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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12562/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA]. dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bari emessa il 19/06/2020, appellata dal Procuratore Generale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di insolvenza fraudolenta, in danno della Fixi s.r.I., con sede in Torino, nonché al risarcimento in favore di tale società, costituitasi parte civile.

2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il Molinari, tramite il difensore di fiducia, eccependo: - vizio di motivazione perché non rafforzata rispetto alle argomentazioni del primo giudice, con conseguente violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di reformatio in peius, il ricorrente ritiene che la corte territoriale non abbia confutato adeguatamente le circostanze a base della pronuncia assolutoria, attinenti alla mancanza di prova del preordinato proposito di inadempimento, alla consistenza immobiliare all'epoca del debitore, alla sede della ditta coincidente con quella indicata in fattura, al tentativo di addivenire alla definizione delle pendenze); - vizio di motivazione e travisamento della prova circa l'irreperibilità dell'imputato, affermata sulla base delle dichiarazioni dei testi di accusa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), erroneamente interpretate, all'esito di ricerche effettuate presso un luogo non coincidente con quello dove era ubicata la ditta del Molinari, in Santeramo in Colle; inoltre, la procedura esecutiva immobiliare indicata in sentenza si riferiva ad un inadempimento verificatosi dopo la scadenza dell'assegno postdatato, consegnato a titolo di pagamento per l'acquisto della merce in oggetto; - vizio di motivazione per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante esame dei testi Bullano e Falcone e violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. e dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.; - vizio di motivazione e violazione di legge (art. 111, comma 6, Cost., art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) circa l'accertamento dell'elemento materiale del reato ossia di aver voluto scientemente tenere all'oscuro la persona offesa sullo stato di insolvenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, sussistendo il vizio di motivazione oggetto del primo e del quarto motivo.

2. Occorre in primo luogo precisare che la decisione di secondo grado si basa su una diversa valutazione di circostanze documentali acquisite al processo, attestanti il pagamento della fornitura di merce, in violazione dell'accordo negoziale, con un assegno postdato, poi risultato scoperto, senza successivo adempimento dell'obbligazione.

Per tale profilo la motivazione risulta di per sé carente, posto che, come la Corte ha avuto modo di precisare, in tema d'insolvenza fraudolenta, la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione, ma non esclusivamente dal mero inadempimento che, in sé, costituisce un indizio equivoco del dolo (sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Spalanzino, Rv. 262570-01, in fattispecie, del tutto analoga a quella rappresentata nella sentenza impugnata, in cui, la Corte ha ritenuto che l'acquisto della merce tramite assegni, postdatati e privi di copertura fino al giorno precedente la scadenza dei titoli, fosse espressione del successivo inadempimento ma non della preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza). 2.1 Nel caso di specie, la corte territoriale ha tratto la prova del proposito da elementi non univoci, con riguardo alla preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, considerato anche che l'acquisto della merce è avvenuta con un assegno postdatato, sulla cui copertura non risulta siano state fornite assicurazioni, così come non emerge che il titolo in questione sia stato rifiutato dal creditore quale strumento di pagamento del prezzo della merce.

3. Per altro profilo, la motivazione non si confronta con le argomentazioni a base della pronuncia assolutoria di primo grado che aveva - in termini corretti sotto il profilo giuridico - riscostruito la condotta al momento in cui la parte, successivamente inadempiente, aveva contratto l'obbligazione, evidenziando che all'epoca il Molinari era intestatario pro quota di vari immobile, liberi da ipoteche o da pignoramenti, sì da offrire garanzie sufficienti per l'adempimento dell'obbligazione; che aveva mantenuto la sede della propria ditta nello stesso luogo indicato nelle fatture (e non in altro, dove era stato inutilmente ricercato); che aveva tentato una risoluzione bonaria delle pendenze, con la finalità di far fronte agli obblighi contrattuali, comportamento ritenuto incompatibile con il proposito di dissimulare l'insolvenza.

Non risulta pertanto che il giudice di appello, nell'overtuning sfavorevole all'imputato, si sia attenuto a quel particolare onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative a suo avviso evidenziate dal primo giudice, essendo a tal fine necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata.

4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo giudizio, alla stregua dei criteri motivazionali che precedono.

Sono assorbiti il secondo ed il terzo motivo, relativi alla rinnovazione delle prove dichiarative espletate in primo grado e riportate nell'esposizione in fatto della sentenza del tribunale, essendo rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione a riguardo, nell'ambito della nuova decisione sull'appello della Procura Generale.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE di APPELLO di [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:SOCIETA]. dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Bari, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale di Bari emessa il 19/06/2020, appellata dal Procuratore Generale, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di insolvenza fraudolenta, in danno della Fixi s.r.I., con sede in Torino, nonché al risarcimento in favore di tale società, costituitasi parte civile. 2. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il Molinari, tramite il difensore di fiducia, eccependo: - vizio di motivazione perché non rafforzata rispetto alle argomentazioni del primo giudice, con conseguente violazione dell'art. 6 della Convenzione EDU e del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio (richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di reformatio in peius, il ricorrente ritiene che la corte territoriale non abbia confutato adeguatamente le circostanze a base della pronuncia assolutoria, attinenti alla mancanza di prova del preordinato proposito di inadempimento, alla consistenza immobiliare all'epoca del debitore, alla sede della ditta coincidente con quella indicata in fattura, al tentativo di addivenire alla definizione delle pendenze); - vizio di motivazione e travisamento della prova circa l'irreperibilità dell'imputato, affermata sulla base delle dichiarazioni dei testi di accusa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), erroneamente interpretate, all'esito di ricerche effettuate presso un luogo non coincidente con quello dove era ubicata la ditta del Molinari, in Santeramo in Colle; inoltre, la procedura esecutiva immobiliare indicata in sentenza si riferiva ad un inadempimento verificatosi dopo la scadenza dell'assegno postdatato, consegnato a titolo di pagamento per l'acquisto della merce in oggetto; - vizio di motivazione per l'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante esame dei testi Bullano e Falcone e violazione dell'art. 603, comma 3 bis cod. proc. pen. e dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen.; - vizio di motivazione e violazione di legge (art. 111, comma 6, Cost., art. 125, comma 3, cod. proc. pen.) circa l'accertamento dell'elemento materiale del reato ossia di aver voluto scientemente tenere all'oscuro la persona offesa sullo stato di insolvenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, sussistendo il vizio di motivazione oggetto del primo e del quarto motivo. 2. Occorre in primo luogo precisare che la decisione di secondo grado si basa su una diversa valutazione di circostanze documentali acquisite al processo, attestanti il pagamento della fornitura di merce, in violazione dell'accordo negoziale, con un assegno postdato, poi risultato scoperto, senza successivo adempimento dell'obbligazione. Per tale profilo la motivazione risulta di per sé carente, posto che, come la Corte ha avuto modo di precisare, in tema d'insolvenza fraudolenta, la prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi seri e univoci, ricavabili dal contesto dell'azione e dal comportamento successivo all'assunzione dell'obbligazione, ma non esclusivamente dal mero inadempimento che, in sé, costituisce un indizio equivoco del dolo (sez. 2, n. 6847 del 21/01/2015, Spalanzino, Rv. 262570-01, in fattispecie, del tutto analoga a quella rappresentata nella sentenza impugnata, in cui, la Corte ha ritenuto che l'acquisto della merce tramite assegni, postdatati e privi di copertura fino al giorno precedente la scadenza dei titoli, fosse espressione del successivo inadempimento ma non della preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza). 2.1 Nel caso di specie, la corte territoriale ha tratto la prova del proposito da elementi non univoci, con riguardo alla preordinata dissimulazione dello stato di insolvenza, considerato anche che l'acquisto della merce è avvenuta con un assegno postdatato, sulla cui copertura non risulta siano state fornite assicurazioni, così come non emerge che il titolo in questione sia stato rifiutato dal creditore quale strumento di pagamento del prezzo della merce. 3. Per altro profilo, la motivazione non si confronta con le argomentazioni a base della pronuncia assolutoria di primo grado che aveva - in termini corretti sotto il profilo giuridico - riscostruito la condotta al momento in cui la parte, successivamente inadempiente, aveva contratto l'obbligazione, evidenziando che all'epoca il Molinari era intestatario pro quota di vari immobile, liberi da ipoteche o da pignoramenti, sì da offrire garanzie sufficienti per l'adempimento dell'obbligazione; che aveva mantenuto la sede della propria ditta nello stesso luogo indicato nelle fatture (e non in altro, dove era stato inutilmente ricercato); che aveva tentato una risoluzione bonaria delle pendenze, con la finalità di far fronte agli obblighi contrattuali, comportamento ritenuto incompatibile con il proposito di dissimulare l'insolvenza. Non risulta pertanto che il giudice di appello, nell'overtuning sfavorevole all'imputato, si sia attenuto a quel particolare onere motivazionale, valevole a superare le lacune dimostrative a suo avviso evidenziate dal primo giudice, essendo a tal fine necessario confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e giustificare, con assoluta decisività, la diversa scelta operata. 4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bari per un nuovo giudizio, alla stregua dei criteri motivazionali che precedono. Sono assorbiti il secondo ed il terzo motivo, relativi alla rinnovazione delle prove dichiarative espletate in primo grado e riportate nell'esposizione in fatto della sentenza del tribunale, essendo rimessa al giudice del rinvio ogni valutazione a riguardo, nell'ambito della nuova decisione sull'appello della Procura Generale. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo g
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