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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 aprile 1981

Cassazione n. 27165/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1981 avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza allegando anche la trascrizione dell'esame della testimone [OSCURATO:PERSONA] non rinvenuta dalla Corte d'appello nel fascicolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, tenendo conto della contestata recidiva specifica infraquinquennale. 2.Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo tre motivi di seguito indicati.

2.1. Nel primo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per inosservanza degli artt. 157 e 170 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello di L'Aquila disatteso l'eccezione difensiva di nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado per omessa citazione dell'imputato.

In particolare, rileva che la notifica del decreto, effettuata a mezzo del servizio postale, non era andata a buon fine, poiché Apetino non era stato trovato al domicilio dichiarato, in quanto detenuto, e l'agente postale, senza compiere accertamenti sull'eventuale status detentionis del destinatario, aveva erroneamente notificato l'atto al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., nelle forme ordinarie, cioè a mani del detenuto ex art. 156 cod. proc. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 47 -ter ord. pen. in quanto a) era stata omessa la valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], prova a discarico dell'imputato, che pur essendo stata assunta non risultava dal fascicolo; b) non era stata applicata la disciplina prevista dall'art. 47 -ter ord. pen., per come interpretata dalla sentenza della Corte costituzionale numero 211 del 2018, nonostante l'imputato si fosse allontanato dal domicilio per ragioni di cura del figlio di 10 mesi.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 99 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. in quanto il giudice di primo grado aveva applicato la recidiva senza alcuna motivazione ed il giudice di appello non aveva colmato detta lacuna.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e le parti hanno concluso come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto nei limiti e con gli effetti di seguito indicati.

2. Va premesso che stante la deduzione di questioni processuali, al solo fine di decidere sulle censure poste con il primo motivo di ricorso sono stati esaminati gli atti del procedimento.

Da questi è risultato che: a) al momento dell'accertamento del reato di evasione, il 13 maggio 2014, il ricorrente aveva dichiarato domicilio presso la propria abitazione, in [OSCURATO:PERSONA] 25 a Montesilvano, dove era sottoposto sia agli arresti domiciliari che alla detenzione domiciliare per due diversi procedimenti penali; b) al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 24 aprile 2015, per il reato di evasione, l'imputato era ristretto in carcere per l'aggravamento della misura cautelare, disposto nel processo principale, condizione non comunicata all'autorità giudiziaria procedente (né dall'imputato, né dal suo difensore di fiducia); c) la notifica, avvenuta a mezzo del servizio postale, non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, tanto da essersi proceduto ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. con consegna al difensore di fiducia; d) il 17 ottobre 2016 l'imputato, nel processo penale per evasione, aveva sottoscritto istanza di gratuito patrocinio e alla prima udienza, celebratasi il 25 ottobre del 2016, il suo difensore di fiducia, avvocato D'Angelo, sostituito con delega dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non solo non aveva eccepito nulla con riguardo alla declaratoria di assenza del suo assistito, né lo aveva fatto successivamente, ma aveva anche depositato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, senza mai rappresentare al giudice la condizione detentiva di Apetino.

3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

3.1. Costituisce principio generale dell'ordinamento processuale penalistico che il regime delle notificazioni di un procedimento penale è connesso esclusivamente ai fatti che si concretizzano al suo interno.

Cosicchè anche il procedimento per il delitto di evasione, che trae origine dalla sottrazione alla misura coercitiva pendente, va ritenuto del tutto autonomo e distinto rispetto a quello in cui la misura è stata adottata, tanto da connotarsi per l'assoluta autonomia del regime notificatorio (Sez. 6, n. 27983 del 11/0/2009, Sherja, Rv. 244418).

Alla luce degli elementi di fatto indicati al punto

2. che precede, si ritiene corretto e immune da vizi l'assunto della validità della notificazione eseguita al ricorrente mediante consegna al difensore.

Posto che lo stato detentivo per altra causa assume rilievo solo in quanto conosciuto dal giudice che procede (Sez.

U. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), deve per il resto richiamarsi il recente arresto delle Sezioni Unite, (Sez.

U. n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282848), secondo cui «Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen.

In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt.157 e 159 cod. proc. pen.».

Nella specie, poichè l'imputato aveva dichiarato domicilio presso la propria abitazione e la notifica effettuata a mezzo del servizio postale non era andata a buon fine, in quanto ristretto in carcere, si era proceduto ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con notifica al difensore di fiducia, non risultando che Apetino si trovasse, per caso fortuito o forza maggiore, nella condizione di non potere comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto.

D'altra parte, il processo di primo grado si è regolarmente svolto in sua assenza e alla presenza del difensore di fiducia che, da un lato, non ha mai eccepito alcunché, neanche al momento dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, dall'altro ha depositato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio sottoscritta dal suo assistito, di fatto tale da disvelare la conoscenza del processo in corso. 4.11 secondo motivo di ricorso, invece, è fondato.

Emerge docunnentalmente che, per un errore della Cancelleria del Tribunale, non è stata allegata agli atti dei fascicolo del dibattimento la dichiarazione della teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] che, come dimostrato dal ricorrente, aveva regolarmente deposto.

A causa del mancato inserimento della trascrizione della fonoregistrazione di detta prova dichiarativa, di cui neanche la sentenza del Tribunale aveva dato conto, la Corte di appello aveva erroneamente rappresentato che la testimone non fosse stata esaminata nel corso del giudizio di primo grado e dunque, suo malgrado, non aveva valutato detta prova.

