CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 maggio 2024
Cassazione n. 19697/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33149/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Mazzini n. 55, è elettivamente domiciliato, come da procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegnan. 418/01/2018 , depositata il 14 maggio 2018 . Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del14 maggio 2024 . [OSCURATO:PERSONA] - Con la sentenza in epigrafe indicata l a Commissione tributaria regionale della Sardegna ha accolto l’appello proposto da ll’Agenzia Oggetto: Tributi– Accertamento delle entrate contro la sentenza della C ommissione tributaria provinciale di Cagliari,che aveva accolto il ricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA], avverso due avvisi di accertamento, emessi per imposte dirette e IVA, in relazione agli anni 200 4 e 2005 , dichiarando inammissibile il ricorso originario; - al Pinna erano stati notificati gli avvisi di accertamento, quale obbligato in solido, essendo stato componente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] della Strada, nei cui confronti erano stati emessi detti atti impositivi, a seguito della revoca delle agevolazioni previste dal d.lgs. n. 460 del 1997, per mancanza dei requisiti; - il primo giudice aveva respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dall’Agenzia, accogliendo nel merito il ricorso, rilevando che, se era pacifico che l’originale del ricorso depositato presso la CTP era integro e la copia notificata all’Agenzia mancava di alcuna pagine, detta difformità non aveva determinato l’inammissibilità del ricorso, in quanto la relata di notifica dell’ufficiale giudiziario conteneva l’attestazione di avvenuta consegna dell’atto al destinatario, per cui la copia notificata doveva ritenersi conforme all’originale fino a querela di falso e l’Agenzia si era difesa nel merito; - la CTR ha ritenuto, invece, che il ricorso introduttivo fosse inammissibile, osservando che: -era pacifico che la copia del ricorso notificato all’Agenzia delle entrate era mancante di diverse paginee, in particolare, sia del la parte relativa al petitumsia della maggior parte dei motivi di ricorso, sicchè la copia consegnata era solo “una minima parte dell’atto originale”; -ai fini dell’inammissibilità del ricorso, tuttavia, rilevava soprattutto il fatto che l’atto notificato fosse palesemente difforme dall’atto depositato, in violazione dell’art. 22, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 546 del 1992;-detta difformità, che era rilevabile d’ufficio, era sostanziale, nel senso che era idonea ad impedire effettivamente al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto e, quindi, ledeva il suo diritto di difesa, rendendo incerti sia il petitumche la causa petendi; - il ricorso introduttivo sarebbe stato comunque inammissibile anche con riferimento alla mancanza, nella copia notificata, degli elementi essenziali previsti dall’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, essendol’atto inidoneo a svolgere lapropria funzione; - la difformità andava valutata con riguardo alla copia notificata, non avendo il destinatario il dovere di colmare le lacune dell’atto notificato, assumendo rilevanza solo il testo che risulta dalla copia; - l’Agenzia non doveva proporre la querela di falso, in quanto l’unica attestazione fidefacente dell’ufficiale giudiziario notificatore era quella relativa alle attività di consegna dell’atto al destinatario; -il vizio non poteva essere sanato neppure da una successiva notifica, una volta scaduti i termini per l’impugnazione; -il Pinna impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato atre motiv i , illustrati con memoria ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motiv o d i ricorso , il contribuente deduce l ’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR esaminato il contenuto della copia del ricorso notificato e per non averla confrontata con l’originale del ricorso, ritualmente depositato; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR applicato una norma contenente una fattispecie diversa dal caso in esame, in quanto riguarda l’ipotesi in cui il ricorso sia stato spedito a mezzo del servizio postale, mentre nel caso di specie il ricorso era stato notificato a mezzo dell’ufficiale giudiziario, e per non avere verificato se la riscontrata difformità fosse o meno rilevante per la comprensione del tenore del ricorso e, quindi, per la possibilità di ledere il diritto di difesa della controparte; precisa che, sotto il profilo del petitum , il ricorso era chiaramente rivolto alla Commissione tributaria provinciale e diretto all’annullamento degli avvisi di accertamento chiaramente indicati nella prima pagina; i motivi di impugnazione, chiaramente presenti e distinti ai punti da 1 a 9, rendevano il ricorso perfettamente intellegibile, mentre le parti mancanti riguardavano aspetti ultronei, ripetitivi e secondari; - con il terzo motivo, denuncia la violazione dell’art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso, nonostante lo stesso fosse completo dei requisiti richiesti dalla norma, atteso che nella copia notificata all’Agenzia risulta indicato nella prima pagina l’oggetto (annullamento dell’avviso di accertamento) e nelle pagine 2 e 3 del ricorso notificato sono indicati i motivi di impugnazione; - i predetti motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati; - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «In tema di contenzioso tributario, qualora l'atto di appello sia stato notificato in una copia mancante di una o più pagine, non va dichiarata automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, in virtù della disposizione dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (esplicitamente richiamata, quanto all'appello, dal comma 2 dell'art. 53 del medesimo d.lgs.), in quanto tale ipotesi integra una mera incompletezza materiale e non quella sostanziale difformità di contenuto sanzionata con l'inammissibilità, pur dovendo il giudice 5 accertare, in concreto, se la suddetta mancanza abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell'atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, con la conseguenza che non può dichiararsi l'inammissibilità se le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore dell'impugnazione, ovvero quando l'atto di costituzione dell'appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuti nell'atto notificato» (Cass. n. 8138 del 11/04/2011; 22106 del 31/10/2016); - da tale orientamento, che è ovviamente applicabile anche con riferimento al ricorso introduttivo (Cass. n. 8213 del 30/03/2017), si evince, quindi, che le previsioni d'inammissibilità del ricorso di cui agli artt. 18 e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992, per il loro rigore, devono essere interpretate in senso restrittivo, e, cioè, limitandone il campo di operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato, in conformità con quanto ritenuto dalla Corte costituzionale, secondo cui le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della "tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità" (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002); - la CTR si è attenuta ai suindicati principi, avendo verificato che la copia del ricorso notificato all’Agenzia delle entrate non conteneva tutti gli elementi essenziali dell’atto introduttivo, mancando il petitum e la maggior parte dei motivi di impugnazione, visto che nella copia notificata mancavano diverse paginee l’atto notificato era palesemente difforme da quello depositatopresso la segreteria della CTP; - i giudici di appello hanno poi concluso che la mancanza di detti elementi, che doveva essere verificata con riferimento alla copia notificata, aveva impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell’atto, determinando una lesione del suo diritto di difesa, in quanto aveva reso incerti sia il petitumche la causa petendi;- la CTR ha, dunque, accertato in concreto che la mancanza d i detti elementi essenziali aveva leso il diritto di difesa del destinatario dell’atto, in quanto le pagine mancanti era rilevanti per comprendere il tenore dell'impugnazione, come peraltro eccepito tempestivamente dall’Agenzia delle entrate nell’atto di costituzione nel giudizio di primo grado; - il ricorso va, dunque, rigettato e le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio di soccombenza, a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso;condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre alle spese prenotate a debito; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel