CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02346/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28335/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Reno n. 22; - ricorrente - ,20.2) contro 2A59 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Castiglion del Lago n. 3; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3059 del 21 maggio 2019, pubblicata il 6 giugno 2019, notificata il 25 giugno 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 ottobre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale dell'omonima città che aveva respinto la domanda risarcitoria formulata dalla predetta nei confronti del convenuto [OSCURATO:PERSONA] -all'epoca suo marito convivente- per arbitraria intestazione al PRA e impossessamento dell'autocarro "[OSCURATO:PERSONA]", di cui era divenuta proprietaria esclusiva in forza di una donazione effettuata dalla propria madre, [OSCURATO:PERSONA] e, precisamente di una somma di denaro costituente parte del prezzo e caparra confirmatoria del preliminare di vendita di un terreno in favore di [OSCURATO:PERSONA] il quale, anziché corrispondere in contanti alla venditrice Zoccolillo la somma di euro 30.988,00, le aveva alienato per detto importo il menzionato autocarro. Avverso la sentenza di appello, la soccombente propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta "Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 c.p.c."; si duole nella sostanza che la 2 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 28335/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi Corte territoriale, pur considerando l'effettiva proprietà dell'autocarro trasferita dal Bovino alla Ferrara, non ha ritenuto "arbitraria" la condotta posta in essere dal Festa, terzo rispetto alla vendita dell'autocarro, il quale profittando del suo "stato" dell'epoca, di coniuge della ricorrente, si è intestato arbitrariamente e fraudolentemente l'autocarro e ciò perché sempre secondo la Corte di appello "(...) era l'unico soggetto munito di un titolo idoneo per l'intestazione del veicolo a suo nome". 1.1. Va anzitutto richiamato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, menzionato anche da parte ricorrente - secondo cui il contenuto essenziale della motivazione è costituito dagli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della decisione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830 - 01; conforme Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016 Rv. 641526 - 01) -; il medesimo orientamento ravvisa la presenza di una «motivazione apparente» allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero - e purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali - l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (da ultimo, conforme: Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019, Rv. 654145 - 01). Esaminando in tale prospettiva la censura, essa è infondata. 3 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 28335/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] motivazione della Corte territoriale non contiene affermazioni tra loro logicamente inconciliabili e contraddittorie che non rendono percepibili le ragioni della decisione. La Corte di appello ha ritenuto "irrilevanti le doglianze dell'appellante ai fini della decisione" e ha affermato l'infondatezza della domanda risarcitoria proposta dall'attrice per non aver fornito prova della pretesa condotta arbitraria del convenuto consistita nell'intestazione dell'autocarro al Pubblico registro Automobilistico. In particolare, il giudice di appello dopo aver premesso "quand'anche si ritenesse che effettivo proprietario dell'autocarro - per averlo pagato con proprio denaro al dante causa [OSCURATO:PERSONA] - debba considerarsi [OSCURATO:PERSONA] (e non già [OSCURATO:PERSONA]) e che con la dichiarazione di vendita del 6.11.2003 quest'ultimo abbia inteso trasferirlo a [OSCURATO:PERSONA]" ha rilevato "in ogni caso" che Festa - allora coniuge convivente della Ferrara - "era l'unico soggetto munito di un titolo idoneo per l'intestazione del veicolo a suo nome presso il [OSCURATO:PERSONA], vale a dire che era il solo dei coniugi munito di una dichiarazione di vendita a suo favore con sottoscrizione autenticata del venditore [OSCURATO:PERSONA] (cfr. certificazione notarile del 28.9.2004, di cui al repertorio n. 67646, in calce alla nota di iscrizione del veicolo al PRA). Ne consegue che nessuna condotta arbitraria può imputarsi al Festa per aver intestato a sé stesso il veicolo in virtù di un titolo che ne legittimava l'iscrizione al [OSCURATO:PERSONA] a suo nome". 2. In via subordinata rispetto al primo motivo, la ricorrente deduce l'"Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 5 c.p.c." e contesta che la Corte di appello ha considerato in via esclusiva "la dichiarazione di vendita" a favore di Festa "con sottoscrizione autenticata del venditore [OSCURATO:PERSONA]", tralasciando di considerare "alcuni fatti storici": -il contenuto della difesa del Festa in prime 4 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 28335/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi cure nella quale aveva dichiarato di aver acquistato l'autocarro da [OSCURATO:PERSONA] come da fattura del [OSCURATO:DATA_NASCITA], trasferitogli con scrittura successiva in data 28.9.2004; -la dichiarazione di vendita in data 11.6.2003 di [OSCURATO:PERSONA]; -le dichiarazioni testimoniali rese da quest'ultimo e da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il motivo è inammissibile in quanto formulato in violazione delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.c. In particolare, esso, ad onta della sua formale intestazione, attiene a profili di fatto e omette di indicare se e come di essi, o meglio della loro richiesta di valutazione, il giudice di appello fosse stato investito; in particolare la ricorrente si astiene dall'indicare se ciò che a suo avviso essi evidenziavano venne prospettato con l'atto di appello e, prima ancora se erano stati oggetto di valutazione da parte del primo giudice: quest'ultima indicazione era essenziale per evidenziare che dei pretesi fatti il giudice di appello fosse stato investito ed avesse l'obbligo di esaminarli. In particolare, se il primo giudice non li aveva esaminati, sarebbe stato necessario dolersi dell'omesso esame con l'appello. Se il primo giudice li avesse esaminati, sarebbe stato necessario criticare con l'appello la loro valutazione e risollecitare il giudice di appello a rivalutarli. Del resto, nemmeno si riproducono i capitoli di prova testimoniali oggetto delle risposte. Ad ogni modo, va evidenziato che essendo la domanda basata sull'arbitrarietà dell'intestazione, non è dato comprendere che rilevanza avessero tutti i pretesi fatti omessi, anche se provati, a fronte di una intestazione ritenuta legittima. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta "Violazione e falsa degli artt. 177 e 179 comma 1 lett. b) c. c. in riferimento all'art. 360, comma 1 n.3 c.p.c."; in particolare, si censura l'affermazione con cui la Corte territoriale ha affermato che "dalle argomentazioni della difesa dell'appellante - ed in 5 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 28335/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi particolare dal richiamo all'art. 179, comma 1, lett. b), c.c., al fine di sostenere che l'autoveicolo rappresentava una donazione fatta alla Ferrara dalla madre e quindi bene personale, - si desume che, prima del giudizio di separazione coniugale, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vigeva il regime patrimoniale della comunione legale dei beni, con la conseguenza che, senza dubbio, il veicolo acquistato dal Festa sarebbe caduto in comunione legale dei beni tra i coniugi". 3.1. La censura è inammissibile, posto che l'errata affermazione formulata dalla Corte territoriale in tema di comunione ex art. 179, lett. b) c.c., vertendosi in tema di ipotetica donazione indiretta, è da ritenersi del tutto innocua e superflua rispetto alla logica della decisione che, come veduto, ha accertato l'assenza di condotte arbitrarie da imputarsi al convenuto per avere intestato a sé stesso il veicolo de quo. In conclusione, il ricorso va rigettato. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. 6 C.C. 28 ottobre 2021 r.g.n. 28335/2019 Pres. R.G.A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 28 ottobre 2021. i i IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] G : ta o Anton