5. La sentenza va, dunque, annullata limitatamente a detta censura, con assorbimento delle ulteriori doglianze e con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, nel nuovo giudizio, dovrà colmare la lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/04/1981 avverso la sentenza del 20/12/2021 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Angelo, difensore dell'imputato, che ha insistito per l'annullamento della sentenza allegando anche la trascrizione dell'esame della testimone [OSCURATO:PERSONA] non rinvenuta dalla Corte d'appello nel fascicolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, tenendo conto della contestata recidiva specifica infraquinquennale. 2.Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo tre motivi di seguito indicati. 2.1. Nel primo deduce violazione di legge e vizio della motivazione per inosservanza degli artt. 157 e 170 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello di L'Aquila disatteso l'eccezione difensiva di nullità assoluta degli atti del giudizio di primo grado per omessa citazione dell'imputato. In particolare, rileva che la notifica del decreto, effettuata a mezzo del servizio postale, non era andata a buon fine, poiché Apetino non era stato trovato al domicilio dichiarato, in quanto detenuto, e l'agente postale, senza compiere accertamenti sull'eventuale status detentionis del destinatario, aveva erroneamente notificato l'atto al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., anziché ai sensi dell'art. 170, comma 3, cod. proc. pen., nelle forme ordinarie, cioè a mani del detenuto ex art. 156 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 47 -ter ord. pen. in quanto a) era stata omessa la valutazione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], prova a discarico dell'imputato, che pur essendo stata assunta non risultava dal fascicolo; b) non era stata applicata la disciplina prevista dall'art. 47 -ter ord. pen., per come interpretata dalla sentenza della Corte costituzionale numero 211 del 2018, nonostante l'imputato si fosse allontanato dal domicilio per ragioni di cura del figlio di 10 mesi. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento agli artt. 99 cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen. in quanto il giudice di primo grado aveva applicato la recidiva senza alcuna motivazione ed il giudice di appello non aveva colmato detta lacuna. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e le parti hanno concluso come in epigrafe indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto nei limiti e con gli effetti di seguito indicati. 2. Va premesso che stante la deduzione di questioni processuali, al solo fine di decidere sulle censure poste con il primo motivo di ricorso sono stati esaminati gli atti del procedimento. Da questi è risultato che: a) al momento dell'accertamento del reato di evasione, il 13 maggio 2014, il ricorrente aveva dichiarato domicilio presso la propria abitazione, in [OSCURATO:PERSONA] 25 a Montesilvano, dove era sottoposto sia agli arresti domiciliari che alla detenzione domiciliare per due diversi procedimenti penali; b) al momento della notifica del decreto di citazione a giudizio, avvenuta il 24 aprile 2015, per il reato di evasione, l'imputato era ristretto in carcere per l'aggravamento della misura cautelare, disposto nel processo principale, condizione non comunicata all'autorità giudiziaria procedente (né dall'imputato, né dal suo difensore di fiducia); c) la notifica, avvenuta a mezzo del servizio postale, non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, tanto da essersi proceduto ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. con consegna al difensore di fiducia; d) il 17 ottobre 2016 l'imputato, nel processo penale per evasione, aveva sottoscritto istanza di gratuito patrocinio e alla prima udienza, celebratasi il 25 ottobre del 2016, il suo difensore di fiducia, avvocato D'Angelo, sostituito con delega dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non solo non aveva eccepito nulla con riguardo alla declaratoria di assenza del suo assistito, né lo aveva fatto successivamente, ma aveva anche depositato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, senza mai rappresentare al giudice la condizione detentiva di Apetino. 3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Costituisce principio generale dell'ordinamento processuale penalistico che il regime delle notificazioni di un procedimento penale è connesso esclusivamente ai fatti che si concretizzano al suo interno. Cosicchè anche il procedimento per il delitto di evasione, che trae origine dalla sottrazione alla misura coercitiva pendente, va ritenuto del tutto autonomo e distinto rispetto a quello in cui la misura è stata adottata, tanto da connotarsi per l'assoluta autonomia del regime notificatorio (Sez. 6, n. 27983 del 11/0/2009, Sherja, Rv. 244418). Alla luce degli elementi di fatto indicati al punto 2. che precede, si ritiene corretto e immune da vizi l'assunto della validità della notificazione eseguita al ricorrente mediante consegna al difensore. Posto che lo stato detentivo per altra causa assume rilievo solo in quanto conosciuto dal giudice che procede (Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869), deve per il resto richiamarsi il recente arresto delle Sezioni Unite, (Sez. U. n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282848), secondo cui «Nel caso di domicilio dichiarato, eletto o determinato ai sensi dell'art. 161, commi 1, 2 e 3, cod. proc. pen., il tentativo di notificazione col mezzo della posta, demandato all'ufficio postale ai sensi dell'art. 170 cod. proc. pen. e non andato a buon fine per irreperibilità del destinatario, integra, senza necessità di ulteriori adempimenti, l'ipotesi della notificazione divenuta impossibile e/o della dichiarazione mancante o insufficiente o inidonea di cui all'art. 161, comma 4, prima parte, cod. proc. pen. In questo caso, di conseguenza, la notificazione va eseguita, da parte dell'ufficiale giudiziario, mediante consegna al difensore, salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, dovendosi in tal caso applicare le disposizioni degli artt.157 e 159 cod. proc. pen.». Nella specie, poichè l'imputato aveva dichiarato domicilio presso la propria abitazione e la notifica effettuata a mezzo del servizio postale non era andata a buon fine, in quanto ristretto in carcere, si era proceduto ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., con notifica al difensore di fiducia, non risultando che Apetino si trovasse, per caso fortuito o forza maggiore, nella condizione di non potere comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto. D'altra parte, il processo di primo grado si è regolarmente svolto in sua assenza e alla presenza del difensore di fiducia che, da un lato, non ha mai eccepito alcunché, neanche al momento dell'accertamento della regolare costituzione delle parti, dall'altro ha depositato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio sottoscritta dal suo assistito, di fatto tale da disvelare la conoscenza del processo in corso. 4.11 secondo motivo di ricorso, invece, è fondato. Emerge docunnentalmente che, per un errore della Cancelleria del Tribunale, non è stata allegata agli atti dei fascicolo del dibattimento la dichiarazione della teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] che, come dimostrato dal ricorrente, aveva regolarmente deposto. A causa del mancato inserimento della trascrizione della fonoregistrazione di detta prova dichiarativa, di cui neanche la sentenza del Tribunale aveva dato conto, la Corte di appello aveva erroneamente rappresentato che la testimone non fosse stata esaminata nel corso del giudizio di primo grado e dunque, suo malgrado, non aveva valutato detta prova. 5. La sentenza va, dunque, annullata limitatamente a detta censura, con assorbimento delle ulteriori doglianze e con rinvio alla Corte di appello di Perugia che, nel nuovo giudizio, dovrà colmare la lacuna motivazionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di