Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 28579/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 1 marzo 2024, il Tribunale di Bologna, respingeva l'appello cautelare avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.U.P. presso lo stesso tribunale aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere allo stesso applicata in ordine al reato di rapina aggravata.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Piccolo, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari dovendo ritenersi le stesse affievolite sicché la misura applicata non appariva più proporzionata; - violazione dell'art. 606 cod.proc.pen. quanto al giudizio di proporzionalità della misura coercitiva disposta ex art. 275 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi reiterativi di doglianze già avanzate dinanzi al giudice dell'appello cautelare e da questi respinte con argomenti privi di qualsiasi illogicità e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ed invero, con i diffusi argomenti esposti alle pagine 4-6 dell'ordinanza impugnata, il tribunale bolognese ha già affrontato i temi dedotti con il ricorso, sottolineando come, a fronte di una condanna alla pena di anni 4 di reclusione in primo grado, il mantenimento della misura maggiormente afflittiva si spieghi in ragione delle modalità di consumazione dei fatti e dei precedenti sussistenti a carico dello stesso che hanno già comportato l'applicazione di pene definitive per oltre sei anni, a seguito delle quali il ricorrente riprendeva a commettere ulteriori azioni delittuose.

Ed il ricorso rispetto a detti elementi di fatto valorizzati dal giudice collegiale nulla di specifico risulta dedurre così scadendo nel vizio di inammissibilità per aspecificità determinata dall'assenza di adeguato confronto con le ragioni della decisione.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. 'Roma, 2 luglio 2024 IL CONSIGLIEkt [OSCURATO:PERSONA] Sergio rani [OSCURATO:PERSONA] IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Tunisia avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 1 marzo 2024, il Tribunale di Bologna, respingeva l'appello cautelare avanzato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il G.U.P. presso lo stesso tribunale aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere allo stesso applicata in ordine al reato di rapina aggravata. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Piccolo, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari dovendo ritenersi le stesse affievolite sicché la misura applicata non appariva più proporzionata; - violazione dell'art. 606 cod.proc.pen. quanto al giudizio di proporzionalità della misura coercitiva disposta ex art. 275 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi reiterativi di doglianze già avanzate dinanzi al giudice dell'appello cautelare e da questi respinte con argomenti privi di qualsiasi illogicità e deve, pertanto essere dichiarato inammissibile. Ed invero, con i diffusi argomenti esposti alle pagine 4-6 dell'ordinanza impugnata, il tribunale bolognese ha già affrontato i temi dedotti con il ricorso, sottolineando come, a fronte di una condanna alla pena di anni 4 di reclusione in primo grado, il mantenimento della misura maggiormente afflittiva si spieghi in ragione delle modalità di consumazione dei fatti e dei precedenti sussistenti a carico dello stesso che hanno già comportato l'applicazione di pene definitive per oltre sei anni, a seguito delle quali il ricorrente riprendeva a commettere ulteriori azioni delittuose. Ed il ricorso rispetto a detti elementi di fatto valorizzati dal giudice collegiale nulla di specifico risulta dedurre così scadendo nel vizio di inammissibilità per aspecificità determinata dall'assenza di adeguato confronto con le ragioni della decisione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 ter disp. att. cod.proc.pen. 'Roma, 2 luglio 2024 IL CONSIGLIEkt [OSCURATO:PERSONA] Sergio rani [OSCURATO:PERSONA] IL
Sentenza Cassazione n. 28579/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris