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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2013

ECLI:EU:C:2013:798
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 5 dicembre 2013 ( * ) «Impugnazione – Intese – Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Obbligo di motivazione» Nella causa C‑446/11 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 agosto 2011, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da

V. [OSCURATO:PERSONA] e

V. Bottka, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è:

[OSCURATO:SOCIETA]

, con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Siragusa, R. Casati, M. Beretta, P. Merlino, F. Cannizzaro e E. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, convenuta in primo grado, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da [OSCURATO:PERSONA], G. Arestis (relatore), J.‑C.

Bonichot e A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑196/06, Racc. pag.

II_3149; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha accolto il ricorso diretto all’annullamento della decisione C (2006) 1766 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:SOCIETA], FMC Corporation, FMC Foret SA, [OSCURATO:PERSONA], L’[OSCURATO:PERSONA] SA, Chemoxal SA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA/NV, [OSCURATO:SOCIETA], Total SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e Arkema SA (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2006, L 353, pag. 54; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte concernente la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»).

Fatti 2 L’[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], è una società di diritto italiano la quale, per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA], controllava, sino al 20 dicembre 2000, il 100% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), fabbricante di perossido di idrogeno e di perborato di sodio. 3 Tra i mesi di dicembre 2000 e maggio 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] deteneva il pacchetto di maggioranza della [OSCURATO:SOCIETA].

Nel maggio 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata venduta al gruppo della [OSCURATO:PERSONA] SA e, a partire dal 1° gennaio 2003, è divenuta la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»). 4 Nel novembre del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa nel mercato del perossido d’idrogeno e del perborato di sodio e ha chiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3). [OSCURATO:PERSONA] AG ha fornito inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di determinate imprese. 5 In data 26 gennaio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:SOCIETA] e alle altre imprese interessate una comunicazione degli addebiti. 6 Con lettera dell’8 maggio 2006, alla [OSCURATO:SOCIETA] è stata notificata la decisione controversa, in cui si affermava che essa aveva partecipato, nel periodo compreso tra il 12 maggio 1995 e il 31 dicembre 2000, a una infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore del perossido di idrogeno e del prodotto derivato, ossia il perborato di sodio.

L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni importanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di quest’ultima, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti e nella fissazione e monitoraggio dell’osservanza di obiettivi di prezzo. 7 L’articolo 1 della decisione controversa enuncia che la [OSCURATO:SOCIETA] è considerata responsabile di detta infrazione «in solido» con la [OSCURATO:SOCIETA] per detto periodo.

Nell’articolo 2 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:SOCIETA] un’ammenda pari a EUR 58,125 milioni, per il pagamento della quale la [OSCURATO:SOCIETA] è responsabile «in solido» per un importo pari a EUR 25,619 milioni.

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2006, l’[OSCURATO:SOCIETA] proponeva un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa, per la parte ad essa relativa. 9 A sostegno del suo ricorso, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto tre motivi relativi, in primo luogo, a una violazione dei suoi diritti della difesa, in secondo luogo, a una violazione dell’obbligo di motivazione e, in terzo luogo, a una violazione dell’articolo 81 CE. 10 Il Tribunale ha accolto il secondo motivo, relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione, e, senza pronunciarsi sugli altri motivi, ha accolto la domanda di annullamento della decisione controversa per la parte relativa alla [OSCURATO:SOCIETA].

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 11 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – annullare la sentenza impugnata; – rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di un nuovo esame; – riservare la decisione sulle spese nei due gradi di giudizio; e – ove la Corte ritenesse di poter giudicare nel merito, respingere il ricorso presentato in primo grado e condannare la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese dei due gradi di giudizio. 12 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere l’impugnazione, e – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, relativo a una presunta violazione dell’articolo 253 CE, in combinato disposto con l’articolo 81 CE Argomenti delle parti 13 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe commesso una violazione dell’articolo 253 CE, in combinato disposto con l’articolo 81 CE, nel senso che, nei punti da 56 a 88 della sentenza impugnata, esso ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di fornire, nella decisione controversa, una motivazione specifica nei confronti degli argomenti dell’[OSCURATO:SOCIETA] che non sarebbero tali da inficiare la presunzione di responsabilità della società controllante al 100%. 14 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene segnatamente, da un lato, che detta presunzione non sarebbe inficiata dal fatto che la società in questione costituisca una società holding posizionata al vertice del gruppo, il cui ruolo consiste nel gestire le partecipazioni azionarie in altre società e, dall’altro, che gli argomenti dell’[OSCURATO:SOCIETA] relativi all’asserita autonomia dei dirigenti dell’[OSCURATO:SOCIETA] nella determinazione ed esecuzione della sua politica commerciale potevano risultare convincenti solo qualora dimostrassero che l’[OSCURATO:SOCIETA] non costituiva, all’epoca dell’infrazione, un’unità economica insieme alla [OSCURATO:SOCIETA]. 15 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, benché essa sia obbligata, in forza dell’articolo 253 CE, a menzionare i dati di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l’hanno indotta ad adottarla, tale disposizione non prescriverebbe che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo.

Il Tribunale avrebbe pertanto deformato l’oggetto e la portata dell’obbligo di motivazione e il senso stesso del controllo esercitato dal giudice sul rispetto di questo requisito di forma.

In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto e delle norme giuridiche previste in materia, come imposto invece dalla giurisprudenza sviluppatasi a seguito della sentenza del 2 aprile 1998, Commission/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑367/95 P, Racc. pag.

I‑1719). 16 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non fosse chiamato a verificare l’esistenza di una motivazione adeguata a sostegno di una scelta discrezionale, per la correttezza della quale è importante che l’autore dell’atto abbia preso in considerazione tutte le circostanze in grado di influire sul contenuto della disposizione in questione.

Nel caso di specie si trattava, al contrario, di dimostrare che i fatti esaminati corrispondessero a una fattispecie giuridicamente definita, consentendo, nel caso concreto, di imputare all’[OSCURATO:SOCIETA] la responsabilità di una violazione dell’articolo 81 CE.

La valutazione riguardava non l’esistenza di una motivazione sufficiente a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse accertato i fatti in modo soddisfacente, bensì la qualificazione giuridica dei fatti. 17 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’obbligo di motivazione incombe ad essa solo qualora gli elementi dedotti dall’[OSCURATO:SOCIETA] siano «decisivi ai fini del risultato dell’esame», ossia quando l’[OSCURATO:SOCIETA] ha soddisfatto l’onere probatorio ad essa incombente, e non in presenza di una qualsivoglia argomentazione.

A questo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, benché spetti all’[OSCURATO:SOCIETA] di inficiare la presunzione di responsabilità in questione, occorre chiedersi per quale ragione il Tribunale possa imporre viceversa alla [OSCURATO:PERSONA] l’onere di una motivazione specifica. 18 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la mera circostanza che gli argomenti che abbiano un rapporto con l’oggetto della controversia siano presentati con un certo livello di precisione, e suffragati da una documentazione adeguata, non significa che essi siano idonei a inficiare la presunzione di responsabilità e non è pertanto sufficiente ad imporle un obbligo di motivazione specifica.

In questo senso, essa critica il Tribunale per aver affermato che gli elementi in questione, se fondati in fatto, hanno consentito di inficiare questa presunzione e di essersi accontentato di affermare, nel punto 72 della sentenza impugnata, che essi «non possono essere considerati privi di significato». 19 L’[OSCURATO:SOCIETA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 20 Occorre innanzi tutto ricordare che l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 253 CE costituisce una formalità sostanziale che dev’essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67, nonché del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, Racc. pag.

I‑8947, punto 146). 21 Sotto questo profilo la motivazione prescritta dall’articolo 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenze del 22 marzo 2001, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑17/99, Racc. pag.

I‑2481, punto 35, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 147). 22 Pertanto, nel contesto delle decisioni individuali, da una giurisprudenza costante emerge che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 148 e giurisprudenza ivi citata). 23 Emerge da una giurisprudenza parimenti costante che l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni.

La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 63, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 150 e giurisprudenza ivi citata). 24 Quando, come nella fattispecie, una decisione in applicazione delle norme dell’Unione sulla concorrenza riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, devono sopportare l’onere conseguente all’infrazione.

Pertanto, nei confronti di una società controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione, in linea di principio, deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 152 e giurisprudenza ivi citata). 25 In particolare, nel caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che, come nella presente fattispecie, si fondi esclusivamente, nei confronti di taluni destinatari, sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] è in ogni caso tenuta – sotto pena di rendere detta presunzione, di fatto, assoluta – ad esporre in modo adeguato a tali destinatari i motivi per i quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti a confutare tale presunzione.

Il dovere della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le sue decisioni sotto questo profilo risulta, segnatamente, dal carattere relativo di detta presunzione, il cui superamento imporrebbe che gli interessati producano una prova vertente sui vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le società interessate ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 153). 26 Ciò premesso, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] non è però tenuta, in tale cornice, a prendere posizione su elementi manifestamente fuor di luogo, privi di significato o chiaramente secondari ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 154 e giurisprudenza ivi citata). 27 Nel caso di specie, nella sentenza impugnata occorre rilevare che il Tribunale ha ricordato anzitutto la giurisprudenza rilevante, menzionata nei punti precedenti, relativa alla portata dell’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] quando quest’ultima adotta una decisione in applicazione dell’articolo 81 CE nei confronti di una società controllante, ritenuta responsabile del comportamento illecito di una sua controllata. 28 Inoltre, tenendo conto del contesto in fatto e in diritto in cui si inserisce la decisione controversa, il Tribunale ha rilevato che da quest’ultima si ricavava che l’imputazione alla [OSCURATO:SOCIETA] del comportamento illecito si fondava sulla constatazione dell’effettivo esercizio di una sua influenza determinante sulla sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], derivante da una presunzione di responsabilità collegata al suo controllo totale di detta società realizzato tramite un’altra società. 29 Il Tribunale ha osservato inoltre che, per confutare tale presunzione, l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva menzionato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, alcuni elementi specifici diretti a dimostrare l’autonomia di detta controllata ed esso ha giudicato che questi elementi non potevano essere considerati privi di significato in sede di valutazione dell’autonomia di questa stessa controllata. 30 In particolare, nei punti da 73 a 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva menzionato, in particolare, un complesso di circostanze specifiche che contraddistinguevano i legami tra le società interessate all’epoca dell’infrazione in questione ed ha argomentato, in modo circostanziato, che la nuova direzione della società holding, che ha assunto la guida del gruppo in seguito alla sua crisi finanziaria nel 1993, aveva adottato alcune misure di riorganizzazione che implicavano la scelta di concedere alle società del gruppo un’autonomia di azione tenuto conto, da un lato, degli obiettivi della società holding di fronte alla crisi e, dall’altro, della grande diversità delle attività del gruppo.

Gli elementi dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA], secondo il Tribunale, non si limitavano del resto ad affermazioni, ma contenevano informazioni dettagliate sul funzionamento della società holding, accompagnate da dichiarazioni dei dirigenti delle società interessate, da scambi di corrispondenza con terzi nonché da un certo numero di documenti interni alle società interessate e contemporanei dell’epoca dell’infrazione. 31 Alla luce di ciò e in considerazione della giurisprudenza illustrata nei punti da 20 a 26 della presente sentenza, non si può censurare il Tribunale per aver imposto alla [OSCURATO:PERSONA], nei punti da 56 a 88 della sentenza impugnata, di prendere una posizione circostanziata sugli elementi di prova controdedotti dall’[OSCURATO:SOCIETA] al fine di inficiare la presunzione di responsabilità in questione, esaminando se, alla luce del complesso degli elementi rilevanti relativi ai legami economici, organizzativi e giuridici tra le società interessate, l’[OSCURATO:SOCIETA] avesse dimostrato che la sua controllata agiva sul mercato in modo autonomo.

Ne consegue che, giudicando in tal modo, il Tribunale non ha determinato in modo errato l’oggetto e la portata dell’obbligo di motivazione che incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di adozione della decisione controversa, per cui detto giudice non ha commesso violazioni dell’articolo 253 CE, in combinato disposto con l’articolo 81 CE. 32 Di conseguenza, il primo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo, relativo a una presunta violazione degli articoli 230 CE e 253 CE, che vizierebbe la conclusione del Tribunale secondo la quale la decisione controversa contiene una motivazione insufficiente Argomenti delle parti 33 In via subordinata, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] accusa il Tribunale di aver effettuato «una lettura parziale e distorta» della decisione controversa e di aver così concluso che i suoi motivi erano insufficienti.

Essa sostiene che, per giudicare insufficiente la motivazione contenuta nella decisione controversa, il Tribunale si è limitato a esaminarne i punti 420 e 421, citando unicamente il punto 422 nel punto 70 della sentenza impugnata, senza mai esaminarne il contenuto.

Il Tribunale avrebbe anche ignorato il punto 423, dove la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto la sua conclusione, secondo la quale l’[OSCURATO:SOCIETA] doveva essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dall’[OSCURATO:SOCIETA], a causa del rapporto di controllo al 100%. 34 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], compito del Tribunale non era pretendere una motivazione supplementare riguardante elementi irrilevanti, bensì verificare la fondatezza di tale conclusione. 35 In secondo luogo, nei punti da 78 a 85 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ulteriore, che vizierebbe la sua conclusione sul carattere sufficiente della motivazione, ignorando la distinzione tra le questioni di motivazione e le questioni di merito, consacrata dalla Corte nella sua citata sentenza Commission/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul fondamento degli articoli 230 CE e 253 CE. 36 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale, in detti punti da 78 a 85, abbia accolto il motivo dedotto dall’[OSCURATO:SOCIETA], relativo a una presunta violazione dell’obbligo di motivazione, per motivi di merito che non sarebbero pertinenti quando si tratta di stabilire se l’atto sia suffragato da una motivazione sufficiente.

In particolare, il Tribunale avrebbe esaminato nel merito il valore probatorio della motivazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], per concludere che questa motivazione non era rilevante in relazione all’epoca dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che sarebbe agevole constatare che la decisione controversa conteneva una vera motivazione (questione di forma), ma che quest’ultima non era stata giudicata convincente (questione di merito).

Questa decisione conterrebbe pertanto una motivazione e il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto quando ha esaminato se essa fosse sufficiente. 37 L’[OSCURATO:SOCIETA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 38 In primo luogo, per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] con cui si accusa il Tribunale di avere effettuato, nei punti da 56 a 85 della sentenza impugnata, «una lettura parziale e distorta» della decisione controversa e di aver così concluso che i suoi motivi erano insufficienti, è giocoforza constatare che il Tribunale ha giustamente rilevato, nei punti 70 e 71 di detta sentenza, che l’affermazione contenuta nel punto 422 della motivazione di detta decisione non affronta gli elementi menzionati dall’[OSCURATO:SOCIETA] per confutare la presunzione di responsabilità in questione e, pertanto, non illustra le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi elementi non siano sufficienti a confutare detta presunzione.

Di conseguenza, il Tribunale ha effettivamente esaminato il contenuto di questo punto 422 e non lo si può accusare di non averlo fatto. 39 Inoltre, non si può nemmeno accusare il Tribunale di avere ignorato il punto 423 della motivazione della decisione controversa, che spiega semplicemente la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’[OSCURATO:SOCIETA] doveva essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dall’[OSCURATO:SOCIETA], a causa del rapporto di controllo del 100%.

Infatti, un’affermazione siffatta non può validamente porre rimedio all’insufficienza di motivazione di tale decisione, constatata dal Tribunale nella sentenza impugnata, riguardo agli elementi menzionati dall’[OSCURATO:SOCIETA] per confutare la presunzione in questione. 40 Ad ogni modo il Tribunale, il quale ha esaminato anche i punti 420 e 421 della decisione controversa, non ha omesso di prendere in considerazione i passi rilevanti di questa decisione per giudicare, nel punto 87 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva motivato in modo giuridicamente valido la sua conclusione relativa all’imputazione delle infrazioni in questione alla [OSCURATO:SOCIETA].

Di conseguenza, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha assolutamente effettuato, nella sentenza impugnata, «una lettura parziale e distorta» di detta decisione. 41 In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il Tribunale, nei punti da 78 a 85 della sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di diritto che vizierebbe la sua conclusione sul carattere sufficiente della motivazione, in quanto avrebbe ignorato la distinzione tra le questioni di motivazione e le questioni di merito, occorre ricordare che, come si evince dal punto 31 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta, nel caso di specie, ad esporre in modo circostanziato le ragioni per le quali essa riteneva che gli elementi di prova controdedotti dall’[OSCURATO:SOCIETA] non fossero sufficienti a confutare la presunzione applicata nella decisione controversa. 42 Alla luce di ciò e in considerazione della giurisprudenza illustrata nei punti da 20 a 26 della presente sentenza, spettava al Tribunale esaminare, in funzione del complesso delle circostanze del caso di specie, se la decisione controversa contenesse una siffatta esposizione circostanziata.

Infatti, solo un esame del genere avrebbe consentito al Tribunale di giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione fornita in questa decisione fosse sufficiente o meno e, pertanto, di controllare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente soddisfatto i requisiti di motivazione che essa è tenuta a rispettare.

Di conseguenza, non si può censurare il Tribunale per aver proceduto a questo esame, che lo ha condotto a constatare un vizio di motivazione e che non ha avuto assolutamente ad oggetto la legittimità nel merito di detta decisione. 43 Da ciò deriva che, agendo in tal modo nei punti da 78 a 85 della sentenza impugnata, il Tribunale, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], non ha ignorato la distinzione tra le questioni di motivazione e le questioni di merito e, pertanto, non ha commesso nessun errore di diritto a tale riguardo. 44 Di conseguenza, poiché nessun argomento sollevato a sostegno del secondo motivo di impugnazione è stato accolto, occorre respingere detto motivo in quanto infondato.

Sul terzo motivo, relativo a una presunta violazione degli articoli 230 CE e 253 CE, in combinato disposto con i principi del diritto dell’Unione relativi al diritto della difesa e al diritto di essere sentiti dinanzi ai giudici dell’Unione Argomenti delle parti 45 In ulteriore subordine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella valutazione della motivazione ai sensi degli articoli 230 CE e 253 CE, in quanto esso avrebbe violato i principi del diritto dell’Unione relativi al diritto della difesa e al diritto di essere sentiti dinanzi ai giudici dell’Unione, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, decidendo a torto di non esaminare alcuni elementi della motivazione esposti nella decisione controversa. 46 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, nel punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, come inopponibile all’[OSCURATO:SOCIETA], un elemento richiamato nella decisione controversa in risposta ai tentativi di questa impresa di confutare la presunzione di responsabilità, concernente l’identità di un membro del consiglio dell’[OSCURATO:SOCIETA], in quanto tale elemento non figurava nella comunicazione degli addebiti e l’[OSCURATO:SOCIETA] non aveva potuto prendere posizione su tale punto nel corso del procedimento amministrativo. 47 Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, quanto al suo argomento relativo all’esistenza di altri indizi dell’influenza esercitata dall’[OSCURATO:SOCIETA] sull’[OSCURATO:SOCIETA], nel punto 86 di questa sentenza il Tribunale ha deciso che il fatto che il presidente e un membro del consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:SOCIETA] siano stati membri del consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:SOCIETA] per una parte del periodo di durata dell’infrazione, nonché il coinvolgimento dell’[OSCURATO:SOCIETA] in un progetto dell’[OSCURATO:SOCIETA] relativo a una joint venture negli [OSCURATO:PERSONA], non potevano porre rimedio all’insufficienza di motivazione della decisione controversa, in quanto questi elementi non erano stati riportati in detta decisione. 48 Nel criticare un’analisi siffatta, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene anzitutto che sia fuor di luogo invocare a tale proposito la sentenza del 30 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, Racc. pag.

II‑3275, punto 162), la quale, nel passo citato dal Tribunale, nel punto 83 della sentenza impugnata, riguarda i documenti probatori sui quali sarebbe basato l’accertamento dell’infrazione, questione la cui prova incombe interamente alla [OSCURATO:PERSONA]. 49 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che si tratterebbe, al contrario, di elementi di fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiamato in risposta alle obiezioni della [OSCURATO:SOCIETA] miranti a confutare la presunzione di responsabilità della società controllante.

In una situazione del genere, secondo una giurisprudenza consolidata, incomberebbe alla società controllante sottoporre alla valutazione del Tribunale ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra essa e la propria controllata, tali da dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’Unione avrebbe poi come compito quello di effettuare una valutazione globale degli elementi illustrati, tenendo conto del diritto della [OSCURATO:PERSONA] di integrare la descrizione rispondendo agli argomenti dedotti da questa società o in fase amministrativa, in risposta alla comunicazione degli addebiti, o negli atti depositati in corso di causa. 50 [OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che sarebbe inerente all’esistenza di un procedimento amministrativo e di un successivo contraddittorio in giudizio il fatto che, riguardo ai punti per i quali l’onere della prova incombe alle imprese, possa e debba verificarsi un confronto fra le diverse tesi.

La posizione del Tribunale disconoscerebbe l’esistenza stessa di tale confronto e la sua funzione, volendo ridurre al contrario la valutazione ai soli elementi menzionati nella comunicazione degli addebiti, ancor prima che le imprese abbiano tentato di confutare la presunzione di responsabilità o, comunque, prima dell’adozione della decisione. [OSCURATO:PERSONA] spiega che essa deve tener conto dell’esito del procedimento amministrativo, tanto per rinunciare alle censure che si siano rivelate infondate, quanto per rivedere e integrare, in fatto e in diritto, i propri argomenti a sostegno delle censure da essa formulate, senza con ciò violare necessariamente i diritti della difesa. 51 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, benché non ricordati nella comunicazione degli addebiti, gli elementi discussi nei punti 83 e 86 della sentenza impugnata erano noti alla [OSCURATO:SOCIETA], e addirittura documentati da essa per determinati fatti.

Conformemente alla giurisprudenza, segnatamente al punto 171 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di questi elementi. 52 [OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 53 Occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza consolidata, il rispetto dei diritti della difesa in materia di concorrenza impone che le imprese interessate siano in grado, durante il procedimento amministrativo, di illustrare utilmente la propria posizione in merito all’effettiva esistenza e alla rilevanza dei fatti e delle circostanze dedotti, nonché sui documenti su cui si basa la [OSCURATO:PERSONA] per suffragare la sua denuncia dell’esistenza di una violazione del trattato CE (v., segnatamente, sentenza del 9 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑511/06 P, Racc. pag.

