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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022

Cassazione n. 18371/2022

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Cup71, ite31ORDINANZA sul ricorso 31884-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1890/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 16/3/2022. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 0,\[OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva, a cr-D2 sua volta, rigettato l'opposizione che lo stesso, con atto di citazione notificato il 7/6/2013, aveva proposto nei confronti dell'ordinanza della Provincia di Latina che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di C. 170.390 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 22 del 1997.

1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, ritenuto l'infondatezza dell'assunto per cui la mancata annotazione del peso della partita di rifiuto trasportato in fase di carico integrava gli estremi dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 3 della

I. n. 689 del 1981 in quanto avvenuta in conformità delle disposizioni del d.m. n. 154 del 1998.

1.3. La corte, al riguardo, dopo aver osservato: - che ai fini dell'esimente in esame è richiesto un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare nello stesso la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza; - che l'onere di dimostrare tale stato di buona fede spetta all'opponente; ha ritenuto che, nel caso di specie, tale onere era stato disatteso posto che il modello delineato nell'Allegato B del citato d.m. n. 145 cit., a differenza di quanto assume l'appellante, reca anch'esso lo spazio per la compilazione del peso o della misura di capacità del trasposto.

D'altra parte, ha aggiunto la corte, lo spazio relativo all'ulteriore peso da verificarsi a destino" conferma che l'indicazione dei chili o litri debba risultare anche all'atto della partenza.

1.4. La corte, inoltre, per ciò che riguarda l'assunto secondo il quale nella specie ricorrevano gli estremi della diversa fattispecie di cui all'art. 52, applicabile quando le indicazioni del Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 -3 formulario risultino incomplete o inesatte soltanto sul piano formale ma tali da consentire la ricostruzione di tutte le informazioni previste dalla legge, ha ritenuto che, al contrario, la mancata produzione dei registri di carico non ha consentito di verificare la veridicità dell'assunto dell'appellante circa la conformità delle risultanze dei predetti registri con quanto riscontrato a destino.

1.5. Tale circostanza, del resto, ha aggiunto la corte, qualora fosse provata, non consentirebbe di ritenere integrata la fattispecie, che riguarda la presenza di dati ricavabili aliunde e non sulla scorta delle indicazioni del formulario.

2.1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 21/10/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] di Latina ha resistito con controricorso.

2.3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 22 del 1997 e l'errata valutazione della condotta del trasportatore di rifiuti, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'infondatezza dell'assunto secondo il quale la mancata annotazione del peso della partita di rifiuto trasportato in fase di carico integrava gli estremi dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 3 della

I. n. 689 del 1981, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, il totale affidamento operato dall'opponente al modello ministeriale in buona fede è sufficiente per escludere la responsabilità dello stesso per la condotta contestagli.

Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 20224

3.2. La corte, quindi, ha osservato il ricorrente, avrebbe dovuto verificare esclusivamente la corrispondenza del formulario usato al modello ministeriale ed avrebbe così accertato che il modello in esame prevede la possibilità per l'operatore di scegliere alternativamente tra l'indicazione del peso dei rifiuti e la dicitura "peso da verificarsi a destino".

4.1. Il motivo è, per molti aspetti, inammissibile ed in ogni caso infondato.

4.2. Il ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con la statuizione che ha impugnato: la quale, invero, ha, in sostanza, rigettato la doglianza che lo stesso aveva fondato sull'esimente della buona fede prevista dall'art. 3 della

I. n. 689 del 1981 rilevando che l'opponente non aveva fornito in giudizio la prova, cui è onerato, dei relativi elementi costitutivi, e cioè del fatto, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare nello stesso la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.

4.3. E così facendo, la corte d'appello si è senz'altro attenuta al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla

I. n. 689 del 1981) assume rilievo solo in presenza di elementi positivi (alla cui prova l'opponente è onerato) idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile siccome determinato da un elemento positivo (del quale, tuttavia, non emerge in alcun modo, secondo l'apprezzamento in fatto insindacabilmente operato dalla corte, Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 _5 l'evidenza istruttoria, in difetto di deduzione di fatti decisivi non esaminati ancorché emergenti dagli atti del giudizio) idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (Cass. n. 11012 del 2006; Cass. n. 23019 del 2009; Cass. n. 11977 del 2020).

4.4. D'altra parte, i formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. n. 145 del 1998, prescrivono che le quantità dei rifiuti debbano essere sia indicate all'inizio del trasporto, sia verificate "a destino", specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità, per cui risulta incompleto il documento che, come pretende il ricorrente, riporti la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo, posto che il rigore formale della normativa ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati e, così, di garantire una completa tracciabilità di tale attività (Cass. n. 34038 del 2019).

Invero, a norma degli artt. 12, comma 3, e 15, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 22 del 1997, il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità (espressa in peso o misura) degli stessi, senza poterlo fare, in alternativa, solo all'arrivo, perché il combinato disposto delle citate disposizioni, tenuto conto della ratio delle medesime, implica la doppia misurazione senza che possa addotto, quale esimente, l'errore interpretativo scusabile sulle relative disposizioni di legge, in considerazione dei doveri di esatta conoscenza e di particolare informazione gravanti, per la specificità del settore, sugli operatori professionali in questione (Cass. n. 6707 del 2011; Cass. n. 23621 del 2006, la quale, per un verso, ha ritenuto che il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nell'apposito formulario, la quantità degli stessi e la mancata indicazione Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 L6 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione degli artt. 15 e 52 del d.lgs. n. 22 del 1997, e, per altro verso, che deve escludersi l'ignoranza inevitabile di tale precetto nei sensi di cui alla sentenza della Corte cost. n. 364 del 1988, applicabile in materia di sanzioni amministrative in base all'art. 3 della

I. n. 689 del 1981, atteso che la colpa, come requisito sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, è normalmente presunta e l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli, secondo i canoni della normale diligenza, occorrendo, a tal fine, che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati e dovendosi tenere conto, in concreto, dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa, sul quale, in relazione all'attività professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge, come è senz'altro la produzione di determinate categorie di rifiuti, gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini).

5.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che potesse trovare applicazione la disposizione dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997 sul rilievo che la mancata produzione dei registri di carico non aveva consentito di verificare la veridicità dell'assunto della conformità delle risultanze di tali registri con quanto riscontrato a destino, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, l'opponente aveva offerto in comunicazione, ai n. 4 e 5 del fascicolo di parte di primo Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 20227 grado, i formulari oggetto del verbale con le relative bolle di pesa nonché i registri di carico e scarico, il cui esame avrebbe consentito di accertare il corretto rispetto dell'iter operativo da parte dell'opponente.

5.2. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che potesse trovare applicazione la disposizione dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997, senza, tuttavia, considerare che tale norma trova applicazione in tutti i casi in cui, come nella vicenda di specie, le indicazioni del formulario di trasporto siano formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge.

L'indicazione nel formulario di trasporto, seppur espressa in metri cubi e non in kg o in I., corrisponde a quella contenuta nei registri di carico e scarico per cui la violazione, formalmente presente, è in concreto ininfluente.

Peraltro, ha aggiunto il ricorrente, la polizia provinciale avrebbe dovuto tener conto che la condotta contestata, anche se posta in essere con più azioni, concerne, in realtà, un episodio sostanzialmente unico, e cioè la presunta irregolare compilazione dei formulari di trasporto al momento del carico, con la conseguenza che, in mancanza di disposizioni speciali contenute nel d.lgs. n. 22 del 1997, trova applicazione la norma prevista dall'art. 8 della

I. n. 689 del 1981, e l'assoggettamento del trasgressore alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

6.1. Il secondo motivo è inammissibile, con parziale assorbimento del terzo, che per il resto è parimenti inammissibile.

Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 20228

6.2. L'errore che il ricorrente ha contestato alla sentenza impugnata è, in effetti, consistito nel fatto che, a suo dire, la corte d'appello, lì dove ha ritenuto che la mancata produzione dei registri di carico non aveva consentito di verificare la veridicità dell'assunto dell'appellante circa la conformità delle risultanze dei predetti registri con quanto riscontrato a destino, avrebbe, così facendo, trascurato di considerare che, al contrario, l'appellante aveva depositato i formulari oggetto del verbale con le relative bolle di pesa e i registri di carico e scarico. 6.3.

