CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 15776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulla istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 29 marzo 2021; letti gli atti e la istanza; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza avanzata personalmente [OSCURATO:PERSONA] chiede la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la condanna del predetto per il reato di furto aggravato pronunciata con sentenza del Tribunale di Bari del 9 giugno 2017. A tal fine deduce di avere partecipato personalmente al giudizio di primo grado, difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], e di avere poi revocato la nomina di detto difensore e di non avere più ricevuto alcuna notifica in relazione al processo. La causa della sua mancata comparizione all'udienza del 29 marzo 2021 innanzi alla Corte territoriale va, quindi, ravvisata nell'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello che gli ha impedito di venire a conoscenza del processo di secondo grado. L'omessa conoscenza della celebrazione del processo ha costituito una causa di forza maggiore che gli ha precluso la proposizione dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che ha potuto constatare dalla sentenza di appello notificatagli in data 11 gennaio 2022 dalla polizia penitenziaria che vi è una errata indicazione nell'indirizzo di sua residenza in essa riportato. 2. L'istanza è inammissibile, sebbene per ragioni diverse da quelle indicate dal Procuratore generale. 2.1. Deve, infatti, escludersi che l'istanza per la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione sia inammissibile sol perché presentata personalmente dal Metreveli e non sottoscritta da un difensore abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011) hanno affermato che devono ritenersi estranei all'ambito di applicazione della causa di inammissibilità del ricorso per cassazione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 e risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 571, primo comma, e 613, primo comma, cod. proc. pen. quei casi in cui la Corte di cassazione è investita di una particolare competenza ad essa non demandata per effetto di un ricorso, come nel caso di specie, in cui viene promosso procedimento incidentale originato da richiesta di rimessione in termini, avanzata dal condannato di persona, ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. (vedi § 8.4 del «considerato in diritto» della sentenza appena citata). 2.2. Neppure può sostenersi l'incompetenza di questa Corte di cassazione per essere competente il giudice dell'esecuzione o la Corte di appello. In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, la competenza a provvedere spetta al giudice dell'esecuzione solo allorquando la richiesta sia logicamente subordinata o alternativa all'accertamento della non esecutività della sentenza di condanna, come previsto dall'art. 670, comma 3, cod. proc. pen., diversamente rientrando l'istanza nella competenza del giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019, Lucattini, Rv. 277017). [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, non si duole della non esecutività del titolo e del resto la non esecutività della sentenza di condanna nel caso di specie neppure potrebbe derivare dall'omessa notificazione dell'estratto contumaciale, in quanto non necessaria, atteso che si è proceduto per un furto commesso in data 12 giugno 2015, quando era già entrata in vigore la legge del 28 aprile 2014, n. 67, che ha abolito il processo contumaciale, e comunque il Metreveli aveva presenziato al giudizio di primo grado conclusosi con sentenza del 9 giugno 2017. Deve, quindi, escludersi la competenza del giudice dell'esecuzione nel caso di specie. Ai sensi dell'art. 175, comma 4, cod. proc. pen., la competenza spetta al giudice che sarebbe competente a decidere sull'impugnazione e nel caso di specie, poiché l'istanza è volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Bari, a questa Corte di cassazione. 2.3. Deve, invece, rilevarsi che ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. l'istanza per richiedere la restituzione nel termine va proposta nel termine di decadenza di dieci giorni da quando è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore e lo stesso Metreveli nella sua istanza afferma di avere ricevuto la notifica della sentenza in data 11 gennaio 2022 cosicché, stando a tale indicazione, la istanza proposta in data 2 luglio 2022 risulta tardiva. Né il Metreveli indica il diverso momento in cui egli sarebbe venuto a conoscenza della pronuncia di secondo grado, sebbene sia onere del richiedente la restituzione nel termine per proporre impugnazione quanto meno di indicare il momento in cui egli ha avuto conoscenza del provvedimento da impugnare, così da consentire al giudice un controllo sulla tempestività della istanza (vedi Sez. 6, f\ n. 18084 del 21/03/2018, Yaquini, Rv. 272922). Ne consegue che l'istanza è inammissibile perché tardiva. 3. Sebbene l'istanza sia inammissibile, non deve essere pronunciata condanna del Metreveli al pagamento delle spese processuali e della sanzione prevista dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. Quanto alla condanna in favore della Cassa delle ammende, deve osservarsi che la disposizione che la prevede, avendo natura sanzionatoria, non può trovare applicazione oltre i casi in essa espressamente prevista e poiché la stessa contempla la possibilità di applicare la sanzione solo nell'ipotesi in cui il «ricorso» sia dichiarato inammissibile o rigettato, essa non può applicarsi nel caso di specie in cui il procedimento innanzi a questa Corte di cassazione è stato attivato con una «richiesta». Quanto alle spese processuali, deve osservarsi che questa Corte di cassazione ha talvolta pronunciato condanna del richiedente al loro pagamento (Sez. 6, Ordinanza n. 11419 del 05/03/2018, D'Angelo, Rv. 272526), mentre in altre occasioni non ha emesso siffatta pronuncia (Sez. 5, Ordinanza n. 29884 del 15/09/2020, Nocera, Rv. 279738), senza tuttavia chiarire le ragioni della decisione in un senso o nell'altro. Solo in una decisione non massimata questa Corte di cassazione ha motivatamente escluso la condanna al pagamento delle spese processuali, osservando che non è possibile applicare l'art. 592 cod. proc. pen. che contempla la siffatta pronuncia, non introducendo la richiesta 'di restituzione nel termine un giudizio di impugnazione (Sez. 4, ord. n. 6442 del 24/01/2012, Hamboussi, non massimata) e questo Collegio, ritenendo condivisibili le .ragioni poste a base di questa decisione, ha deciso di doversi conformare al principio in es