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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 dicembre 2025

Cassazione n. 04550/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1925/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – 09/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32127/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Motivazione semplificata [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1965; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 febbraio 1973 avverso la sentenza del 24 giugno 2025 del Tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto in cui dispone anche la confisca per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], eliminando la relativa statuizione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4550/2026 Roma, lì, 03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero, disponendo la confisca, anche per equivalente, delle somme specificamente indicate.

2. Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione, articolando, ciascuno, un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale deducono violazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. nella parte in cui, nell’applicare la pena concordata tra le parti, il Tribunale avrebbe disposto oltre alla confisca diretta, anche quella per equivalente (motivandola alla luce del successivo reimpiego del denaro distratto), senza considerare che sia la [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] rispondevano dei soli reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, per i quali è prevista solo ed esclusivamente la confisca diretta, ai sensi dell’art.240 del codice penale.

3. La censura è ammissibile (in quanto, attribuendosi alla confisca per equivalente natura eminentemente sanzionatoria, è riferita alla legalità della pena applicata e quindi, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., deducibile in questa sede) ed è fondata.

All’interno di un più ampio procedimento, a differenza di altre posizioni processuali coinvolte nel procedimento, ai ricorrenti sono stati contestati i soli reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; e per tali reati il Tribunale ha disposto, a carico di entrambi i ricorrenti, pur in assenza di una specifica previsione normativa che legittimasse tale forma di ablazione, anche la confisca per equivalente.

Ebbene, la confisca indiretta è “istituto che, privo di disciplina organica, trova riferimento in una pluralità di provvedimenti legislativi, riferibili a specifici reati, adottati spesso in esecuzione di impegni assunti in sede internazionale” e, quindi, per essere legittimamente disposta, necessita di una specifica norma che consenta di procedere con tale forma di ablazione (Sez.

U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756), in concreto, per i reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati, inesistente.

4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio, seppur limitatamente alla posizione dei ricorrenti e in relazione alla sola confisca per equivalente disposta a loro carico; statuizione che deve essere eliminata.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca per equivalente delle somme di denaro, che elimina.

Così deciso il 9 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1925/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC – 09/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32127/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - Motivazione semplificata [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 dicembre 1965; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 7 febbraio 1973 avverso la sentenza del 24 giugno 2025 del Tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto in cui dispone anche la confisca per equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], eliminando la relativa statuizione. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 4550/2026 Roma, lì, 03/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero, disponendo la confisca, anche per equivalente, delle somme specificamente indicate. 2. Entrambi gli imputati propongono ricorso per cassazione, articolando, ciascuno, un unico motivo d’impugnazione a mezzo del quale deducono violazione degli artt. 240 e 240-bis cod. pen. nella parte in cui, nell’applicare la pena concordata tra le parti, il Tribunale avrebbe disposto oltre alla confisca diretta, anche quella per equivalente (motivandola alla luce del successivo reimpiego del denaro distratto), senza considerare che sia la [OSCURATO:PERSONA], che il [OSCURATO:PERSONA] rispondevano dei soli reati di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, per i quali è prevista solo ed esclusivamente la confisca diretta, ai sensi dell’art.240 del codice penale. 3. La censura è ammissibile (in quanto, attribuendosi alla confisca per equivalente natura eminentemente sanzionatoria, è riferita alla legalità della pena applicata e quindi, ai sensi del comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., deducibile in questa sede) ed è fondata. All’interno di un più ampio procedimento, a differenza di altre posizioni processuali coinvolte nel procedimento, ai ricorrenti sono stati contestati i soli reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; e per tali reati il Tribunale ha disposto, a carico di entrambi i ricorrenti, pur in assenza di una specifica previsione normativa che legittimasse tale forma di ablazione, anche la confisca per equivalente. Ebbene, la confisca indiretta è “istituto che, privo di disciplina organica, trova riferimento in una pluralità di provvedimenti legislativi, riferibili a specifici reati, adottati spesso in esecuzione di impegni assunti in sede internazionale” e, quindi, per essere legittimamente disposta, necessita di una specifica norma che consenta di procedere con tale forma di ablazione (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025, Massini, Rv. 287756), in concreto, per i reati per i quali i ricorrenti sono stati condannati, inesistente. 4. La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata senza rinvio, seppur limitatamente alla posizione dei ricorrenti e in relazione alla sola confisca per equivalente disposta a loro carico; statuizione che deve essere eliminata. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla confisca per equivalente delle somme di denaro, che elimina. Così deciso il 9 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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