Si tratta, tuttavia, di un errore (che, ove mai esistente, sarebbe) non di diritto ma di fatto e, come tale, idoneo, a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c., a costituire solo motivo di revocazione ordinaria della sentenza impugnata ma certo non di ricorso per cassazione avverso la stessa.

Tale errore, infatti, si configura tutte le volte in cui il giudice incorre in una falsa percezione della realtà ovvero, come nel caso in esame, in una svista materiale che lo abbia, in ipotesi, indotto ad affermare oppure a supporre - l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.

6.4. Quanto al resto, rileva la Corte che la sentenza impugnata non tratta in alcun modo della questione relativa all'applicazione dell'art. 8 della

I. n. 689 del 1981.

Ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 de12018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che (come ' quella in esame) implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 20229 censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto.

7. Il ricorso è, quindi, infondato e dev'essere, pertanto, respinto.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

9. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

P.Q.M10 Il Presidente L renzo Ori/la nDEPOSITATO ifi CANCELLENA Roma, 08 GIU2022 Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cup71, ite31ORDINANZA sul ricorso 31884-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1890/2019 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell'adunanza in camera di consiglio del 16/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 0,\[OSCURATO:SOCIETA]., avverso la sentenza con la quale il tribunale aveva, a cr-D2 sua volta, rigettato l'opposizione che lo stesso, con atto di citazione notificato il 7/6/2013, aveva proposto nei confronti dell'ordinanza della Provincia di Latina che gli aveva ingiunto il pagamento della somma di C. 170.390 a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 22 del 1997. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha, innanzitutto, ritenuto l'infondatezza dell'assunto per cui la mancata annotazione del peso della partita di rifiuto trasportato in fase di carico integrava gli estremi dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 3 della I. n. 689 del 1981 in quanto avvenuta in conformità delle disposizioni del d.m. n. 154 del 1998. 1.3. La corte, al riguardo, dopo aver osservato: - che ai fini dell'esimente in esame è richiesto un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare nello stesso la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza; - che l'onere di dimostrare tale stato di buona fede spetta all'opponente; ha ritenuto che, nel caso di specie, tale onere era stato disatteso posto che il modello delineato nell'Allegato B del citato d.m. n. 145 cit., a differenza di quanto assume l'appellante, reca anch'esso lo spazio per la compilazione del peso o della misura di capacità del trasposto. D'altra parte, ha aggiunto la corte, lo spazio relativo all'ulteriore peso da verificarsi a destino" conferma che l'indicazione dei chili o litri debba risultare anche all'atto della partenza. 1.4. La corte, inoltre, per ciò che riguarda l'assunto secondo il quale nella specie ricorrevano gli estremi della diversa fattispecie di cui all'art. 52, applicabile quando le indicazioni del Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 -3 formulario risultino incomplete o inesatte soltanto sul piano formale ma tali da consentire la ricostruzione di tutte le informazioni previste dalla legge, ha ritenuto che, al contrario, la mancata produzione dei registri di carico non ha consentito di verificare la veridicità dell'assunto dell'appellante circa la conformità delle risultanze dei predetti registri con quanto riscontrato a destino. 1.5. Tale circostanza, del resto, ha aggiunto la corte, qualora fosse provata, non consentirebbe di ritenere integrata la fattispecie, che riguarda la presenza di dati ricavabili aliunde e non sulla scorta delle indicazioni del formulario. 2.1. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 21/10/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] di Latina ha resistito con controricorso. 2.3. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione del d.lgs. n. 22 del 1997 e l'errata valutazione della condotta del trasportatore di rifiuti, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'infondatezza dell'assunto secondo il quale la mancata annotazione del peso della partita di rifiuto trasportato in fase di carico integrava gli estremi dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 3 della I. n. 689 del 1981, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, il totale affidamento operato dall'opponente al modello ministeriale in buona fede è sufficiente per escludere la responsabilità dello stesso per la condotta contestagli. Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 20224 3.2. La corte, quindi, ha osservato il ricorrente, avrebbe dovuto verificare esclusivamente la corrispondenza del formulario usato al modello ministeriale ed avrebbe così accertato che il modello in esame prevede la possibilità per l'operatore di scegliere alternativamente tra l'indicazione del peso dei rifiuti e la dicitura "peso da verificarsi a destino". 4.1. Il motivo è, per molti aspetti, inammissibile ed in ogni caso infondato. 4.2. Il ricorrente, in effetti, non si confronta realmente con la statuizione che ha impugnato: la quale, invero, ha, in sostanza, rigettato la doglianza che lo stesso aveva fondato sull'esimente della buona fede prevista dall'art. 3 della I. n. 689 del 1981 rilevando che l'opponente non aveva fornito in giudizio la prova, cui è onerato, dei relativi elementi costitutivi, e cioè del fatto, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare nello stesso la convinzione della suddetta liceità, oltre alla condizione che l'autore abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza. 4.3. E così facendo, la corte d'appello si è senz'altro attenuta al principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale l'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla I. n. 689 del 1981) assume rilievo solo in presenza di elementi positivi (alla cui prova l'opponente è onerato) idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile siccome determinato da un elemento positivo (del quale, tuttavia, non emerge in alcun modo, secondo l'apprezzamento in fatto insindacabilmente operato dalla corte, Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 _5 l'evidenza istruttoria, in difetto di deduzione di fatti decisivi non esaminati ancorché emergenti dagli atti del giudizio) idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza (Cass. n. 11012 del 2006; Cass. n. 23019 del 2009; Cass. n. 11977 del 2020). 4.4. D'altra parte, i formulari di identificazione rifiuti, contenuti nel d.m. n. 145 del 1998, prescrivono che le quantità dei rifiuti debbano essere sia indicate all'inizio del trasporto, sia verificate "a destino", specificando poi se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità, per cui risulta incompleto il documento che, come pretende il ricorrente, riporti la quantità dei rifiuti, alternativamente, alla partenza o all'arrivo, posto che il rigore formale della normativa ha la funzione di consentire un esatto controllo sulla natura e sulla quantità dei rifiuti trasportati e, così, di garantire una completa tracciabilità di tale attività (Cass. n. 34038 del 2019). Invero, a norma degli artt. 12, comma 3, e 15, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 22 del 1997, il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nel formulario di accompagnamento, la quantità (espressa in peso o misura) degli stessi, senza poterlo fare, in alternativa, solo all'arrivo, perché il combinato disposto delle citate disposizioni, tenuto conto della ratio delle medesime, implica la doppia misurazione senza che possa addotto, quale esimente, l'errore interpretativo scusabile sulle relative disposizioni di legge, in considerazione dei doveri di esatta conoscenza e di particolare informazione gravanti, per la specificità del settore, sugli operatori professionali in questione (Cass. n. 6707 del 2011; Cass. n. 23621 del 2006, la quale, per un verso, ha ritenuto che il produttore di rifiuti avviati allo smaltimento deve indicare, all'atto della partenza, nell'apposito formulario, la quantità degli stessi e la mancata indicazione Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022 L6 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa relativa alla violazione degli artt. 15 e 52 del d.lgs. n. 22 del 1997, e, per altro verso, che deve escludersi l'ignoranza inevitabile di tale precetto nei sensi di cui alla sentenza della Corte cost. n. 364 del 1988, applicabile in materia di sanzioni amministrative in base all'art. 3 della I. n. 689 del 1981, atteso che la colpa, come requisito sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo, è normalmente presunta e l'eventuale ignoranza della illiceità della condotta ovvero l'errore sulla liceità del fatto devono risultare inevitabili ed incolpevoli, secondo i canoni della normale diligenza, occorrendo, a tal fine, che siano stati indotti da elementi positivi esterni o da informazioni ed atti provenienti da soggetti qualificati e dovendosi tenere conto, in concreto, dei doveri di conoscenza del soggetto che adduca l'assenza di colpa, sul quale, in relazione all'attività professionalmente svolta, in un settore regolato da particolari prescrizioni di legge, come è senz'altro la produzione di determinate categorie di rifiuti, gravano obblighi specifici di informazione sicuramente maggiori dell'obbligo generico gravante sulla generalità dei cittadini). 