I‑5843, punto 85 e giurisprudenza ivi citata).

E’ proprio la comunicazione degli addebiti che consente alle imprese oggetto di un’indagine di acquisire conoscenza degli elementi di prova a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] e di conferire ai diritti della difesa la loro piena efficacia (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 86 e giurisprudenza ivi citata). 54 Da ciò deriva che, nel caso di specie, posto che il Tribunale ha rilevato che l’elemento menzionato nel punto 421 della motivazione della decisione controversa era un elemento che, come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso da essa depositato dinanzi a detto giudice, non era stato illustrato nella comunicazione degli addebiti e sul quale l’[OSCURATO:SOCIETA] non aveva avuto modo di chiarire la sua posizione durante il procedimento amministrativo, non si può pertanto censurare detto giudice per aver dichiarato inopponibile detto elemento alla citata società, nel punto 83 della sentenza impugnata (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Racc. pag.

I‑7191, punti da 34 a 37). 55 Inoltre, da una giurisprudenza consolidata, ricordata nel punto 22 della presente sentenza, discende che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha come scopo, oltre a consentire il sindacato del giudice, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione contenga eventualmente un vizio che ne consenta di contestarne la validità.

La motivazione quindi, in linea di principio, dev’essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio.

La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato apprenda i motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 148 e 149 nonché giurisprudenza ivi citata). 56 Pertanto, quanto al fatto di aver osservato, nel punto 86 della sentenza impugnata, che altri indizi richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] per corroborare l’influenza esercitata dall’[OSCURATO:SOCIETA] sull’[OSCURATO:SOCIETA], ossia il fatto che il presidente e un membro del consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:SOCIETA] sono stati membri del consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:SOCIETA] durante una parte del periodo di durata dell’infrazione, nonché il coinvolgimento della [OSCURATO:SOCIETA] in un progetto dell’[OSCURATO:SOCIETA] riguardante una joint-venture negli [OSCURATO:PERSONA], non erano stati esposti nella decisione controversa, il Tribunale non può nemmeno essere censurato per aver giudicato, in detto punto, che questi elementi non potevano porre rimedio all’insufficienza della motivazione di detta decisione. 57 Di conseguenza, decidendo, nei punti 83 e 86 della sentenza impugnata, di non esaminare alcuni elementi della motivazione sui quali l’[OSCURATO:SOCIETA] non aveva avuto occasione di chiarire la propria posizione, presentati nella decisione controversa o richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio, il Tribunale non ha commesso errori di diritto integranti una violazione dei principi del diritto dell’Unione relativi al diritto della difesa e al diritto di essere sentiti dinanzi ai giudici dell’Unione. 58 Conseguentemente, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo, relativo alla presunta violazione degli articoli 230 CE, 231 CE e 253 CE in merito alle conseguenze di un vizio di motivazione Argomenti delle parti 59 In assoluto subordine, la [OSCURATO:PERSONA] intende criticare la decisione del Tribunale, contenuta nei punti da 91 a 93 della sentenza impugnata, di far discendere dalla violazione dell’obbligo di motivazione l’annullamento della decisione controversa, negando l’applicazione al caso di specie dei principi enucleati nella sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, FNCBV/[OSCURATO:PERSONA] (T‑217/03 e T‑245/03, Racc. pag.

II‑4987). 60 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questa posizione sarebbe manifestamente errata in diritto, come dimostrerebbe la lettura del punto 363 della citata sentenza FNCBV/[OSCURATO:PERSONA], dove il Tribunale osserverebbe espressamente che un vizio di motivazione da esso rilevato non deve comportare né l’annullamento della decisione controversa, espressione del controllo di legittimità, poiché quest’ultima non potrebbe portare all’adozione di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata, né una modifica dell’importo delle ammende, espressione della competenza estesa anche al merito riconosciuta al Tribunale in materia di sanzioni pecuniarie. 61 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che sarebbe evidente che la questione si pone principalmente nella cornice del controllo di legittimità e molto meno quando il Tribunale dispone di una competenza estesa anche al merito, che gli consente di modificare l’importo delle ammende indipendentemente dalla fondatezza della motivazione fornita. 62 L’[OSCURATO:SOCIETA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio della Corte 63 Si evince dalla giurisprudenza della Corte che un vizio o un’insufficienza di motivazione rientra fra le violazioni delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 230 CE.

Vizi di motivazione di tal genere, se constatati in un atto controverso, bastano da soli a giustificare l’annullamento di tale atto (v., segnatamente, sentenza Commission/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 67 e 78). 64 La Corte ha applicato parimenti questo principio nei punti da 178 a 180 della sua citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], dove essa ha giudicato sostanzialmente che l’insufficienza di motivazione di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 81 CE, per quanto concerne proprio gli elementi di prova controdedotti dalla società controllante per confutare la presunzione di responsabilità derivante dal controllo del 98% da essa detenuto sulla sua controllata, doveva implicare l’annullamento di questa decisione in quanto quest’ultima le imputava la responsabilità del comportamento illecito della sua controllata sul solo fondamento della quota di capitale di quest’ultima da essa detenuta, senza altre adeguate spiegazioni. 65 Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente deciso, nel punto 94 della sentenza impugnata, di accogliere la domanda di annullamento della decisione controversa, per la parte concernente l’[OSCURATO:SOCIETA], in quanto detta decisione era viziata per violazione dell’obbligo di motivazione. 66 Ad ogni modo, il Tribunale non ha commesso errori di diritto, nei punti da 91 a 93 della sentenza impugnata, negando l’applicazione alla presente causa della valutazione condotta da detto giudice nei punti 362 e 363 della citata sentenza FNCBV/[OSCURATO:PERSONA] poiché, come correttamente rilevato nei menzionati punti da 91 a 93, questa valutazione si inseriva in un contesto particolare e diverso da quello del caso di specie, contrassegnato dall’esercizio della competenza estesa al merito di cui dispone il Tribunale quando procede alla valutazione del carattere adeguato dell’importo delle ammende (sentenza del 16 novembre 2000, SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑297/98 P, Racc. pag.

I‑10101, punto 55). 67 Di conseguenza, il quarto motivo va respinto in quanto infondato. 68 Posto che nessuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione merita di essere accolto, quest’ultima dev’essere respinta.

Sulle spese 69 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Poiché l’[OSCURATO:SOCIETA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.

Firme * Lingua processuale: l’italiano.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 5 dicembre 2013 ( * ) «Impugnazione – Intese – Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Obbligo di motivazione» Nella causa C‑446/11 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 29 agosto 2011, [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da V. [OSCURATO:PERSONA] e V. Bottka, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, procedimento in cui l’altra parte è: [OSCURATO:SOCIETA] , con sede in Milano (Italia), rappresentata da M. Siragusa, R. Casati, M. Beretta, P. Merlino, F. Cannizzaro e E. [OSCURATO:PERSONA], avvocati, convenuta in primo grado, LA CORTE (Seconda Sezione), composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, J.L. da [OSCURATO:PERSONA], G. Arestis (relatore), J.‑C. Bonichot e A. Arabadjiev, giudici, avvocato generale: M. Wathelet cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 giugno 2011, [OSCURATO:SOCIETA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑196/06, Racc. pag. II_3149; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha accolto il ricorso diretto all’annullamento della decisione C (2006) 1766 def. della [OSCURATO:PERSONA], del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:SOCIETA], FMC Corporation, FMC Foret SA, [OSCURATO:PERSONA], L’[OSCURATO:PERSONA] SA, Chemoxal SA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA/NV, [OSCURATO:SOCIETA], Total SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e Arkema SA (Caso COMP/F/C.38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), una sintesi della quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2006, L 353, pag. 54; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte concernente la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»). Fatti 2 L’[OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], è una società di diritto italiano la quale, per il tramite della [OSCURATO:SOCIETA], controllava, sino al 20 dicembre 2000, il 100% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»), fabbricante di perossido di idrogeno e di perborato di sodio. 3 Tra i mesi di dicembre 2000 e maggio 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] deteneva il pacchetto di maggioranza della [OSCURATO:SOCIETA]. Nel maggio 2002, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata venduta al gruppo della [OSCURATO:PERSONA] SA e, a partire dal 1° gennaio 2003, è divenuta la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»). 4 Nel novembre del 2002, la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] dell’esistenza di un’intesa nel mercato del perossido d’idrogeno e del perborato di sodio e ha chiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], relativa alla non imposizione di ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3). [OSCURATO:PERSONA] AG ha fornito inoltre alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003, talune verifiche negli uffici di determinate imprese. 5 In data 26 gennaio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato alla [OSCURATO:SOCIETA] e alle altre imprese interessate una comunicazione degli addebiti. 6 Con lettera dell’8 maggio 2006, alla [OSCURATO:SOCIETA] è stata notificata la decisione controversa, in cui si affermava che essa aveva partecipato, nel periodo compreso tra il 12 maggio 1995 e il 31 dicembre 2000, a una infrazione unica e continuata dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), nel settore del perossido di idrogeno e del prodotto derivato, ossia il perborato di sodio. L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni importanti in termini commerciali e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle capacità potenziali ed effettive di quest’ultima, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti e nella fissazione e monitoraggio dell’osservanza di obiettivi di prezzo. 7 L’articolo 1 della decisione controversa enuncia che la [OSCURATO:SOCIETA] è considerata responsabile di detta infrazione «in solido» con la [OSCURATO:SOCIETA] per detto periodo. Nell’articolo 2 della medesima decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla [OSCURATO:SOCIETA] un’ammenda pari a EUR 58,125 milioni, per il pagamento della quale la [OSCURATO:SOCIETA] è responsabile «in solido» per un importo pari a EUR 25,619 milioni. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata 8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2006, l’[OSCURATO:SOCIETA] proponeva un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa, per la parte ad essa relativa. 9 A sostegno del suo ricorso, l’[OSCURATO:SOCIETA] ha dedotto tre motivi relativi, in primo luogo, a una violazione dei suoi diritti della difesa, in secondo luogo, a una violazione dell’obbligo di motivazione e, in terzo luogo, a una violazione dell’articolo 81 CE. 10 Il Tribunale ha accolto il secondo motivo, relativo a una violazione dell’obbligo di motivazione, e, senza pronunciarsi sugli altri motivi, ha accolto la domanda di annullamento della decisione controversa per la parte relativa alla [OSCURATO:SOCIETA]. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 11 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        annullare la sentenza impugnata; –        rinviare la causa dinanzi al Tribunale ai fini di un nuovo esame; –        riservare la decisione sulle spese nei due gradi di giudizio; e –        ove la Corte ritenesse di poter giudicare nel merito, respingere il ricorso presentato in primo grado e condannare la [OSCURATO:SOCIETA] alle spese dei due gradi di giudizio. 12 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: –        respingere l’impugnazione, e –        condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, relativo a una presunta violazione dell’articolo 253 CE, in combinato disposto con l’articolo 81 CE Argomenti delle parti 13 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale avrebbe commesso una violazione dell’articolo 253 CE, in combinato disposto con l’articolo 81 CE, nel senso che, nei punti da 56 a 88 della sentenza impugnata, esso ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] l’obbligo di fornire, nella decisione controversa, una motivazione specifica nei confronti degli argomenti dell’[OSCURATO:SOCIETA] che non sarebbero tali da inficiare la presunzione di responsabilità della società controllante al 100%. 14 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene segnatamente, da un lato, che detta presunzione non sarebbe inficiata dal fatto che la società in questione costituisca una società holding posizionata al vertice del gruppo, il cui ruolo consiste nel gestire le partecipazioni azionarie in altre società e, dall’altro, che gli argomenti dell’[OSCURATO:SOCIETA] relativi all’asserita autonomia dei dirigenti dell’[OSCURATO:SOCIETA] nella determinazione ed esecuzione della sua politica commerciale potevano risultare convincenti solo qualora dimostrassero che l’[OSCURATO:SOCIETA] non costituiva, all’epoca dell’infrazione, un’unità economica insieme alla [OSCURATO:SOCIETA]. 15 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, benché essa sia obbligata, in forza dell’articolo 253 CE, a menzionare i dati di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l’hanno indotta ad adottarla, tale disposizione non prescriverebbe che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto eventualmente trattati durante il procedimento amministrativo. Il Tribunale avrebbe pertanto deformato l’oggetto e la portata dell’obbligo di motivazione e il senso stesso del controllo esercitato dal giudice sul rispetto di questo requisito di forma. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contesto e delle norme giuridiche previste in materia, come imposto invece dalla giurisprudenza sviluppatasi a seguito della sentenza del 2 aprile 1998, Commission/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719). 16 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale non fosse chiamato a verificare l’esistenza di una motivazione adeguata a sostegno di una scelta discrezionale, per la correttezza della quale è importante che l’autore dell’atto abbia preso in considerazione tutte le circostanze in grado di influire sul contenuto della disposizione in questione. Nel caso di specie si trattava, al contrario, di dimostrare che i fatti esaminati corrispondessero a una fattispecie giuridicamente definita, consentendo, nel caso concreto, di imputare all’[OSCURATO:SOCIETA] la responsabilità di una violazione dell’articolo 81 CE. La valutazione riguardava non l’esistenza di una motivazione sufficiente a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse accertato i fatti in modo soddisfacente, bensì la qualificazione giuridica dei fatti. 17 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’obbligo di motivazione incombe ad essa solo qualora gli elementi dedotti dall’[OSCURATO:SOCIETA] siano «decisivi ai fini del risultato dell’esame», ossia quando l’[OSCURATO:SOCIETA] ha soddisfatto l’onere probatorio ad essa incombente, e non in presenza di una qualsivoglia argomentazione. A questo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, benché spetti all’[OSCURATO:SOCIETA] di inficiare la presunzione di responsabilità in questione, occorre chiedersi per quale ragione il Tribunale possa imporre viceversa alla [OSCURATO:PERSONA] l’onere di una motivazione specifica. 18 Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la mera circostanza che gli argomenti che abbiano un rapporto con l’oggetto della controversia siano presentati con un certo livello di precisione, e suffragati da una documentazione adeguata, non significa che essi siano idonei a inficiare la presunzione di responsabilità e non è pertanto sufficiente ad imporle un obbligo di motivazione specifica. In questo senso, essa critica il Tribunale per aver affermato che gli elementi in questione, se fondati in fatto, hanno consentito di inficiare questa presunzione e di essersi accontentato di affermare, nel punto 72 della sentenza impugnata, che essi «non possono essere considerati privi di significato». 19 L’[OSCURATO:SOCIETA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 20 Occorre innanzi tutto ricordare che l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 253 CE costituisce una formalità sostanziale che dev’essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 67, nonché del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 146). 21 Sotto questo profilo la motivazione prescritta dall’articolo 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenze del 22 marzo 2001, Francia/[OSCURATO:PERSONA], C‑17/99, Racc. pag. I‑2481, punto 35, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 147). 22 Pertanto, nel contesto delle decisioni individuali, da una giurisprudenza costante emerge che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo, oltre che di consentire un controllo giurisdizionale, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione sia eventualmente affetta da un vizio che consenta di contestarne la validità (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 148 e giurisprudenza ivi citata). 23 Emerge da una giurisprudenza parimenti costante che l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o qualsiasi altra persona, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 63, nonché [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 150 e giurisprudenza ivi citata). 24 Quando, come nella fattispecie, una decisione in applicazione delle norme dell’Unione sulla concorrenza riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, devono sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una società controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione, in linea di principio, deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 152 e giurisprudenza ivi citata). 25 In particolare, nel caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che, come nella presente fattispecie, si fondi esclusivamente, nei confronti di taluni destinatari, sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] è in ogni caso tenuta – sotto pena di rendere detta presunzione, di fatto, assoluta – ad esporre in modo adeguato a tali destinatari i motivi per i quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti a confutare tale presunzione. Il dovere della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le sue decisioni sotto questo profilo risulta, segnatamente, dal carattere relativo di detta presunzione, il cui superamento imporrebbe che gli interessati producano una prova vertente sui vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le società interessate ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 153). 26 Ciò premesso, occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] non è però tenuta, in tale cornice, a prendere posizione su elementi manifestamente fuor di luogo, privi di significato o chiaramente secondari ([OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 154 e giurisprudenza ivi citata). 27 Nel caso di specie, nella sentenza impugnata occorre rilevare che il Tribunale ha ricordato anzitutto la giurisprudenza rilevante, menzionata nei punti precedenti, relativa alla portata dell’obbligo di motivazione che incombe alla [OSCURATO:PERSONA] quando quest’ultima adotta una decisione in applicazione dell’articolo 81 CE nei confronti di una società controllante, ritenuta responsabile del comportamento illecito di una sua controllata. 28 Inoltre, tenendo conto del contesto in fatto e in diritto in cui si inserisce la decisione controversa, il Tribunale ha rilevato che da quest’ultima si ricavava che l’imputazione alla [OSCURATO:SOCIETA] del comportamento illecito si fondava sulla constatazione dell’effettivo esercizio di una sua influenza determinante sulla sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], derivante da una presunzione di responsabilità collegata al suo controllo totale di detta società realizzato tramite un’altra società. 29 Il Tribunale ha osservato inoltre che, per confutare tale presunzione, l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva menzionato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, alcuni elementi specifici diretti a dimostrare l’autonomia di detta controllata ed esso ha giudicato che questi elementi non potevano essere considerati privi di significato in sede di valutazione dell’autonomia di questa stessa controllata. 30 In particolare, nei punti da 73 a 75 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che l’[OSCURATO:SOCIETA] aveva menzionato, in particolare, un complesso di circostanze specifiche che contraddistinguevano i legami tra le società interessate all’epoca dell’infrazione in questione ed ha argomentato, in modo circostanziato, che la nuova direzione della società holding, che ha assunto la guida del gruppo in seguito alla sua crisi finanziaria nel 1993, aveva adottato alcune misure di riorganizzazione che implicavano la scelta di concedere alle società del gruppo un’autonomia di azione tenuto conto, da un lato, degli obiettivi della società holding di fronte alla crisi e, dall’altro, della grande diversità delle attività del gruppo. Gli elementi dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA], secondo il Tribunale, non si limitavano del resto ad affermazioni, ma contenevano informazioni dettagliate sul funzionamento della società holding, accompagnate da dichiarazioni dei dirigenti delle società interessate, da scambi di corrispondenza con terzi nonché da un certo numero di documenti interni alle società interessate e contemporanei dell’epoca dell’infrazione. 31 Alla luce di ciò e in considerazione della giurisprudenza illustrata nei punti da 20 a 26 della presente sentenza, non si può censurare il Tribunale per aver imposto alla [OSCURATO:PERSONA], nei punti da 56 a 88 della sentenza impugnata, di prendere una posizione circostanziata sugli elementi di prova controdedotti dall’[OSCURATO:SOCIETA] al fine di inficiare la presunzione di responsabilità in questione, esaminando se, alla luce del complesso degli elementi rilevanti relativi ai legami economici, organizzativi e giuridici tra le società interessate, l’[OSCURATO:SOCIETA] avesse dimostrato che la sua controllata agiva sul mercato in modo autonomo. Ne consegue che, giudicando in tal modo, il Tribunale non ha determinato in modo errato l’oggetto e la portata dell’obbligo di motivazione che incombeva alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di adozione della decisione controversa, per cui detto giudice non ha commesso violazioni dell’articolo 253 CE, in combinato disposto con l’articolo 81 CE. 32 Di conseguenza, il primo motivo di impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato. Sul secondo motivo, relativo a una presunta violazione degli articoli 230 CE e 253 CE, che vizierebbe la conclusione del Tribunale secondo la quale la decisione controversa contiene una motivazione insufficiente Argomenti delle parti 33 In via subordinata, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] accusa il Tribunale di aver effettuato «una lettura parziale e distorta» della decisione controversa e di aver così concluso che i suoi motivi erano insufficienti. Essa sostiene che, per giudicare insufficiente la motivazione contenuta nella decisione controversa, il Tribunale si è limitato a esaminarne i punti 420 e 421, citando unicamente il punto 422 nel punto 70 della sentenza impugnata, senza mai esaminarne il contenuto. Il Tribunale avrebbe anche ignorato il punto 423, dove la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto la sua conclusione, secondo la quale l’[OSCURATO:SOCIETA] doveva essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dall’[OSCURATO:SOCIETA], a causa del rapporto di controllo al 100%. 34 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], compito del Tribunale non era pretendere una motivazione supplementare riguardante elementi irrilevanti, bensì verificare la fondatezza di tale conclusione. 