplicati dalla Corte d appello di Firenze rendendone conto nellamotivazione della sentenza impugnata che resiste pertanto allacensura della parte.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* DI * PresidenteDIVORZIO* * Consigliere * CC* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2256/2023 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* * presso lo studio dell avv. * * che larappresenta e difende unitamente agli avv.ti * ** e * * ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. *29 presso lo studio dell av. * * che lo rappresenta edifende controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO FIRENZE n. 54/2022depositata il 21/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHENel giudizio di divorzio tra le parti * * ha chiestol autorizzazione a continuare ad usare il cognome del marito ilTribunale si è pronunciato con sentenza non definitiva di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023scioglimento del matrimonio rimettendo la causa in istruttoria perle restanti domande. * * ha appellato la sentenza resa sullostatus deducendone la nullità in quanto non poteva scindersi dalladecisione sull autorizzazione a portare il cognome di marito.La Corte d appello ha ritenuto infondato il gravame rilevandoche la possibilità di separata prosecuzione del processotestualmente prevista solo per l ipotesi in cui debba essere accertatala spettanza o la quantificazione dell assegno di divorzio è stataritenuta applicabile per giurisprudenza costante anche ai casi in cuirestino ancora da definire ulteriori aspetti diversi dal contributoeconomico quali l assegnazione della casa familiare e tra essi puòincludersi anche la questione relativa all utilizzo del cognome delmarito da parte della moglie tanto più che la pronuncia di divorziocostituisce l antecedente logico e giuridico della possibilità diprotrarre l utilizzo del cognome del marito facoltà che presuppone ilriconoscimento dello status di coniuge divorziato.Avverso la predetta sentenza ha proposto per ricorso percassazione * affidandosi un motivo.Si è costituito con controricorso * successivamentedepositando memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del7 giugno 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la nullitàdella sentenza ai sensi dell art.360 n.4 c.p.c. in relazione agliartt.4 comma * e 5 comma III della legge 1 dicembre 1970n.898 nonché all art.12 delle disposizioni sulla legge in generale.La ricorrente deduce che contrariamente a quanto ritenuto dallaCorte d appello la decisione con cui il Tribunale di Siena ha ritenutopossibile scindere la pronuncia di divorzio da quella concernente l usodel cognome e di conseguenza anche la sentenza di appello sono2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023affette da nullità poiché la questione del cognome non ha carattereaccessorio ma concorre a definire lo status personale del coniuge.Infatti con la pronuncia di divorzio si verifica ipso iure la perdita delcognome con conseguente annotazione sui registri dello stato civile.Per evitare tale situazione il citato art. 5 comma III disponetestualmente che con la sentenza che pronuncia il divorzio possaessere concessa l autorizzazione in esame.

La inscindibilità dellepronunce in questione deriverebbe secondo la ricorrente dallainterpretazione letterale della norma che impone la simultaneitàdelle statuizioni aventi per oggetto lo status coniugale el autorizzazione all uso del cognome.* contesta in via preliminare la ammissibilità delricorso per sopravvenuta mancanza di interesse ad impugnare aisensi dell art. 100 c.p.c. deducendo nelle more è proseguital istruttoria sulla domanda relativa all uso del cognome del maritoavanzata dalla controparte e che è stata pronunciata sentenza dirigetto sul punto.2.

Il motivo è infondato.Preliminarmente si osserva che pur se il Tribunale di Siena harespinto secondo quanto deduce il controricorrente nella suamemoria la domanda di mantenimento del cognome non può dirsiche sia venuto meno l interesse della ricorrente al presente giudizioil cui oggetto è la nullità della sentenza sullo status in quanto nellaprospettazione della parte sarebbe inscindibile dalla decisione sulcognome.Il ricorso è tuttavia infondato nel merito.Deve qui osservarsi che il cognome è un tratto identitario dellapersona conseguente al possesso di uno status familiare e che diregola ma non necessariamente coincide con esso Corte *13/1994 .3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023* e cognome sono due distinte attribuzioni della personaposto che il primo definisce la condizione giuridica di una personaall interno di una struttura sociale mentre il secondo è un trattoidentitario e individua in primo luogo l appartenenza alla famiglia diorigine collegando l individuo alla formazione sociale che lo accoglietramite lo status filiationis radicandosi nell identità familiare e alcontempo riflette la funzione che riveste anche in una proiezionefutura rispetto alla persona Corte * 131/2022 .

Nel tempoesso diviene infatti sempre di più un connotato della identitàpersonale ed individuale che costituisce un bene in séindipendentemente dalla condizione familiare e sociale.* impianto originario del codice civile la moglie assumeva ilcognome del marito così perdendo il tratto della propria identitàfamiliare ed acquistandone un altro.

Con il riconoscimento della paridignità giuridica dei coniugi la riforma del diritto di famiglia del 1975ha introdotto nel codice civile l art. 143 bis a mente del quale lamoglie conserva il proprio cognome e vi aggiunge quello del marito.Il cognome aggiunto diviene così segno distintivo non già dellapersona nella sua interezza ma della relazione matrimoniale.La relazione tra status coniugale e cognome maritale si configurapertanto come un rapporto tra significato e significantemanifestando all esterno il vincolo coniugale con particolare rilievonella dimensione sociale della persona mentre è di scarsa – se nonnulla importanza nella vita professionale.Lo status matrimoniale sussiste a prescindere dalla utilizzazioneche la donna faccia del cognome del marito e si manifesta ancheun significante legato ad usi sociali che si radicano nel regimenormativo antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975.La perdita del diritto all utilizzazione del cognome del marito è unaconseguenza della perdita dello status e cioè del divorzio non4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023essendovi più una relazione matrimoniale da manifestareall esterno salvo che in via eccezionale la donna venga autorizzataa portare il cognome del marito solo ove persista un interessemeritevole di tutela * n. 654 del 11/01/2022 .3.

Quanto sopra premesso rende evidente che la domanda didivorzio e la domanda di conservazione del cognome sono duedomande diverse fondate su diversi presupposti e dirette adottenere beni della vita diversi.La pronuncia di divorzio viene resa quando ricorrendone ipresupposti di legge si accerti che la comunione materiale moraledi vita tra i coniugi non può essere ricostituita e ciò a prescinderedal fatto che si riconosca o meno un interesse meritevole di tutelada parte della donna a mantenere il cognome del marito.

La parteche propone domanda di divorzio ha interesse ad ottenere lo statolibero e quella che eventualmente resiste ha interesse amantenere lo stato matrimoniale.Di contro la domanda di mantenere il cognome prospetta ildiverso interesse a conservare un tratto identificativo che aprescindere dalla sua corrispondenza allo status è divenuto un benein sé.Le ragioni per cui si chiede la tutela di questo bene devono esserepossono coincidere con il mero desiderio di conservare come trattoidentitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa maè indubitabile che l autorizzazione eventualmente data a manteneredetto cognome non faccia venire meno lo stato di coniuge divorziatorappresentando una di quelle ipotesi eccezionali in cui lo status noncoincide con il cognome.

La divergenza in questo caso è attenuatadal fatto che il principale tratto identificativo della persona ècomunque dato dal cognome familiare che si acquista alla nascita ovvero con il conseguimento di uno status filiationis e si conserva5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023per tutta la vita e che nella fattispecie non si tratta di mutare oconservare il cognome primario ma soltanto quello eventualmenteaggiunto al proprio.* di domande diverse le relative decisioni sonoscindibili e nulla osta a che la questione della conservazione delcognome venga decisa come correttamente hanno ritenutoentrambi i giudici di merito dopo la sentenza sullo statusunitamente alle “altre questioni” pendenti tra le parti che richiedanoun ulteriore istruttoria e per le quali il processo può proseguire dopola sentenza non definitiva di divorzio * 9416/2010 * n.20666/2017 .* è che il comma III dell art. 5 della legge 898/1970 disponeche “Il tribunale con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimentoo la cessazione degli effetti civili del matrimonio può autorizzare ladonna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito”ma la norma deve essere letta coordinandola con il disposto delcomma * dell art. 4 della legge 898/1970 ratione temporisapplicabile a mente del quale “nel caso in cui il processo debbacontinuare per la determinazione dell assegno il tribunale emettesentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazionedegli effetti civili del matrimonio”.Per costante orientamento di questa Corte il comma * dell art. 4cit. non costituisce una deroga ma un ipotesi di applicazione delprincipio generale di cui all art. 277 c.p.c. comma 2 e pertanto puòestendersi ad ogni caso in cui restino ancora da definire non soltantola spettanza o quantificazione dell assegno di divorzio ma anchetutte le altre questioni pendenti tra le parti che richiedanoun ulteriore istruttoria ciò in quanto la norma risponde allaesigenza di garantire sollecite definizioni in ordine allo status e dicontrastare eventuali condotte dilatorie. * alla disciplinagenerale prevista dall art 277 comma II c.p.c. la norma non restringe6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023i poteri del giudicante anzi li estende poiché non richiede l istanzadi parte presupponendo una valutazione generale ed astratta dellarispondenza della pronuncia all interesse delle parti ed anchepubblico della certezza dello status.La domanda di autorizzazione alla conservazione del cognomemaritale in quanto diversa ed autonoma rispetto alla domanda discioglimento del matrimonio e connotata da un diverso interesse adagire ben può quindi essere decisa separatamente dalla domandasullo status.* stessi principi sono stati richiamati e correttamenteapplicati dalla Corte d appello di Firenze rendendone conto nellamotivazione della sentenza impugnata che resiste pertanto allacensura della parte.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. *Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 6.000 00 per compensi euro 200 00per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazione7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 07/06/2023.Il Presidente* DI *8 di 8* **Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 6.000 00 per compensi euro 200 00per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazione7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 07/06/2023.Il Presidente* DI *8 di 8* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* DI * PresidenteDIVORZIO* * Consigliere * CC* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2256/2023 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* * presso lo studio dell avv. * * che larappresenta e difende unitamente agli avv.ti * ** e * * ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. *29 presso lo studio dell av. * * che lo rappresenta edifende controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO FIRENZE n. 54/2022depositata il 21/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHENel giudizio di divorzio tra le parti * * ha chiestol autorizzazione a continuare ad usare il cognome del marito ilTribunale si è pronunciato con sentenza non definitiva di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023scioglimento del matrimonio rimettendo la causa in istruttoria perle restanti domande. * * ha appellato la sentenza resa sullostatus deducendone la nullità in quanto non poteva scindersi dalladecisione sull autorizzazione a portare il cognome di marito.La Corte d appello ha ritenuto infondato il gravame rilevandoche la possibilità di separata prosecuzione del processotestualmente prevista solo per l ipotesi in cui debba essere accertatala spettanza o la quantificazione dell assegno di divorzio è stataritenuta applicabile per giurisprudenza costante anche ai casi in cuirestino ancora da definire ulteriori aspetti diversi dal contributoeconomico quali l assegnazione della casa familiare e tra essi puòincludersi anche la questione relativa all utilizzo del cognome delmarito da parte della moglie tanto più che la pronuncia di divorziocostituisce l antecedente logico e giuridico della possibilità diprotrarre l utilizzo del cognome del marito facoltà che presuppone ilriconoscimento dello status di coniuge divorziato.Avverso la predetta sentenza ha proposto per ricorso percassazione * affidandosi un motivo.Si è costituito con controricorso * successivamentedepositando memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del7 giugno 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la nullitàdella sentenza ai sensi dell art.360 n.4 c.p.c. in relazione agliartt.4 comma * e 5 comma III della legge 1 dicembre 1970n.898 nonché all art.12 delle disposizioni sulla legge in generale.La ricorrente deduce che contrariamente a quanto ritenuto dallaCorte d appello la decisione con cui il Tribunale di Siena ha ritenutopossibile scindere la pronuncia di divorzio da quella concernente l usodel cognome e di conseguenza anche la sentenza di appello sono2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023affette da nullità poiché la questione del cognome non ha carattereaccessorio ma concorre a definire lo status personale del coniuge.Infatti con la pronuncia di divorzio si verifica ipso iure la perdita delcognome con conseguente annotazione sui registri dello stato civile.Per evitare tale situazione il citato art. 5 comma III disponetestualmente che con la sentenza che pronuncia il divorzio possaessere concessa l autorizzazione in esame. La inscindibilità dellepronunce in questione deriverebbe secondo la ricorrente dallainterpretazione letterale della norma che impone la simultaneitàdelle statuizioni aventi per oggetto lo status coniugale el autorizzazione all uso del cognome.* contesta in via preliminare la ammissibilità delricorso per sopravvenuta mancanza di interesse ad impugnare aisensi dell art. 100 c.p.c. deducendo nelle more è proseguital istruttoria sulla domanda relativa all uso del cognome del maritoavanzata dalla controparte e che è stata pronunciata sentenza dirigetto sul punto.2. Il motivo è infondato.Preliminarmente si osserva che pur se il Tribunale di Siena harespinto secondo quanto deduce il controricorrente nella suamemoria la domanda di mantenimento del cognome non può dirsiche sia venuto meno l interesse della ricorrente al presente giudizioil cui oggetto è la nullità della sentenza sullo status in quanto nellaprospettazione della parte sarebbe inscindibile dalla decisione sulcognome.Il ricorso è tuttavia infondato nel merito.Deve qui osservarsi che il cognome è un tratto identitario dellapersona conseguente al possesso di uno status familiare e che diregola ma non necessariamente coincide con esso Corte *13/1994 .3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023* e cognome sono due distinte attribuzioni della personaposto che il primo definisce la condizione giuridica di una personaall interno di una struttura sociale mentre il secondo è un trattoidentitario e individua in primo luogo l appartenenza alla famiglia diorigine collegando l individuo alla formazione sociale che lo accoglietramite lo status filiationis radicandosi nell identità familiare e alcontempo riflette la funzione che riveste anche in una proiezionefutura rispetto alla persona Corte * 131/2022 . Nel tempoesso diviene infatti sempre di più un connotato della identitàpersonale ed individuale che costituisce un bene in séindipendentemente dalla condizione familiare e sociale.* impianto originario del codice civile la moglie assumeva ilcognome del marito così perdendo il tratto della propria identitàfamiliare ed acquistandone un altro. Con il riconoscimento della paridignità giuridica dei coniugi la riforma del diritto di famiglia del 1975ha introdotto nel codice civile l art. 143 bis a mente del quale lamoglie conserva il proprio cognome e vi aggiunge quello del marito.Il cognome aggiunto diviene così segno distintivo non già dellapersona nella sua interezza ma della relazione matrimoniale.La relazione tra status coniugale e cognome maritale si configurapertanto come un rapporto tra significato e significantemanifestando all esterno il vincolo coniugale con particolare rilievonella dimensione sociale della persona mentre è di scarsa – se nonnulla importanza nella vita professionale.Lo status matrimoniale sussiste a prescindere dalla utilizzazioneche la donna faccia del cognome del marito e si manifesta ancheun significante legato ad usi sociali che si radicano nel regimenormativo antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975.La perdita del diritto all utilizzazione del cognome del marito è unaconseguenza della perdita dello status e cioè del divorzio non4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023essendovi più una relazione matrimoniale da manifestareall esterno salvo che in via eccezionale la donna venga autorizzataa portare il cognome del marito solo ove persista un interessemeritevole di tutela * n. 654 del 11/01/2022 .3. Quanto sopra premesso rende evidente che la domanda didivorzio e la domanda di conservazione del cognome sono duedomande diverse fondate su diversi presupposti e dirette adottenere beni della vita diversi.La pronuncia di divorzio viene resa quando ricorrendone ipresupposti di legge si accerti che la comunione materiale moraledi vita tra i coniugi non può essere ricostituita e ciò a prescinderedal fatto che si riconosca o meno un interesse meritevole di tutelada parte della donna a mantenere il cognome del marito. La parteche propone domanda di divorzio ha interesse ad ottenere lo statolibero e quella che eventualmente resiste ha interesse amantenere lo stato matrimoniale.Di contro la domanda di mantenere il cognome prospetta ildiverso interesse a conservare un tratto identificativo che aprescindere dalla sua corrispondenza allo status è divenuto un benein sé.Le ragioni per cui si chiede la tutela di questo bene devono esserepossono coincidere con il mero desiderio di conservare come trattoidentitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa maè indubitabile che l autorizzazione eventualmente data a manteneredetto cognome non faccia venire meno lo stato di coniuge divorziatorappresentando una di quelle ipotesi eccezionali in cui lo status noncoincide con il cognome. La divergenza in questo caso è attenuatadal fatto che il principale tratto identificativo della persona ècomunque dato dal cognome familiare che si acquista alla nascita ovvero con il conseguimento di uno status filiationis e si conserva5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023per tutta la vita e che nella fattispecie non si tratta di mutare oconservare il cognome primario ma soltanto quello eventualmenteaggiunto al proprio.* di domande diverse le relative decisioni sonoscindibili e nulla osta a che la questione della conservazione delcognome venga decisa come correttamente hanno ritenutoentrambi i giudici di merito dopo la sentenza sullo statusunitamente alle “altre questioni” pendenti tra le parti che richiedanoun ulteriore istruttoria e per le quali il processo può proseguire dopola sentenza non definitiva di divorzio * 9416/2010 * n.20666/2017 .* è che il comma III dell art. 5 della legge 898/1970 disponeche “Il tribunale con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimentoo la cessazione degli effetti civili del matrimonio può autorizzare ladonna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito”ma la norma deve essere letta coordinandola con il disposto delcomma * dell art. 4 della legge 898/1970 ratione temporisapplicabile a mente del quale “nel caso in cui il processo debbacontinuare per la determinazione dell assegno il tribunale emettesentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazionedegli effetti civili del matrimonio”.Per costante orientamento di questa Corte il comma * dell art. 4cit. non costituisce una deroga ma un ipotesi di applicazione delprincipio generale di cui all art. 277 c.p.c. comma 2 e pertanto puòestendersi ad ogni caso in cui restino ancora da definire non soltantola spettanza o quantificazione dell assegno di divorzio ma anchetutte le altre questioni pendenti tra le parti che richiedanoun ulteriore istruttoria ciò in quanto la norma risponde allaesigenza di garantire sollecite definizioni in ordine allo status e dicontrastare eventuali condotte dilatorie. * alla disciplinagenerale prevista dall art 277 comma II c.p.c. la norma non restringe6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023i poteri del giudicante anzi li estende poiché non richiede l istanzadi parte presupponendo una valutazione generale ed astratta dellarispondenza della pronuncia all interesse delle parti ed anchepubblico della certezza dello status.La domanda di autorizzazione alla conservazione del cognomemaritale in quanto diversa ed autonoma rispetto alla domanda discioglimento del matrimonio e connotata da un diverso interesse adagire ben può quindi essere decisa separatamente dalla domandasullo status.* stessi principi sono stati richiamati e correttamenteapplicati dalla Corte d appello di Firenze rendendone conto nellamotivazione della sentenza impugnata che resiste pertanto allacensura della parte.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * Magistrati OggettoSEPARAZIONE* DI * PresidenteDIVORZIO* * Consigliere * CC* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2256/2023 * proposto da* * * elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]* * presso lo studio dell avv. * * che larappresenta e difende unitamente agli avv.ti * ** e * * ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. *29 presso lo studio dell av. * * che lo rappresenta edifende controricorrenteavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO FIRENZE n. 54/2022depositata il 21/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dalConsigliere * E. A. *RILEVATO CHENel giudizio di divorzio tra le parti * * ha chiestol autorizzazione a continuare ad usare il cognome del marito ilTribunale si è pronunciato con sentenza non definitiva di* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023scioglimento del matrimonio rimettendo la causa in istruttoria perle restanti domande. * * ha appellato la sentenza resa sullostatus deducendone la nullità in quanto non poteva scindersi dalladecisione sull autorizzazione a portare il cognome di marito.La Corte d appello ha ritenuto infondato il gravame rilevandoche la possibilità di separata prosecuzione del processotestualmente prevista solo per l ipotesi in cui debba essere accertatala spettanza o la quantificazione dell assegno di divorzio è stataritenuta applicabile per giurisprudenza costante anche ai casi in cuirestino ancora da definire ulteriori aspetti diversi dal contributoeconomico quali l assegnazione della casa familiare e tra essi puòincludersi anche la questione relativa all utilizzo del cognome delmarito da parte della moglie tanto più che la pronuncia di divorziocostituisce l antecedente logico e giuridico della possibilità diprotrarre l utilizzo del cognome del marito facoltà che presuppone ilriconoscimento dello status di coniuge divorziato.Avverso la predetta sentenza ha proposto per ricorso percassazione * affidandosi un motivo.Si è costituito con controricorso * successivamentedepositando memoria.La causa è stata trattata all udienza camerale non partecipata del7 giugno 2023.