5.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che potesse trovare applicazione la disposizione dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997 sul rilievo che la mancata produzione dei registri di carico non aveva consentito di verificare la veridicità dell'assunto della conformità delle risultanze di tali registri con quanto riscontrato a destino, senza, tuttavia, considerare che, al contrario, l'opponente aveva offerto in comunicazione, ai n. 4 e 5 del fascicolo di parte di primo Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 20227 grado, i formulari oggetto del verbale con le relative bolle di pesa nonché i registri di carico e scarico, il cui esame avrebbe consentito di accertare il corretto rispetto dell'iter operativo da parte dell'opponente. 5.2. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha escluso che potesse trovare applicazione la disposizione dell'art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 1997, senza, tuttavia, considerare che tale norma trova applicazione in tutti i casi in cui, come nella vicenda di specie, le indicazioni del formulario di trasporto siano formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge. L'indicazione nel formulario di trasporto, seppur espressa in metri cubi e non in kg o in I., corrisponde a quella contenuta nei registri di carico e scarico per cui la violazione, formalmente presente, è in concreto ininfluente. Peraltro, ha aggiunto il ricorrente, la polizia provinciale avrebbe dovuto tener conto che la condotta contestata, anche se posta in essere con più azioni, concerne, in realtà, un episodio sostanzialmente unico, e cioè la presunta irregolare compilazione dei formulari di trasporto al momento del carico, con la conseguenza che, in mancanza di disposizioni speciali contenute nel d.lgs. n. 22 del 1997, trova applicazione la norma prevista dall'art. 8 della I. n. 689 del 1981, e l'assoggettamento del trasgressore alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. 6.1. Il secondo motivo è inammissibile, con parziale assorbimento del terzo, che per il resto è parimenti inammissibile. Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 20228 6.2. L'errore che il ricorrente ha contestato alla sentenza impugnata è, in effetti, consistito nel fatto che, a suo dire, la corte d'appello, lì dove ha ritenuto che la mancata produzione dei registri di carico non aveva consentito di verificare la veridicità dell'assunto dell'appellante circa la conformità delle risultanze dei predetti registri con quanto riscontrato a destino, avrebbe, così facendo, trascurato di considerare che, al contrario, l'appellante aveva depositato i formulari oggetto del verbale con le relative bolle di pesa e i registri di carico e scarico. 6.3. Si tratta, tuttavia, di un errore (che, ove mai esistente, sarebbe) non di diritto ma di fatto e, come tale, idoneo, a norma dell'art. 395 n. 4 c.p.c., a costituire solo motivo di revocazione ordinaria della sentenza impugnata ma certo non di ricorso per cassazione avverso la stessa. Tale errore, infatti, si configura tutte le volte in cui il giudice incorre in una falsa percezione della realtà ovvero, come nel caso in esame, in una svista materiale che lo abbia, in ipotesi, indotto ad affermare oppure a supporre - l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali. 6.4. Quanto al resto, rileva la Corte che la sentenza impugnata non tratta in alcun modo della questione relativa all'applicazione dell'art. 8 della I. n. 689 del 1981. Ed è, invece, noto che, secondo il costante insegnamento di questa Corte (cfr. Cass. n. 20694 de12018; Cass. n. 15430 del 2018), qualora una determinata questione giuridica, che (come ' quella in esame) implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 20229 censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa: ciò che, nella specie, non risulta essere accaduto. 7. Il ricorso è, quindi, infondato e dev'essere, pertanto, respinto. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 9. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. P.Q.M10 Il Presidente L renzo Ori/la nDEPOSITATO ifi CANCELLENA Roma, 08 GIU2022 Ric. 2019 n. 31884, Sez. 2, CC del 13 marzo 2022
Sentenza Cassazione n. 18371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris