Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08469/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iposta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]ERCOLE;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/2026ILLUMIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “proData pubblicazione 04/04/2026tempore”, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata edifesa dall’[OSCURATO:PERSONA] BERNARDONI;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 2570/2024, della Corte d’appello di Napoli,depositata in data 11/06/2024;udita la relazione della causa svolta, nell’adunanza cameraletenuta in data 16/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GiaimeGUIZZI.1.

La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di un unicomotivo, per la cassazione della sentenza n. 2570/24, dell’11giugno 2024, della Corte d’appello di Napoli che – accogliendo igravami esperiti dalle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]avverso la sentenza n. 526/21, del 31 marzo 2021, del [OSCURATO:PERSONA] – ha rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito,proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA], relativamente alle somme dallastessa versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sullafornitura di energia elettrica, somministratale dalle società EnelEnergie e [OSCURATO:SOCIETA].2.

Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di averconvenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, EnelEnergia e [OSCURATO:SOCIETA], onde ottenere la restituzione delle acciseprovinciali, di cui al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20,“addebitate dai fornitori di energia elettrica alla società inbolletta”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/2026Respinta dall’adito Tribunale l’eccezione di incompetenza,Data pubblicazione 04/04/2026sollevata dalle convenute, avendo esso ritenuto che lacontroversia vertesse sulla richiesta di ripetizione dell’indebito perincompatibilità della normativa nazionale con la direttivadell’Unione europea 2008/118/CE (e, dunque, su “questione nonconnessa al contratto, alla sua validità ed esecuzione”), ladomanda attorea veniva accolta.

Il giudice di prime cure, infatti,riteneva l’illegittimità dell’addizionale per difetto di finalitàspecifica e, dunque, il contrasto con la richiamata Direttivaeuropea, disapplicando così la norma interna e condannando,rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di €9.438,02 e di € 13.973,35, oltre interessi.Esperito gravame dalle convenute soccombenti, il giudiced’appello lo accoglieva in relazione al suo quarto motivo, con ilquale era stata dedotta l’impossibilità della disapplicazione dellanormativa interna per contrasto con la direttiva unionale, avendoquest’ultima efficacia solo orizzontale.3.

Avverso la sentenza della Corte partenopea ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di un solo motivo.3.1.

Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ. – “violazione e/o falsa applicazione di norme e principi didiritto dell’Unione e per omessa disapplicazione dell’art. 6, comma2, del d.l. n. 511 del 1988 e della direttiva n. 2008/118/CE”.Assume il ricorrente essere “del tutto irrilevante ed ininfluentela questione relativa alla diretta applicabilità o non della direttivan. 218/2008 e alla efficacia verticale e/o orizzontale della stessa”,e ciò “in quanto l'accoglimento della domanda ex art. 2033 cod.civ. di cui trattasi non implica la diretta disapplicazione da partedel Giudice della norma interna per contrasto con una direttivacomunitaria nell'ambito di una controversia tra privati”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/2026Data pubblicazione 04/04/2026Nella specie, infatti, risulterebbe sufficiente “una valutazionemeramente incidentale” che investa la “legittimità della pretesaimpositiva (a monte della rivalsa) svolta dall’Erario verso ilfornitore di energia (dunque un rapporto non tra privati ma traprivato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapportoverticale)”.

In sostanza, l’accoglimento dell’azione di ripetizioneex art. 2033 cod. civ. avverrebbe sulla base di“un’argomentazione a cascata, che dall’affermazione delladisapplicazione della normativa interna nei rapporti di naturatributaria e verticale tra fornitore ed Erario individua l’assenza dicausa solvendi al pagamento effettuato, qualificandolo indebitooggettivo e giustificandone la ripetizione”, e ciò “essendo ilrapporto tributario tra fornitore e amministrazione finanziaria ilpresupposto di quello di natura civilistica tra il primo e ilconsumatore finale”.4.

Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinticontroricorsi, le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che lastessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6.

La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8.

Il ricorso va accolto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/20268.1.

Il suo unico motivo, infatti, è fondato.Data pubblicazione 04/04/20268.1.1.

Questa Corte ha avuto modo di intervenire, più volte,su controversie del tipo di quella oggetto del presente giudizio,benché concluse con statuizioni dei giudici del merito di segnoopposto (vale a dire, di accoglimento delle domande di ripetizionedegli utenti) a quella della sentenza qui impugnata.In particolare, sono state rese, nella presente sede dilegittimità, una serie di decisioni che – pronunciate inconseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale(Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) della norma diriferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nellalegge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26] – hanno affermato il seguenteprincipio di diritto: “In tema di addebito dell’addizionaleprovinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511del 1988, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989,sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dalcombinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art.4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale – seha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’impostariconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea – èlegittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario terminedecennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebitostesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dellostesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti delloStato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della normainterna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, laNumero registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/2026caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione”Data pubblicazione 04/04/2026(Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01;conformi: Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass.Sez. 3, sent. 23 giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3,sent. 30 giugno 2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9settembre 2025, nn. 24928 e 24929).In ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare e fareintegrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n.13740 del 2025, cit., per giustificare, in uno con l’accoglimentodel presente ricorso, la fondatezza, fin dalla sua proposizione,della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto dilegittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitricedell’energia e amministrazione finanziaria nella relazionecontrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia in punto dispettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionalecorrisposta.

E ciò ancorché a tale conclusione debba pervenirsiper un profilo, ora, diverso – la caducazione per incostituzionalità,con effetto sostanzialmente ex tunc, della normativa che l’avevagiustificata fino alla sua abrogazione (salvo, beninteso, il limitedei rapporti esauriti) – da quello in origine agitato, incentratosull’illegittimità della medesima per contrarietà, a vario titolo, aldiritto eurounitario.9.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivicomprese quelle del presente giudizio di legittimità, inapplicazione del seguente principio di diritto:“la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionaledell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del decreto-legge 28 novembre1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27Numero registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/2026Data pubblicazione 04/04/2026gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, deldecreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha reso «ab origine»indebita la pretesa dei fornitori di energia elettrica di richiedere,agli utenti, il pagamento dell’addizionale sulle accise,giustificando, pertanto l’azione di ripetizione dell’indebito deisecondi verso i primi”.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite,ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16ottobre 2025.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iposta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]ERCOLE;- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/2026ILLUMIA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante “proData pubblicazione 04/04/2026tempore”, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di postaelettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata edifesa dall’[OSCURATO:PERSONA] BERNARDONI;- controricorrente -Avverso la sentenza n. 2570/2024, della Corte d’appello di Napoli,depositata in data 11/06/2024;udita la relazione della causa svolta, nell’adunanza cameraletenuta in data 16/10/2025, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GiaimeGUIZZI.1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre, sulla base di un unicomotivo, per la cassazione della sentenza n. 2570/24, dell’11giugno 2024, della Corte d’appello di Napoli che – accogliendo igravami esperiti dalle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]avverso la sentenza n. 526/21, del 31 marzo 2021, del [OSCURATO:PERSONA] – ha rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito,proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA], relativamente alle somme dallastessa versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sullafornitura di energia elettrica, somministratale dalle società EnelEnergie e [OSCURATO:SOCIETA].2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierna ricorrente di averconvenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, EnelEnergia e [OSCURATO:SOCIETA], onde ottenere la restituzione delle acciseprovinciali, di cui al decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20,“addebitate dai fornitori di energia elettrica alla società inbolletta”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/2026Respinta dall’adito Tribunale l’eccezione di incompetenza,Data pubblicazione 04/04/2026sollevata dalle convenute, avendo esso ritenuto che lacontroversia vertesse sulla richiesta di ripetizione dell’indebito perincompatibilità della normativa nazionale con la direttivadell’Unione europea 2008/118/CE (e, dunque, su “questione nonconnessa al contratto, alla sua validità ed esecuzione”), ladomanda attorea veniva accolta. Il giudice di prime cure, infatti,riteneva l’illegittimità dell’addizionale per difetto di finalitàspecifica e, dunque, il contrasto con la richiamata Direttivaeuropea, disapplicando così la norma interna e condannando,rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento di €9.438,02 e di € 13.973,35, oltre interessi.Esperito gravame dalle convenute soccombenti, il giudiced’appello lo accoglieva in relazione al suo quarto motivo, con ilquale era stata dedotta l’impossibilità della disapplicazione dellanormativa interna per contrasto con la direttiva unionale, avendoquest’ultima efficacia solo orizzontale.3. Avverso la sentenza della Corte partenopea ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], sulla base di un solo motivo.3.1. Esso denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc.civ. – “violazione e/o falsa applicazione di norme e principi didiritto dell’Unione e per omessa disapplicazione dell’art. 6, comma2, del d.l. n. 511 del 1988 e della direttiva n. 2008/118/CE”.Assume il ricorrente essere “del tutto irrilevante ed ininfluentela questione relativa alla diretta applicabilità o non della direttivan. 218/2008 e alla efficacia verticale e/o orizzontale della stessa”,e ciò “in quanto l'accoglimento della domanda ex art. 2033 cod.civ. di cui trattasi non implica la diretta disapplicazione da partedel Giudice della norma interna per contrasto con una direttivacomunitaria nell'ambito di una controversia tra privati”.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/2026Data pubblicazione 04/04/2026Nella specie, infatti, risulterebbe sufficiente “una valutazionemeramente incidentale” che investa la “legittimità della pretesaimpositiva (a monte della rivalsa) svolta dall’Erario verso ilfornitore di energia (dunque un rapporto non tra privati ma traprivato e Stato o sue articolazioni e, quindi, un rapportoverticale)”. In sostanza, l’accoglimento dell’azione di ripetizioneex art. 2033 cod. civ. avverrebbe sulla base di“un’argomentazione a cascata, che dall’affermazione delladisapplicazione della normativa interna nei rapporti di naturatributaria e verticale tra fornitore ed Erario individua l’assenza dicausa solvendi al pagamento effettuato, qualificandolo indebitooggettivo e giustificandone la ripetizione”, e ciò “essendo ilrapporto tributario tra fornitore e amministrazione finanziaria ilpresupposto di quello di natura civilistica tra il primo e ilconsumatore finale”.4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinticontroricorsi, le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che lastessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.6. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria.7. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessantagiorni.RAGIONI DELLA DECISIONE8. Il ricorso va accolto.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/20268.1. Il suo unico motivo, infatti, è fondato.Data pubblicazione 04/04/20268.1.1. Questa Corte ha avuto modo di intervenire, più volte,su controversie del tipo di quella oggetto del presente giudizio,benché concluse con statuizioni dei giudici del merito di segnoopposto (vale a dire, di accoglimento delle domande di ripetizionedegli utenti) a quella della sentenza qui impugnata.In particolare, sono state rese, nella presente sede dilegittimità, una serie di decisioni che – pronunciate inconseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale(Corte cost., sent. 15 aprile 2025, n. 43) della norma diriferimento [e, cioè, dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l.28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nellalegge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma1, del d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 26] – hanno affermato il seguenteprincipio di diritto: “In tema di addebito dell’addizionaleprovinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511del 1988, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 20 del 1989,sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007 (poi abrogato dalcombinato disposto degli artt. 2, comma 6, del d.lgs. n. 23 del2011, e 18, comma 5, del d.lgs. n. 68 del 2011, nonché dall’art.4, comma 10, del d.l. n. 16 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla l. n. 44 del 2012), il consumatore finale – seha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’impostariconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea – èlegittimato ad esercitare, nel rispetto dell’ordinario terminedecennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebitostesso ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dellostesso fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti delloStato), poiché la dichiarata illegittimità costituzionale della normainterna per contrarietà al diritto UE (Corte cost., sentenza n. 43del 2025) comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, laNumero registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/2026caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione”Data pubblicazione 04/04/2026(Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13740, Rv. 674743-01;conformi: Cass. Sez. 3, sent. 22 maggio 2025, n. 13742; Cass.Sez. 3, sent. 23 giugno 2025, nn. 16992 e 16993; Cass. Sez. 3,sent. 30 giugno 2025, nn. 17642 e 17643; Cass. Sez. 3, sent. 9settembre 2025, nn. 24928 e 24929).In ossequio, pertanto, al disposto dell’art. 118, comma 1,ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente rinviare e fareintegrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, sent. n.13740 del 2025, cit., per giustificare, in uno con l’accoglimentodel presente ricorso, la fondatezza, fin dalla sua proposizione,della domanda dell’odierna ricorrente, sia in punto dilegittimazione, sia in punto di irrilevanza del rapporto tra fornitricedell’energia e amministrazione finanziaria nella relazionecontrattuale tra utente e fornitrice stessa, sia in punto dispettanza del rimborso per illegittimità dell’addizionalecorrisposta. E ciò ancorché a tale conclusione debba pervenirsiper un profilo, ora, diverso – la caducazione per incostituzionalità,con effetto sostanzialmente ex tunc, della normativa che l’avevagiustificata fino alla sua abrogazione (salvo, beninteso, il limitedei rapporti esauriti) – da quello in origine agitato, incentratosull’illegittimità della medesima per contrarietà, a vario titolo, aldiritto eurounitario.9. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnatava cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversacomposizione, per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivicomprese quelle del presente giudizio di legittimità, inapplicazione del seguente principio di diritto:“la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionaledell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del decreto-legge 28 novembre1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27Numero registro generale 20300/2024Numero sezionale 4048/2025Numero di raccolta generale 8469/2026Data pubblicazione 04/04/2026gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, deldecreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha reso «ab origine»indebita la pretesa dei fornitori di energia elettrica di richiedere,agli utenti, il pagamento dell’addizionale sulle accise,giustificando, pertanto l’azione di ripetizione dell’indebito deisecondi verso i primi”. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata,con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,per la decisione sul merito e per la liquidazione delle spese di lite,ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale dellaSezione Terza Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 16ottobre 2025.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 08469/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris