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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 45735/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sehtite le conclusioni del PG L'2,)'\e‘ ut,-» ---- 11 ( u9to il difensore stAl. 4 , _Io C 4.2 . e • [OSCURATO:PERSONA] 1.Sono proposti due ricorsi per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Catania il 22.12.2021 nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - terza interessata non appellante [OSCURATO:PERSONA] - che ha confermato, condividendo e richiamandone i contenuti, il decreto n. 62/2020 emesso dal Tribunale della medesima città, in data 22.7.2020, che aveva disposto nei confronti del proposto l'aggravamento, per ulteriori anni uno, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza già applicata e, ritenendo altresì sussistenti i presupposti di cui all'articolo 24 decreto legislativo 159/2011, sottoposto a confisca i beni ivi analiticamente indicati, ritenuti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi frutto o reimpiego delle attività illecite dal medesimo svolte. 2.In particolare, con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si segnala: 2.1.col primo motivo, il difetto di motivazione in punto di verifica dell'attualità dell'appartenenza del proposto al sodalizio, relativa violazione di legge con riferimento agli artt. 4 e 6 del D.Igs. 159/11, essendosi limitato il decreto impugnata ad insistere - •I- • • ••• • • •.• - • • •-•. - . indagati per reati associativi;

2.2. col secondo motivo, una precedente valutazione da parte di altro giudice della prevenzione del medesimo arco temporale, parzialmente coincidente quanto agli anni 2006/2009 con quello oggetto del presente procedimento, che pertanto non avrebbe potuto essere nuovamente qui considerato; e, quanto all'assunta intestazione fittizia dei beni a [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, il dubbio sulla conclusione raggiunta al riguardo dal giudice di merito basentesi su mere congetture.

La corte di appello si è limitata a valutare la non decisività dei documenti prodotti dalla difesa per superare la affermata sproporzione tra il reddito della moglie e il prezzo di acquisto del bene senza considerare che quei documenti dovevano e potevano piuttosto testimoniare che altro avrebbe potuto emergere in ordine alla capacità reddituale della presunta intestataria fittizia e che non è emerso semplicemente perché molto risalenti nel tempo i dati da reperire al riguardo.

La corte territoriale ha altresì trascurato circostanze rilevanti ai fini della determinazione della spesa media familiare quali la particolare parsimonia del nucleo familiare in questione, il fatto che !a casa di abitazione fosse di proprietà e che nel paese ove vivevano il proposto e la sua famiglia si riusciva a vivere - secondo gli stessi indici istat - con un reddito mensile modesto.3.Col ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, terza interessata, si eccepisce - come già prospettato nel ricorso del proposto - la preclusione processuale derivante dal fatto che nell'ambito di altro procedimento di prevenzione si sarebbe già valutato ai fini della pericolosità del proposto una parte del periodo oggetto del presente procedimento e si sarebbe limitata la richiesta di prevenzione alla sola misura personale non risultando elementi idonei a fondare anche una pretesa prevenzionale di tipo patrimoniale. ì JJptt)Lctr Lht2 liC2n 1 puift bc:: ilú l'acquisto del bene da parte del proposto, assumendo che l'associazione di tipo mafioso di cui avrebbe fatto parte, secondo quanto accertato con sentenza passata in giudicato, "non deteneva o produceva somme di denaro"; ciò senza considerare che se l'acquisto fosse stato finanziato con denaro illecito il notaio, tenuto a comunicare i casi di riciclaggio, avrebbe segnalato tale evenienza. 4.il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la memoria in atti ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.11 primo motivo è generico.

Si lamenta il difetto di motivazione in punto di verifica dell'attualità dell'appartenenza del proposto al sodalizio limitandosi ad osservare che la corte di merito non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che Santangelo era stato detenuto per lungo tempo e l'abbia superata per il solo fatto che lo stesso, successivamente alla scarcerazione, sarebbe stato notato in compagnia di determinati soggetti, qualificati come associati, peraltro mai indagati per reati associativi; laddove il prnvvedimento impugnato si à diffusamente soffermato sulla pluralità di elementi - dichiarazioni dei collaboratori e esiti captativi - convergenti nei delineare ìl ruolo indiscusso del proposto quale capo, assoluto, del clan Santangelo-Taccuni di Adrano, affiliato a [OSCURATO:PERSONA] catanese Santapaola-Ercolano, quindi quale capo storico, e non solo, perdurando la sua direzione anche durante il periodo di restrizione carceraria in cui si avvaleva dell'ausilio, all'esterno, di suoi familiari, e ciò quanto meno fino al 2017, allorquando continuava ad assumere decisioni anche in ordine agli 'stipendi' degli affiliati e alle nuove affiliazioni (cfr. pagg. 8-13 del provvedimento impugnato).E, quanto poi al rilievo della questione, già posta in relazione alla confisca di un bene acquisito nel 2009, trattasi parimenti di circostanze già adeguatamente vagliate dalla corte di merito, tra l'altro, a pag. 16 ove si chiarisce anche la portata del primo provvedimento del Tribunale di Catania del 20.7.1990 che aveva rigettato la misura patrimoniale relativamente a un bene acquistato nel 1987 - non oggetto di confisca - e non nel 2009, e di quello applicativo della misura personale del 30.10.2011 (la cui valutazione si ferma al 2009). 1.2.11 secondo motivo nella parte in cui adduce una precedente valutazione da parte di altro giudice della prevenzione del medesimo arco temporale, parzialmente coincidente quanto agli anni 2006-2009 con quello oggetto del presente procedimento, è generico, tenuto conto che esso stesso riferisce il precedente procedimento a misura di prevenzione personale laddove nel caso di specie la misura applicata, oggetto di contestazione, è quella della confisca, che, in ogni caso, si fonda - osserva la Corte territoriale - su elementi - quelli suindicati - che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, valgono senz'altro a qualificare l'attuale appartenenza di Santangelo a contesti di criminalità organizzata di cui prima non si aveva contezza; ed invero, si aggiunge nel provvedimento impugnato, l'originaria misura di prevenzione per quanto faccia riferimento all'inserimento del proposto nell'omonimo clan col ruolo di promotore, ne circoscrive la partecipazione sino all'anno 2009, essendo correlata al procedimento cosiddetto [OSCURATO:PERSONA] per il quale il proposto ha riportato condanna definitiva, laddove, di contro, gli elementi che hanno condotto in data 30 gennaio 2018 all'esecuzione nei suoi confronti dell'ordinanza custodiale emessa dal gip di Catania nel procedimento Adranos valgono a qualificarne la permanente ed ingravescente pericolosità del proposto anche in epoca successiva; sicchè in definitiva gli argomenti posti a sostegno della infondatezza del motivo in scrutinio si saldano con quelli di cui al precedente punto uno, sull'attualità della pericolosità; e comunque essi non considerano, come messo bene in evidenza dalla corte di merito a pag 17, che la confisca nel caso in esame ha riguardato unicamente i terreni e il fabbricato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 ed una minima parte nel 2014, sicchè di nessun rilievo risultano, tra l'altro, i successivi introiti del genero che esulano dalla valutazione della capacità reddituale e finanziaria del proposto e del suo nucleo familiare, negli anni 2009/2014, di acquisizione degli immobili in parola, posto che i successivi incrementi patrimoniali del nucleo familiare del proposto, ivi inclusa la ristrutturazione dell'immobile, l'acquisto dei sovrastanti appartamenti per le figlie, gli acquisti degli ulteriori immobili siti in Vaccarizzo, sono risultati congruenti con le disponibilità economiche dello stesso e del suo nucleo familiare proprio in ragione delle somme percepite a titolo risarcitorio dalla compagnia assicurativa negli anni 2015-2017 per la morte del figlio Antonino; sicché neppure rilevano ai fini che qui interessano - conclude la Corte territoriale - le ulteriori somme percepite dal genero e dal suo nucleo familiare.

Parimenti generico è, poi, il motivo nella parte in cui contesta l'intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA], mirando esso a porre in dubbio le conclusioni raggiunti al riguardo dal giudice di merito sulla base di mere congetture, spesso non ancorate neppure a precisi dati storici.

Nel lamentare la risalenza nel tempo dei dati che avrebbero potuto incidere favorevolmente sulla valutazione della proporzionalità dei redditi, si finisce con confondere la difficoltà di reperimento di documentazione a sostegno, con la possibilità di indicare, quanto meno, gli elementi che si sarebbe inteso dimostrare al fine di darsi corpo a ciò che sì assume.

Il principio della cd.

"vicinanza della prova", in base al quale la parte può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019 Cc. (dep. 29/01/2020) Rv. 278679 - 03) va invero inteso nel senso che essendo pur sempre la parte 'in diretto contatto' con le notizie afferenti la propria posizione reddituale e familiare, sarebbe guanto meno suo onere indicare - ove non sia possibile l'allegazione di atti in considerazione del tempo trascorso - , in maniera specifica - e non genericamente come nel caso di specie - tutti gli aspetti che si assumono rilevanti a supporto della propria tesi ricostruttiva.

A fronte dunque della puntuale ed articolata motivazione resa dalla corte di merito riguardo alla sproporzione rilevata sulla base di una pluralità di elementi (cfr. pagg. 17- 21- delle quali è poi offerta congrua sintesi riepilogativa alle pagg. 22- 25, in cui si analizzano in maniera analitica tutti i segmenti della vicenda reddituale e della capacità economica del proposto e del suo nucleo familiare), il ricorrente, invero, cerca di insinuare il dubbio sulla base di mere congetture astratte senza addurre neppure concettualmente dati specifici e circostanziati in ordine all'asserita diversa capacità reddituale di [OSCURATO:PERSONA], e degli altri soggetti che si assumono facenti parte della medesima famiglia (la cui composizione è stata anch'essa oggetto di puntuale analisi nel provvedimento impugnato), facendo piuttosto riferimento a un coacervo indistinto di ipotesi.

Generici sono parimenti gli argomenti che fanno leva sulla valorizzazione del condizionatore e della mobilia, che sono stati evidenziati solo ad colorandum, essendo ben altri gli elementi posti a base della valutazione del giudice di merito.

Generica infine è anche la censura che contesta la determinazione della spesa media familiare, assumendo che fossero stati trascurati fattori importanti quale la particolare parsimonia del nucleo familiare in questione o il fatto che la casa di abitazione fosse di proprietà e che nel paese ove vivevano il proposto e la sua famiglia si vivesse - secondo gli stessi indici istat - con poco reddito mensile o, ancora, che l'esborso della prezzo per l'acquisto dell'immobile potesse essere stato fronteggiato anche con risparmi accumulati in precedenza (tali argomenti hanno peraltro già trovato adeguata risposta nel rn tr !°..7? 7,7 Tutto ciò senza considerare che la corte di merito ha in premessa nutrito dubbi sulla sussistenza di un interesse ad impugnare del proposto nella misura in cui assume che i beni siano di effettiva proprietà della moglie, non avendo egli prospettato l'utilità che sarebbe a lui derivata dall'eventuale restituzione dei beni medesimi in caso di accoglimento dell'appello.

2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, intestataria del bene oggetto di confisca è innanzitutto inammissibile per non essere stato preceduto dall'appello avverso il provvedimento del tribunale, proposto solo da [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso esso è affetto da genericità.

Quanto alla questione che prospetta una sorta di preclusione processuale derivante dal 'atto che nell'ambio di altro procedimento di prevenzione si sarebbe già valutata ai fini della pericolosità del proposto una parte del periodo oggetto del presente procedimento e si sarebbe limitata la richiesta di prevenzione alla sola misura personale non risultando elementi idonei a fondare anche una pretesa prevenzionale di tipo patrimoniale, valgono le medesime considerazioni già svolte con riferimento all'analogo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Essa è posta in maniera del tutto generica e comunque non sembra riflettere alcuna ipotesi di preclusione, risultando semplicemente la richiesta di applicazione della misura di prevenzione intervenuta in separata sede rispetto a quella di tipo personale.

Del tutto priva di pregio è poi la doglianza che vorrebbe mettere in crisi la possibilità di versamento del prezzo per l'acquisto del bene da parte del proposto assumendo che l'associazione di tipo mafioso di cui avrebbe fatto parte "non deteneva o produceva somme 1i denro", essendo evidente la sua nenericità intrinseca ed estrinseca.

Del tutto inconferente è poi quella che pretende di escludere il versamento del prezzo da parte del proposto assumendo che se l'acquisto fosse stato finanziato con denaro illecito, il notaio, tenuto a segnalare i casi di riciclaggio, avrebbe segnalato tale evenienza, sicchè non essendo ciò avvenuto non si possa più mettere in discussione la liceità dell'operazione; è evidente che tale argomento risulta affidato a mera congettura, laddove il mero atto formale, benchè stipulato davanti al notaio, non costituisce garanzia di liceità quanto agli interessi sottostanti.

Peraltro, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati- ad—tin—te~-44wastm—imée—r- tà—e -la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultirno - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 Cc. (dep. 07/01/2021) Rv. 280249 - 01).

Sempre in maniera del tutto generica si assume - invertendosi la prospettiva e dandosi, ora, invece rilievo, ai fini della dimostrazione della liceità delliacqUIStO, --allà•prOVVista che la stessa ricorrente avrebbe ricavato dal lavoro - che ai fini della verifica della sproporzione si sarebbero dovuti considerare non solo "i redditi emersi ma anche quelli non emersi ove il beneficiario attesti di aver svolto attivita anche in tempi remoti" come nel caso di specie dal 1987 al 2004; e ciò peraltro nonostante gli specifici argomenti spesi anche al riguardo dalla corte di merito nel provvedimento impugnato nel quale si sono affrontati gli aspetti involgenti la capacità reddituale della ricorrente e della sua famiglia, sa rispetto agli acquisiti del 2009 che alla ristrutturazione degli edific i