35 In secondo luogo, nei punti da 78 a 85 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ulteriore, che vizierebbe la sua conclusione sul carattere sufficiente della motivazione, ignorando la distinzione tra le questioni di motivazione e le questioni di merito, consacrata dalla Corte nella sua citata sentenza Commission/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sul fondamento degli articoli 230 CE e 253 CE. 36 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale, in detti punti da 78 a 85, abbia accolto il motivo dedotto dall’[OSCURATO:SOCIETA], relativo a una presunta violazione dell’obbligo di motivazione, per motivi di merito che non sarebbero pertinenti quando si tratta di stabilire se l’atto sia suffragato da una motivazione sufficiente. In particolare, il Tribunale avrebbe esaminato nel merito il valore probatorio della motivazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA], per concludere che questa motivazione non era rilevante in relazione all’epoca dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] asserisce che sarebbe agevole constatare che la decisione controversa conteneva una vera motivazione (questione di forma), ma che quest’ultima non era stata giudicata convincente (questione di merito). Questa decisione conterrebbe pertanto una motivazione e il Tribunale avrebbe dovuto tenerne conto quando ha esaminato se essa fosse sufficiente. 37 L’[OSCURATO:SOCIETA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 38 In primo luogo, per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] con cui si accusa il Tribunale di avere effettuato, nei punti da 56 a 85 della sentenza impugnata, «una lettura parziale e distorta» della decisione controversa e di aver così concluso che i suoi motivi erano insufficienti, è giocoforza constatare che il Tribunale ha giustamente rilevato, nei punti 70 e 71 di detta sentenza, che l’affermazione contenuta nel punto 422 della motivazione di detta decisione non affronta gli elementi menzionati dall’[OSCURATO:SOCIETA] per confutare la presunzione di responsabilità in questione e, pertanto, non illustra le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che questi elementi non siano sufficienti a confutare detta presunzione. Di conseguenza, il Tribunale ha effettivamente esaminato il contenuto di questo punto 422 e non lo si può accusare di non averlo fatto. 39 Inoltre, non si può nemmeno accusare il Tribunale di avere ignorato il punto 423 della motivazione della decisione controversa, che spiega semplicemente la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale l’[OSCURATO:SOCIETA] doveva essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dall’[OSCURATO:SOCIETA], a causa del rapporto di controllo del 100%. Infatti, un’affermazione siffatta non può validamente porre rimedio all’insufficienza di motivazione di tale decisione, constatata dal Tribunale nella sentenza impugnata, riguardo agli elementi menzionati dall’[OSCURATO:SOCIETA] per confutare la presunzione in questione. 40 Ad ogni modo il Tribunale, il quale ha esaminato anche i punti 420 e 421 della decisione controversa, non ha omesso di prendere in considerazione i passi rilevanti di questa decisione per giudicare, nel punto 87 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva motivato in modo giuridicamente valido la sua conclusione relativa all’imputazione delle infrazioni in questione alla [OSCURATO:SOCIETA]. Di conseguenza, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha assolutamente effettuato, nella sentenza impugnata, «una lettura parziale e distorta» di detta decisione. 41 In secondo luogo, per quanto concerne l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale il Tribunale, nei punti da 78 a 85 della sentenza impugnata, avrebbe commesso un errore di diritto che vizierebbe la sua conclusione sul carattere sufficiente della motivazione, in quanto avrebbe ignorato la distinzione tra le questioni di motivazione e le questioni di merito, occorre ricordare che, come si evince dal punto 31 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta, nel caso di specie, ad esporre in modo circostanziato le ragioni per le quali essa riteneva che gli elementi di prova controdedotti dall’[OSCURATO:SOCIETA] non fossero sufficienti a confutare la presunzione applicata nella decisione controversa. 42 Alla luce di ciò e in considerazione della giurisprudenza illustrata nei punti da 20 a 26 della presente sentenza, spettava al Tribunale esaminare, in funzione del complesso delle circostanze del caso di specie, se la decisione controversa contenesse una siffatta esposizione circostanziata. Infatti, solo un esame del genere avrebbe consentito al Tribunale di giungere alla conclusione secondo la quale la motivazione fornita in questa decisione fosse sufficiente o meno e, pertanto, di controllare che la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente soddisfatto i requisiti di motivazione che essa è tenuta a rispettare. Di conseguenza, non si può censurare il Tribunale per aver proceduto a questo esame, che lo ha condotto a constatare un vizio di motivazione e che non ha avuto assolutamente ad oggetto la legittimità nel merito di detta decisione. 43 Da ciò deriva che, agendo in tal modo nei punti da 78 a 85 della sentenza impugnata, il Tribunale, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], non ha ignorato la distinzione tra le questioni di motivazione e le questioni di merito e, pertanto, non ha commesso nessun errore di diritto a tale riguardo. 44 Di conseguenza, poiché nessun argomento sollevato a sostegno del secondo motivo di impugnazione è stato accolto, occorre respingere detto motivo in quanto infondato. Sul terzo motivo, relativo a una presunta violazione degli articoli 230 CE e 253 CE, in combinato disposto con i principi del diritto dell’Unione relativi al diritto della difesa e al diritto di essere sentiti dinanzi ai giudici dell’Unione Argomenti delle parti 45 In ulteriore subordine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto nella valutazione della motivazione ai sensi degli articoli 230 CE e 253 CE, in quanto esso avrebbe violato i principi del diritto dell’Unione relativi al diritto della difesa e al diritto di essere sentiti dinanzi ai giudici dell’Unione, quali risultano dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, decidendo a torto di non esaminare alcuni elementi della motivazione esposti nella decisione controversa. 46 A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, nel punto 83 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, come inopponibile all’[OSCURATO:SOCIETA], un elemento richiamato nella decisione controversa in risposta ai tentativi di questa impresa di confutare la presunzione di responsabilità, concernente l’identità di un membro del consiglio dell’[OSCURATO:SOCIETA], in quanto tale elemento non figurava nella comunicazione degli addebiti e l’[OSCURATO:SOCIETA] non aveva potuto prendere posizione su tale punto nel corso del procedimento amministrativo. 47 Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, quanto al suo argomento relativo all’esistenza di altri indizi dell’influenza esercitata dall’[OSCURATO:SOCIETA] sull’[OSCURATO:SOCIETA], nel punto 86 di questa sentenza il Tribunale ha deciso che il fatto che il presidente e un membro del consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:SOCIETA] siano stati membri del consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:SOCIETA] per una parte del periodo di durata dell’infrazione, nonché il coinvolgimento dell’[OSCURATO:SOCIETA] in un progetto dell’[OSCURATO:SOCIETA] relativo a una joint venture negli [OSCURATO:PERSONA], non potevano porre rimedio all’insufficienza di motivazione della decisione controversa, in quanto questi elementi non erano stati riportati in detta decisione. 48 Nel criticare un’analisi siffatta, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene anzitutto che sia fuor di luogo invocare a tale proposito la sentenza del 30 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, Racc. pag. II‑3275, punto 162), la quale, nel passo citato dal Tribunale, nel punto 83 della sentenza impugnata, riguarda i documenti probatori sui quali sarebbe basato l’accertamento dell’infrazione, questione la cui prova incombe interamente alla [OSCURATO:PERSONA]. 49 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che si tratterebbe, al contrario, di elementi di fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe richiamato in risposta alle obiezioni della [OSCURATO:SOCIETA] miranti a confutare la presunzione di responsabilità della società controllante. In una situazione del genere, secondo una giurisprudenza consolidata, incomberebbe alla società controllante sottoporre alla valutazione del Tribunale ogni elemento relativo ai vincoli organizzativi, economici e giuridici intercorrenti tra essa e la propria controllata, tali da dimostrare che esse non costituiscono un’entità economica unica. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’Unione avrebbe poi come compito quello di effettuare una valutazione globale degli elementi illustrati, tenendo conto del diritto della [OSCURATO:PERSONA] di integrare la descrizione rispondendo agli argomenti dedotti da questa società o in fase amministrativa, in risposta alla comunicazione degli addebiti, o negli atti depositati in corso di causa. 50 [OSCURATO:PERSONA] sostiene poi che sarebbe inerente all’esistenza di un procedimento amministrativo e di un successivo contraddittorio in giudizio il fatto che, riguardo ai punti per i quali l’onere della prova incombe alle imprese, possa e debba verificarsi un confronto fra le diverse tesi. La posizione del Tribunale disconoscerebbe l’esistenza stessa di tale confronto e la sua funzione, volendo ridurre al contrario la valutazione ai soli elementi menzionati nella comunicazione degli addebiti, ancor prima che le imprese abbiano tentato di confutare la presunzione di responsabilità o, comunque, prima dell’adozione della decisione. [OSCURATO:PERSONA] spiega che essa deve tener conto dell’esito del procedimento amministrativo, tanto per rinunciare alle censure che si siano rivelate infondate, quanto per rivedere e integrare, in fatto e in diritto, i propri argomenti a sostegno delle censure da essa formulate, senza con ciò violare necessariamente i diritti della difesa. 51 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che, benché non ricordati nella comunicazione degli addebiti, gli elementi discussi nei punti 83 e 86 della sentenza impugnata erano noti alla [OSCURATO:SOCIETA], e addirittura documentati da essa per determinati fatti. Conformemente alla giurisprudenza, segnatamente al punto 171 della citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe dovuto tener conto di questi elementi. 52 [OSCURATO:PERSONA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 53 Occorre ricordare che, in base a una giurisprudenza consolidata, il rispetto dei diritti della difesa in materia di concorrenza impone che le imprese interessate siano in grado, durante il procedimento amministrativo, di illustrare utilmente la propria posizione in merito all’effettiva esistenza e alla rilevanza dei fatti e delle circostanze dedotti, nonché sui documenti su cui si basa la [OSCURATO:PERSONA] per suffragare la sua denuncia dell’esistenza di una violazione del trattato CE (v., segnatamente, sentenza del 9 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑511/06 P, Racc. pag. I‑5843, punto 85 e giurisprudenza ivi citata). E’ proprio la comunicazione degli addebiti che consente alle imprese oggetto di un’indagine di acquisire conoscenza degli elementi di prova a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] e di conferire ai diritti della difesa la loro piena efficacia (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 86 e giurisprudenza ivi citata). 54 Da ciò deriva che, nel caso di specie, posto che il Tribunale ha rilevato che l’elemento menzionato nel punto 421 della motivazione della decisione controversa era un elemento che, come ammesso dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso da essa depositato dinanzi a detto giudice, non era stato illustrato nella comunicazione degli addebiti e sul quale l’[OSCURATO:SOCIETA] non aveva avuto modo di chiarire la sua posizione durante il procedimento amministrativo, non si può pertanto censurare detto giudice per aver dichiarato inopponibile detto elemento alla citata società, nel punto 83 della sentenza impugnata (v., per analogia, sentenza del 3 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Racc. pag. I‑7191, punti da 34 a 37). 55 Inoltre, da una giurisprudenza consolidata, ricordata nel punto 22 della presente sentenza, discende che l’obbligo di motivare una decisione individuale ha come scopo, oltre a consentire il sindacato del giudice, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per sapere se la decisione contenga eventualmente un vizio che ne consenta di contestarne la validità. La motivazione quindi, in linea di principio, dev’essere comunicata all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato apprenda i motivi della decisione nel corso del procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 148 e 149 nonché giurisprudenza ivi citata). 56 Pertanto, quanto al fatto di aver osservato, nel punto 86 della sentenza impugnata, che altri indizi richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] per corroborare l’influenza esercitata dall’[OSCURATO:SOCIETA] sull’[OSCURATO:SOCIETA], ossia il fatto che il presidente e un membro del consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:SOCIETA] sono stati membri del consiglio d’amministrazione dell’[OSCURATO:SOCIETA] durante una parte del periodo di durata dell’infrazione, nonché il coinvolgimento della [OSCURATO:SOCIETA] in un progetto dell’[OSCURATO:SOCIETA] riguardante una joint-venture negli [OSCURATO:PERSONA], non erano stati esposti nella decisione controversa, il Tribunale non può nemmeno essere censurato per aver giudicato, in detto punto, che questi elementi non potevano porre rimedio all’insufficienza della motivazione di detta decisione. 57 Di conseguenza, decidendo, nei punti 83 e 86 della sentenza impugnata, di non esaminare alcuni elementi della motivazione sui quali l’[OSCURATO:SOCIETA] non aveva avuto occasione di chiarire la propria posizione, presentati nella decisione controversa o richiamati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio, il Tribunale non ha commesso errori di diritto integranti una violazione dei principi del diritto dell’Unione relativi al diritto della difesa e al diritto di essere sentiti dinanzi ai giudici dell’Unione. 58 Conseguentemente, il terzo motivo dev’essere respinto in quanto infondato. Sul quarto motivo, relativo alla presunta violazione degli articoli 230 CE, 231 CE e 253 CE in merito alle conseguenze di un vizio di motivazione Argomenti delle parti 59 In assoluto subordine, la [OSCURATO:PERSONA] intende criticare la decisione del Tribunale, contenuta nei punti da 91 a 93 della sentenza impugnata, di far discendere dalla violazione dell’obbligo di motivazione l’annullamento della decisione controversa, negando l’applicazione al caso di specie dei principi enucleati nella sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2006, FNCBV/[OSCURATO:PERSONA] (T‑217/03 e T‑245/03, Racc. pag. II‑4987). 60 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], questa posizione sarebbe manifestamente errata in diritto, come dimostrerebbe la lettura del punto 363 della citata sentenza FNCBV/[OSCURATO:PERSONA], dove il Tribunale osserverebbe espressamente che un vizio di motivazione da esso rilevato non deve comportare né l’annullamento della decisione controversa, espressione del controllo di legittimità, poiché quest’ultima non potrebbe portare all’adozione di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata, né una modifica dell’importo delle ammende, espressione della competenza estesa anche al merito riconosciuta al Tribunale in materia di sanzioni pecuniarie. 61 Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che sarebbe evidente che la questione si pone principalmente nella cornice del controllo di legittimità e molto meno quando il Tribunale dispone di una competenza estesa anche al merito, che gli consente di modificare l’importo delle ammende indipendentemente dalla fondatezza della motivazione fornita. 62 L’[OSCURATO:SOCIETA] si oppone a questi argomenti della [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio della Corte 63 Si evince dalla giurisprudenza della Corte che un vizio o un’insufficienza di motivazione rientra fra le violazioni delle forme sostanziali, ai sensi dell’articolo 230 CE. Vizi di motivazione di tal genere, se constatati in un atto controverso, bastano da soli a giustificare l’annullamento di tale atto (v., segnatamente, sentenza Commission/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 67 e 78). 64 La Corte ha applicato parimenti questo principio nei punti da 178 a 180 della sua citata sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], dove essa ha giudicato sostanzialmente che l’insufficienza di motivazione di una decisione adottata ai sensi dell’articolo 81 CE, per quanto concerne proprio gli elementi di prova controdedotti dalla società controllante per confutare la presunzione di responsabilità derivante dal controllo del 98% da essa detenuto sulla sua controllata, doveva implicare l’annullamento di questa decisione in quanto quest’ultima le imputava la responsabilità del comportamento illecito della sua controllata sul solo fondamento della quota di capitale di quest’ultima da essa detenuta, senza altre adeguate spiegazioni. 65 Di conseguenza, il Tribunale ha giustamente deciso, nel punto 94 della sentenza impugnata, di accogliere la domanda di annullamento della decisione controversa, per la parte concernente l’[OSCURATO:SOCIETA], in quanto detta decisione era viziata per violazione dell’obbligo di motivazione. 66 Ad ogni modo, il Tribunale non ha commesso errori di diritto, nei punti da 91 a 93 della sentenza impugnata, negando l’applicazione alla presente causa della valutazione condotta da detto giudice nei punti 362 e 363 della citata sentenza FNCBV/[OSCURATO:PERSONA] poiché, come correttamente rilevato nei menzionati punti da 91 a 93, questa valutazione si inseriva in un contesto particolare e diverso da quello del caso di specie, contrassegnato dall’esercizio della competenza estesa al merito di cui dispone il Tribunale quando procede alla valutazione del carattere adeguato dell’importo delle ammende (sentenza del 16 novembre 2000, SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑297/98 P, Racc. pag. I‑10101, punto 55). 67 Di conseguenza, il quarto motivo va respinto in quanto infondato. 68 Posto che nessuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione merita di essere accolto, quest’ultima dev’essere respinta. Sulle spese 69 Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, reso applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’[OSCURATO:SOCIETA] ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese. Firme * Lingua processuale: l’italiano.
Sentenza Corte di giustizia UE/2013 — Fons Iuris — Fons Iuris