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la nullitàdella sentenza ai sensi dell art.360 n.4 c.p.c. in relazione agliartt.4 comma * e 5 comma III della legge 1 dicembre 1970n.898 nonché all art.12 delle disposizioni sulla legge in generale.La ricorrente deduce che contrariamente a quanto ritenuto dallaCorte d appello la decisione con cui il Tribunale di Siena ha ritenutopossibile scindere la pronuncia di divorzio da quella concernente l usodel cognome e di conseguenza anche la sentenza di appello sono2 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023affette da nullità poiché la questione del cognome non ha carattereaccessorio ma concorre a definire lo status personale del coniuge.Infatti con la pronuncia di divorzio si verifica ipso iure la perdita delcognome con conseguente annotazione sui registri dello stato civile.Per evitare tale situazione il citato art. 5 comma III disponetestualmente che con la sentenza che pronuncia il divorzio possaessere concessa l autorizzazione in esame. La inscindibilità dellepronunce in questione deriverebbe secondo la ricorrente dallainterpretazione letterale della norma che impone la simultaneitàdelle statuizioni aventi per oggetto lo status coniugale el autorizzazione all uso del cognome.* contesta in via preliminare la ammissibilità delricorso per sopravvenuta mancanza di interesse ad impugnare aisensi dell art. 100 c.p.c. deducendo nelle more è proseguital istruttoria sulla domanda relativa all uso del cognome del maritoavanzata dalla controparte e che è stata pronunciata sentenza dirigetto sul punto.2. Il motivo è infondato.Preliminarmente si osserva che pur se il Tribunale di Siena harespinto secondo quanto deduce il controricorrente nella suamemoria la domanda di mantenimento del cognome non può dirsiche sia venuto meno l interesse della ricorrente al presente giudizioil cui oggetto è la nullità della sentenza sullo status in quanto nellaprospettazione della parte sarebbe inscindibile dalla decisione sulcognome.Il ricorso è tuttavia infondato nel merito.Deve qui osservarsi che il cognome è un tratto identitario dellapersona conseguente al possesso di uno status familiare e che diregola ma non necessariamente coincide con esso Corte *13/1994 .3 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023* e cognome sono due distinte attribuzioni della personaposto che il primo definisce la condizione giuridica di una personaall interno di una struttura sociale mentre il secondo è un trattoidentitario e individua in primo luogo l appartenenza alla famiglia diorigine collegando l individuo alla formazione sociale che lo accoglietramite lo status filiationis radicandosi nell identità familiare e alcontempo riflette la funzione che riveste anche in una proiezionefutura rispetto alla persona Corte * 131/2022 . Nel tempoesso diviene infatti sempre di più un connotato della identitàpersonale ed individuale che costituisce un bene in séindipendentemente dalla condizione familiare e sociale.* impianto originario del codice civile la moglie assumeva ilcognome del marito così perdendo il tratto della propria identitàfamiliare ed acquistandone un altro. Con il riconoscimento della paridignità giuridica dei coniugi la riforma del diritto di famiglia del 1975ha introdotto nel codice civile l art. 143 bis a mente del quale lamoglie conserva il proprio cognome e vi aggiunge quello del marito.Il cognome aggiunto diviene così segno distintivo non già dellapersona nella sua interezza ma della relazione matrimoniale.La relazione tra status coniugale e cognome maritale si configurapertanto come un rapporto tra significato e significantemanifestando all esterno il vincolo coniugale con particolare rilievonella dimensione sociale della persona mentre è di scarsa – se nonnulla importanza nella vita professionale.Lo status matrimoniale sussiste a prescindere dalla utilizzazioneche la donna faccia del cognome del marito e si manifesta ancheun significante legato ad usi sociali che si radicano nel regimenormativo antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975.La perdita del diritto all utilizzazione del cognome del marito è unaconseguenza della perdita dello status e cioè del divorzio non4 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023essendovi più una relazione matrimoniale da manifestareall esterno salvo che in via eccezionale la donna venga autorizzataa portare il cognome del marito solo ove persista un interessemeritevole di tutela * n. 654 del 11/01/2022 .3. Quanto sopra premesso rende evidente che la domanda didivorzio e la domanda di conservazione del cognome sono duedomande diverse fondate su diversi presupposti e dirette adottenere beni della vita diversi.La pronuncia di divorzio viene resa quando ricorrendone ipresupposti di legge si accerti che la comunione materiale moraledi vita tra i coniugi non può essere ricostituita e ciò a prescinderedal fatto che si riconosca o meno un interesse meritevole di tutelada parte della donna a mantenere il cognome del marito. La parteche propone domanda di divorzio ha interesse ad ottenere lo statolibero e quella che eventualmente resiste ha interesse amantenere lo stato matrimoniale.Di contro la domanda di mantenere il cognome prospetta ildiverso interesse a conservare un tratto identificativo che aprescindere dalla sua corrispondenza allo status è divenuto un benein sé.Le ragioni per cui si chiede la tutela di questo bene devono esserepossono coincidere con il mero desiderio di conservare come trattoidentitario il riferimento a una relazione familiare ormai chiusa maè indubitabile che l autorizzazione eventualmente data a manteneredetto cognome non faccia venire meno lo stato di coniuge divorziatorappresentando una di quelle ipotesi eccezionali in cui lo status noncoincide con il cognome. La divergenza in questo caso è attenuatadal fatto che il principale tratto identificativo della persona ècomunque dato dal cognome familiare che si acquista alla nascita ovvero con il conseguimento di uno status filiationis e si conserva5 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023per tutta la vita e che nella fattispecie non si tratta di mutare oconservare il cognome primario ma soltanto quello eventualmenteaggiunto al proprio.* di domande diverse le relative decisioni sonoscindibili e nulla osta a che la questione della conservazione delcognome venga decisa come correttamente hanno ritenutoentrambi i giudici di merito dopo la sentenza sullo statusunitamente alle “altre questioni” pendenti tra le parti che richiedanoun ulteriore istruttoria e per le quali il processo può proseguire dopola sentenza non definitiva di divorzio * 9416/2010 * n.20666/2017 .* è che il comma III dell art. 5 della legge 898/1970 disponeche “Il tribunale con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimentoo la cessazione degli effetti civili del matrimonio può autorizzare ladonna che ne faccia richiesta a conservare il cognome del marito”ma la norma deve essere letta coordinandola con il disposto delcomma * dell art. 4 della legge 898/1970 ratione temporisapplicabile a mente del quale “nel caso in cui il processo debbacontinuare per la determinazione dell assegno il tribunale emettesentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazionedegli effetti civili del matrimonio”.Per costante orientamento di questa Corte il comma * dell art. 4cit. non costituisce una deroga ma un ipotesi di applicazione delprincipio generale di cui all art. 277 c.p.c. comma 2 e pertanto puòestendersi ad ogni caso in cui restino ancora da definire non soltantola spettanza o quantificazione dell assegno di divorzio ma anchetutte le altre questioni pendenti tra le parti che richiedanoun ulteriore istruttoria ciò in quanto la norma risponde allaesigenza di garantire sollecite definizioni in ordine allo status e dicontrastare eventuali condotte dilatorie. * alla disciplinagenerale prevista dall art 277 comma II c.p.c. la norma non restringe6 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023i poteri del giudicante anzi li estende poiché non richiede l istanzadi parte presupponendo una valutazione generale ed astratta dellarispondenza della pronuncia all interesse delle parti ed anchepubblico della certezza dello status.La domanda di autorizzazione alla conservazione del cognomemaritale in quanto diversa ed autonoma rispetto alla domanda discioglimento del matrimonio e connotata da un diverso interesse adagire ben può quindi essere decisa separatamente dalla domandasullo status.* stessi principi sono stati richiamati e correttamenteapplicati dalla Corte d appello di Firenze rendendone conto nellamotivazione della sentenza impugnata che resiste pertanto allacensura della parte.Ne consegue il rigetto del ricorso.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dadispositivo. *Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 6.000 00 per compensi euro 200 00per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazione7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 07/06/2023.Il Presidente* DI *8 di 8* **Rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità che liquida in euro 6.000 00 per compensi euro 200 00per spese non documentabili oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002inserito dall art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrenteprincipale dell ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13 se dovuto.Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazione7 di 8* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 2256/2023Numero sezionale 3087/2023Numero di raccolta generale 24111/2023Data pubblicazione 08/08/2023elettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi delle parti riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 07/06/2023.Il Presidente* DI *8 di 8* *