3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro1000,00 (n relazione alla entità delle questioni trattate P. Q. M. Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sehtite le conclusioni del PG L'2,)'\e‘ ut,-» ---- 11 ( u9to il difensore stAl. 4 , _Io C 4.2 . e • [OSCURATO:PERSONA] 1.Sono proposti due ricorsi per cassazione avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Catania il 22.12.2021 nell'ambito del procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - terza interessata non appellante [OSCURATO:PERSONA] - che ha confermato, condividendo e richiamandone i contenuti, il decreto n. 62/2020 emesso dal Tribunale della medesima città, in data 22.7.2020, che aveva disposto nei confronti del proposto l'aggravamento, per ulteriori anni uno, della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza già applicata e, ritenendo altresì sussistenti i presupposti di cui all'articolo 24 decreto legislativo 159/2011, sottoposto a confisca i beni ivi analiticamente indicati, ritenuti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], da considerarsi frutto o reimpiego delle attività illecite dal medesimo svolte. 2.In particolare, con il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], si segnala: 2.1.col primo motivo, il difetto di motivazione in punto di verifica dell'attualità dell'appartenenza del proposto al sodalizio, relativa violazione di legge con riferimento agli artt. 4 e 6 del D.Igs. 159/11, essendosi limitato il decreto impugnata ad insistere - •I- • • ••• • • •.• - • • •-•. - . indagati per reati associativi; 2.2. col secondo motivo, una precedente valutazione da parte di altro giudice della prevenzione del medesimo arco temporale, parzialmente coincidente quanto agli anni 2006/2009 con quello oggetto del presente procedimento, che pertanto non avrebbe potuto essere nuovamente qui considerato; e, quanto all'assunta intestazione fittizia dei beni a [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, il dubbio sulla conclusione raggiunta al riguardo dal giudice di merito basentesi su mere congetture. La corte di appello si è limitata a valutare la non decisività dei documenti prodotti dalla difesa per superare la affermata sproporzione tra il reddito della moglie e il prezzo di acquisto del bene senza considerare che quei documenti dovevano e potevano piuttosto testimoniare che altro avrebbe potuto emergere in ordine alla capacità reddituale della presunta intestataria fittizia e che non è emerso semplicemente perché molto risalenti nel tempo i dati da reperire al riguardo. La corte territoriale ha altresì trascurato circostanze rilevanti ai fini della determinazione della spesa media familiare quali la particolare parsimonia del nucleo familiare in questione, il fatto che !a casa di abitazione fosse di proprietà e che nel paese ove vivevano il proposto e la sua famiglia si riusciva a vivere - secondo gli stessi indici istat - con un reddito mensile modesto.3.Col ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto, terza interessata, si eccepisce - come già prospettato nel ricorso del proposto - la preclusione processuale derivante dal fatto che nell'ambito di altro procedimento di prevenzione si sarebbe già valutato ai fini della pericolosità del proposto una parte del periodo oggetto del presente procedimento e si sarebbe limitata la richiesta di prevenzione alla sola misura personale non risultando elementi idonei a fondare anche una pretesa prevenzionale di tipo patrimoniale. ì JJptt)Lctr Lht2 liC2n 1 puift bc:: ilú l'acquisto del bene da parte del proposto, assumendo che l'associazione di tipo mafioso di cui avrebbe fatto parte, secondo quanto accertato con sentenza passata in giudicato, "non deteneva o produceva somme di denaro"; ciò senza considerare che se l'acquisto fosse stato finanziato con denaro illecito il notaio, tenuto a comunicare i casi di riciclaggio, avrebbe segnalato tale evenienza. 4.il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] con la memoria in atti ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1.11 ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.11 primo motivo è generico. Si lamenta il difetto di motivazione in punto di verifica dell'attualità dell'appartenenza del proposto al sodalizio limitandosi ad osservare che la corte di merito non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che Santangelo era stato detenuto per lungo tempo e l'abbia superata per il solo fatto che lo stesso, successivamente alla scarcerazione, sarebbe stato notato in compagnia di determinati soggetti, qualificati come associati, peraltro mai indagati per reati associativi; laddove il prnvvedimento impugnato si à diffusamente soffermato sulla pluralità di elementi - dichiarazioni dei collaboratori e esiti captativi - convergenti nei delineare ìl ruolo indiscusso del proposto quale capo, assoluto, del clan Santangelo-Taccuni di Adrano, affiliato a [OSCURATO:PERSONA] catanese Santapaola-Ercolano, quindi quale capo storico, e non solo, perdurando la sua direzione anche durante il periodo di restrizione carceraria in cui si avvaleva dell'ausilio, all'esterno, di suoi familiari, e ciò quanto meno fino al 2017, allorquando continuava ad assumere decisioni anche in ordine agli 'stipendi' degli affiliati e alle nuove affiliazioni (cfr. pagg. 8-13 del provvedimento impugnato).E, quanto poi al rilievo della questione, già posta in relazione alla confisca di un bene acquisito nel 2009, trattasi parimenti di circostanze già adeguatamente vagliate dalla corte di merito, tra l'altro, a pag. 16 ove si chiarisce anche la portata del primo provvedimento del Tribunale di Catania del 20.7.1990 che aveva rigettato la misura patrimoniale relativamente a un bene acquistato nel 1987 - non oggetto di confisca - e non nel 2009, e di quello applicativo della misura personale del 30.10.2011 (la cui valutazione si ferma al 2009). 1.2.11 secondo motivo nella parte in cui adduce una precedente valutazione da parte di altro giudice della prevenzione del medesimo arco temporale, parzialmente coincidente quanto agli anni 2006-2009 con quello oggetto del presente procedimento, è generico, tenuto conto che esso stesso riferisce il precedente procedimento a misura di prevenzione personale laddove nel caso di specie la misura applicata, oggetto di contestazione, è quella della confisca, che, in ogni caso, si fonda - osserva la Corte territoriale - su elementi - quelli suindicati - che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, valgono senz'altro a qualificare l'attuale appartenenza di Santangelo a contesti di criminalità organizzata di cui prima non si aveva contezza; ed invero, si aggiunge nel provvedimento impugnato, l'originaria misura di prevenzione per quanto faccia riferimento all'inserimento del proposto nell'omonimo clan col ruolo di promotore, ne circoscrive la partecipazione sino all'anno 2009, essendo correlata al procedimento cosiddetto [OSCURATO:PERSONA] per il quale il proposto ha riportato condanna definitiva, laddove, di contro, gli elementi che hanno condotto in data 30 gennaio 2018 all'esecuzione nei suoi confronti dell'ordinanza custodiale emessa dal gip di Catania nel procedimento Adranos valgono a qualificarne la permanente ed ingravescente pericolosità del proposto anche in epoca successiva; sicchè in definitiva gli argomenti posti a sostegno della infondatezza del motivo in scrutinio si saldano con quelli di cui al precedente punto uno, sull'attualità della pericolosità; e comunque essi non considerano, come messo bene in evidenza dalla corte di merito a pag 17, che la confisca nel caso in esame ha riguardato unicamente i terreni e il fabbricato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 ed una minima parte nel 2014, sicchè di nessun rilievo risultano, tra l'altro, i successivi introiti del genero che esulano dalla valutazione della capacità reddituale e finanziaria del proposto e del suo nucleo familiare, negli anni 2009/2014, di acquisizione degli immobili in parola, posto che i successivi incrementi patrimoniali del nucleo familiare del proposto, ivi inclusa la ristrutturazione dell'immobile, l'acquisto dei sovrastanti appartamenti per le figlie, gli acquisti degli ulteriori immobili siti in Vaccarizzo, sono risultati congruenti con le disponibilità economiche dello stesso e del suo nucleo familiare proprio in ragione delle somme percepite a titolo risarcitorio dalla compagnia assicurativa negli anni 2015-2017 per la morte del figlio Antonino; sicché neppure rilevano ai fini che qui interessano - conclude la Corte territoriale - le ulteriori somme percepite dal genero e dal suo nucleo familiare. Parimenti generico è, poi, il motivo nella parte in cui contesta l'intestazione fittizia a [OSCURATO:PERSONA], mirando esso a porre in dubbio le conclusioni raggiunti al riguardo dal giudice di merito sulla base di mere congetture, spesso non ancorate neppure a precisi dati storici. Nel lamentare la risalenza nel tempo dei dati che avrebbero potuto incidere favorevolmente sulla valutazione della proporzionalità dei redditi, si finisce con confondere la difficoltà di reperimento di documentazione a sostegno, con la possibilità di indicare, quanto meno, gli elementi che si sarebbe inteso dimostrare al fine di darsi corpo a ciò che sì assume. Il principio della cd. "vicinanza della prova", in base al quale la parte può acquisire o quantomeno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019 Cc. (dep. 29/01/2020) Rv. 278679 - 03) va invero inteso nel senso che essendo pur sempre la parte 'in diretto contatto' con le notizie afferenti la propria posizione reddituale e familiare, sarebbe guanto meno suo onere indicare - ove non sia possibile l'allegazione di atti in considerazione del tempo trascorso - , in maniera specifica - e non genericamente come nel caso di specie - tutti gli aspetti che si assumono rilevanti a supporto della propria tesi ricostruttiva. A fronte dunque della puntuale ed articolata motivazione resa dalla corte di merito riguardo alla sproporzione rilevata sulla base di una pluralità di elementi (cfr. pagg. 17- 21- delle quali è poi offerta congrua sintesi riepilogativa alle pagg. 22- 25, in cui si analizzano in maniera analitica tutti i segmenti della vicenda reddituale e della capacità economica del proposto e del suo nucleo familiare), il ricorrente, invero, cerca di insinuare il dubbio sulla base di mere congetture astratte senza addurre neppure concettualmente dati specifici e circostanziati in ordine all'asserita diversa capacità reddituale di [OSCURATO:PERSONA], e degli altri soggetti che si assumono facenti parte della medesima famiglia (la cui composizione è stata anch'essa oggetto di puntuale analisi nel provvedimento impugnato), facendo piuttosto riferimento a un coacervo indistinto di ipotesi. Generici sono parimenti gli argomenti che fanno leva sulla valorizzazione del condizionatore e della mobilia, che sono stati evidenziati solo ad colorandum, essendo ben altri gli elementi posti a base della valutazione del giudice di merito. Generica infine è anche la censura che contesta la determinazione della spesa media familiare, assumendo che fossero stati trascurati fattori importanti quale la particolare parsimonia del nucleo familiare in questione o il fatto che la casa di abitazione fosse di proprietà e che nel paese ove vivevano il proposto e la sua famiglia si vivesse - secondo gli stessi indici istat - con poco reddito mensile o, ancora, che l'esborso della prezzo per l'acquisto dell'immobile potesse essere stato fronteggiato anche con risparmi accumulati in precedenza (tali argomenti hanno peraltro già trovato adeguata risposta nel rn tr !°..7? 7,7 Tutto ciò senza considerare che la corte di merito ha in premessa nutrito dubbi sulla sussistenza di un interesse ad impugnare del proposto nella misura in cui assume che i beni siano di effettiva proprietà della moglie, non avendo egli prospettato l'utilità che sarebbe a lui derivata dall'eventuale restituzione dei beni medesimi in caso di accoglimento dell'appello. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], quale terza interessata, intestataria del bene oggetto di confisca è innanzitutto inammissibile per non essere stato preceduto dall'appello avverso il provvedimento del tribunale, proposto solo da [OSCURATO:PERSONA]; in ogni caso esso è affetto da genericità. Quanto alla questione che prospetta una sorta di preclusione processuale derivante dal 'atto che nell'ambio di altro procedimento di prevenzione si sarebbe già valutata ai fini della pericolosità del proposto una parte del periodo oggetto del presente procedimento e si sarebbe limitata la richiesta di prevenzione alla sola misura personale non risultando elementi idonei a fondare anche una pretesa prevenzionale di tipo patrimoniale, valgono le medesime considerazioni già svolte con riferimento all'analogo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Essa è posta in maniera del tutto generica e comunque non sembra riflettere alcuna ipotesi di preclusione, risultando semplicemente la richiesta di applicazione della misura di prevenzione intervenuta in separata sede rispetto a quella di tipo personale. Del tutto priva di pregio è poi la doglianza che vorrebbe mettere in crisi la possibilità di versamento del prezzo per l'acquisto del bene da parte del proposto assumendo che l'associazione di tipo mafioso di cui avrebbe fatto parte "non deteneva o produceva somme 1i denro", essendo evidente la sua nenericità intrinseca ed estrinseca. Del tutto inconferente è poi quella che pretende di escludere il versamento del prezzo da parte del proposto assumendo che se l'acquisto fosse stato finanziato con denaro illecito, il notaio, tenuto a segnalare i casi di riciclaggio, avrebbe segnalato tale evenienza, sicchè non essendo ciò avvenuto non si possa più mettere in discussione la liceità dell'operazione; è evidente che tale argomento risulta affidato a mera congettura, laddove il mero atto formale, benchè stipulato davanti al notaio, non costituisce garanzia di liceità quanto agli interessi sottostanti. Peraltro, nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati- ad—tin—te~-44wastm—imée—r- tà—e -la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultirno - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 Cc. (dep. 07/01/2021) Rv. 280249 - 01). Sempre in maniera del tutto generica si assume - invertendosi la prospettiva e dandosi, ora, invece rilievo, ai fini della dimostrazione della liceità delliacqUIStO, --allà•prOVVista che la stessa ricorrente avrebbe ricavato dal lavoro - che ai fini della verifica della sproporzione si sarebbero dovuti considerare non solo "i redditi emersi ma anche quelli non emersi ove il beneficiario attesti di aver svolto attivita anche in tempi remoti" come nel caso di specie dal 1987 al 2004; e ciò peraltro nonostante gli specifici argomenti spesi anche al riguardo dalla corte di merito nel provvedimento impugnato nel quale si sono affrontati gli aspetti involgenti la capacità reddituale della ricorrente e della sua famiglia, sa rispetto agli acquisiti del 2009 che alla ristrutturazione degli edific i 3. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro1000,00 (n relazione alla entità delle questioni trattate P. Q. M. Dichiar
Decreto Cassazione n. 45735/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris