CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 2021
Cassazione n. 44923/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2021, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti di cui agli artt. 610 e 612 cod. pen., consumati il 14 agosto ed il 30 settembre 2014, per avere costretto [OSCURATO:PERSONA] a stringersi, alla guida della propria autovettura, contro il muro, proferendo nei suoi confronti la minaccia di "tagliarle la gola", irrogando la pena indicata in dispositivo. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte di merito osservava quanto segue. La vicenda si era inserita in un dissidio che divideva i due nuclei familiari per ragioni di interesse economico. Ciò nonostante, l'attendibilità della persona offesa era dimostrata anche dall'ammissione fatta dalla stessa di una circostanza non commendevole, quale quella delle sue insistenti richieste, rivolte al prevenuto anche in pubblico, di provvedere al saldo dei crediti dalla medesima vantati. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori, articolando le proprie censure in tre motivi. 2.1. Con il primo ed il secondo motivo deducono il vizio di motivazione in relazione alla omessa considerazione della prova documentale prodotta dalla difesa all'udienza del 15 novembre 2019 (il rapporto di cantiere del 14 agosto 2014) e del contenuto della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA]. Il documento attestava che l'imputato, quanto al primo episodio denunciato, non poteva trovarsi sul posto, dal momento che era al lavoro in un cantiere che distava 100 km dal luogo in cui sarebbe accaduto il fatto contestatogli. Il testimone Manzi, quanto al secondo episodio, aveva riferito che era stata la parte civile ad impedire all'imputato di proseguire la marcia con la propria autovettura e ad insultarlo e non l'opposto. Irrilevante era poi la circostanza che il teste avesse così contraddetto la sua prima ricostruzione dei fatti, posto che, in primo luogo, egli, escusso nuovamente in dibattimento, l'aveva recisamente smentita, e, in secondo luogo, che la Corte di merito nulla aveva motivato sul punto, pur dedotto in uno specifico motivo di appello. 2.2. Con il terzo motivo lamentano il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità della persona offesa.Costei aveva ammesso di avere tenuto condotte "non commendevoli" nei confronti dell'imputato in relazione ai suoi presunti debiti, ma solo dopo che le erano state reiteratamente contestate. Non si era poi tenuto conto del fatto che la persona offesa, nel medesimo processo, era stata ritenuta inattendibile laddove aveva tentato di scagionare il proprio marito (anch'egli giudicato nel presente processo). Né si era adeguatamente valutato il contesto complessivo in cui si era inserita l'odierna vicenda, il dissidio sorto fra i due nuclei familiari a causa di rilevanti questioni di carattere economico. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. I difensori del ricorrente hanno inviato memoria con la quale controdeducono sulle conclusioni della pubblica accusa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso promosso nell'interesse dell'imputato merita accoglimento. 1. Nell'atto di appello, la difesa del prevenuto ha inteso evidenziare in particolare due elementi di prova che, correttamente valutati, avrebbero condotto a ritenere l'inattendibilità della ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa. Si era così osservato come lo statino dell'orario di lavoro del 14 agosto 2014 attestasse l'impossibilità da parte del prevenuto di trovarsi a decine di chilometri di distanza ove la persona offesa l'aveva invece collocato. Si era anche rilevato come la deposizione del teste Manzi, in merito al secondo episodio, del 30 settembre 2014, non confermasse affatto, da teste oculare qual era, quanto dichiarato dalla persona offesa, ma, invece, la smentisse, avendo egli riferito che era stato costui e non il prevenuto ad impedirne la marcia (pur con la criticità derivante dal mutamento della propria ricostruzione dell'accaduto rispetto a quanto in precedenza riferito). 2. Vero è che il quadro probatorio formatosi nei confronti del prevenuto era composto anche da elementi dichiarativi ulteriori rispetto a quelli contestati nell'atto di gravame (e ricordati dal primo giudice) ma sui punti oggetto delle censure della difesa, certamente decisivi per la pronuncia, afferendo il primo ad una prova d'alibi ed il secondo alla ricostruzione, incompatibile con l'accusa, di un teste oculare, la Corte d'appello non ha speso argomentazione alcuna, incorrendo così nel denunciato vizio motivazionale. Si è infatti affermato che il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (da ultimo: Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv. 278457 e Sez. 4, n. 50557 del 07/02/2013, Chierici, Rv. 257899). 3. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame del complessivo compendio probatorio anche tenendo conto degli apporti, potenzialmente decisivi, sopra menzionati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarli