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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 46252/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame promossa nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale terza interessata, avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia aveva disposto il sequestro preventivo delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla predetta società in relazione al delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 posto in essere dall'indagata [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'incompetenza territoriale del igiudice della misura in favore del Tribunale di Viterbo, nella cui circoscrizione è il luogo di residenza dell'indagata [OSCURATO:PERSONA], ovvero del Tribunale di Roma, dove è avvenuto l'accertamento del reato, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Roma.

Per contro il Tribunale ha ritenuto competente il Tribunale di Civitavecchia individuando, quale luogo di consumazione del reato, la località (Manzania) dove ha sede l'ufficio della consulente fiscale dal quale furono inviati i modelli F24 relativi alle indebite compensazioni ascritte all'indagato; senonché, ad avviso del ricorrente, non vi sarebbero elementi a sostegno della tesi seguita del Tribunale, non risultando che i modelli F24 furono inviati telematicamente dallo studio della commercialista.

Per contro, la competenza territoriale deve essere individuata in capo all'a.g. di Viterbo, luogo in cui pacificamente risiede l'indagata, ovvero in quella di Roma, dove fu accertato il reato, posto che le attività successivamente eseguite dalla G.d.F. di Civitavecchia altro non sono che una mera prosecuzione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di Roma.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Evidenzia il difensore che il vincolo ablativo è stato apposto su beni della società, soggetto giuridico autonomo non coinvolto nella vicenda giudiziaria in esame.

Il Tribunale avrebbe errato laddove ha ritenuto che la Marchetti fosse titolare di una semplice delega ad operare sul conto corrente della società attinta dal provvedimento ablatorio, quale circostanza indicativa di una necessaria interposizione fittizia.

Aggiunge il difensore che la rappresentanza e il potere di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da parte dell'amministratore presuppone ovviamente il potere di operare sul conto corrente della società, in assenza del quale nessuna attività finanziaria potrebbe essere eseguita.

Aggiunge il difensore che sarebbe stato onere dell'accusa - e della società, come preteso dal Tribunale - dimostrare l'eventuale "distorsione" della gestione del conto corrente da parte dell'amministratore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 8 d.igs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo d.lgs.

Ai sensi del comma 1, "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato".

Il comma 2 stabilisce che "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il dcmicilio fiscale.

Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato".

Infine, ai sensi del comma 3, "nel caso previsto dal comrna 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale".

Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato.

Si osserva, inoltre, che è errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 dl 2000, che, come detto, fa unicamente salvo l'art. 8 cod. proc. pen. 3.

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, non può trovare applicazione la regola contemplata dal comma 2 per l'evidente ragione che il delitto in esame (art. 10-quater) non è tra quelli "previsti dal capo I del titolo II", essendo collocato nel capo

II. Allo stesso modo, non è applicabile la regola del comma 2 che si riferisce espressamente al "caso previsto dal comma 3 dell'articolo 8'', ossia al delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.Il Tribunale ha perciò ritenuto applicabile l'art. 8 cod. proc, pen., che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato, ossia, nella specie, in Manzania, presso lo studio della professionista intermediaria che aveva trasmesso i modelli F24, come emerge dalle informative redatte dalla G.d.F. di Ladispoli.

A fronte di tale motivazione, che è immune da violazioni di legge, il ricorrente contesta, in maniera assertiva, i dati probatori, il che non è consentito in questa sede.

4. Il Tribunale, in ogni caso, ha osservato che, quand'anche non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen., alla medesima conclusione si perviene facendo applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2001, che individua, come criterio determinativo della competenza territoriale, il luogo di accertamento del reato.

4.1. Il Tribunale, al proposito, ha richiamato il principio, qui da confermare, secondo cui la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una Effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Starace, Rv. 260992), giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732), risolvendosi altrimenti l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa.

4.2. In applicazione di tale principio, il Tribunale ha osservato che, sebbene la documentazione fosse stata materialmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Roma, nondimeno i fatti sono stati compiutamente valutati - e quindi accertati - dalla G.d.F. di Ladispoli, che, all'esito della compiuta disamina dell'indicata documentazione e dello svolgimento di ulteriori ed articolate al:tività investigative, ha redatto le informative di reato.

5. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono.

6. Il Tribunale ha confermato il sequestro per equivalente sulla base della disponibilità, in capo alla Marchetti - indagata per il delitto ex art 10-quater d.l.gs. n. 74 del 2000 - del conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA]: s.r.I., società di cui 11- l'indagata è legale rappresentate, desunta dalla mera legittirnazione ad operare sul predetto conto derivante dalla delega di cui la stessa indagata risulta titolare, senza che costei abbia fornito elementi da cui desumere che detta delega presenti limitazioni inerenti all'esercizio della carica rivestita, come affermato da questa Sezione con la sentenza n. 23046 del 2020.

7. Si tratta di una motivazione giuridicamente errata.

7.1. Si evidenzia, in primo luogo, la non pertinenza della sentenza indicata dal Tribunale — ossia Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, dep. 29/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 -, la quale, nell'affermare il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, si riferiva alla del tutto diversa ipotesi di sequestro somme giacenti su un conto corrente intestato non a una società, di cui l'indagato era amministratore, bensì a una persona fisica, che, in quel caso, infatti, era il padre dell'indagato, il quale aveva rilasciato al figlio una delega ad operare sul conto senza limitazione alcuna.

7.2. Ciò chiarito è costante l'affermazione secondo cui la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (da ultimo, Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 28/04/2020, Cattaneo, Rv. 279377).

Tale principio va senz'altro ribadito anche in questa sede, ma con la precisazione che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della "disponibilità".

L'amministratore della società, infatti, è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua "disponibilità" essendone lui, appunto, un mero gestore.

7.3. Come affermato da questa Corte, la "disponibilità", che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 27702).

Di conseguenza, deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, per verificare l'esistenza di eventuali limiti; tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario accertare — e il relativo onere grava evidentemente sulla pubblica accusa - la presenza di elementi che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato per finalità estranee alla gestione della società.

In altri termini, occorre individuare specifici elementi da cui logicamente desumere che, attraverso la delega, il soggetto indagato, nella veste di amministratore di una società estranea agli illeciti penali in contestazione, abbia di fatto esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare dei rapporti bancari per finalità del tutto estranee alla normale attività gestionale della società, come, ad esempio, prelevando somme da utilizzare per fini personali, ovvero disponendo di somme a favore di soggetti estranei all'ambito di attività della società, o, ancora, eseguendo operazioni avulse dal perseguimento dell'oggetto sociale.

8. Nella vicenda in esame, il Tribunale del riesame ha obliterato i rapporti tra la società e l'indagata e le modalità di gestione, da parte di quest'ultima, delle somme depositate sul conto corrente della società: elementi che, invece, devono essere scandagliati per verificare la sussistenza dei presupposti del sequestro per equivalente delle somme giacenti sul conto corrente di una società estranea al reato, il cui legale rappresentante sia indagato per reati di natura fiscale.

9. Il provvedimento deve pertanto essere annullato, con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame, per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.MI.

Annulla l'o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame promossa nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., quale terza interessata, avverso il decreto con cui il G.i.p. del Tribunale di Civitavecchia aveva disposto il sequestro preventivo delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla predetta società in relazione al delitto di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000 posto in essere dall'indagata [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'incompetenza territoriale del igiudice della misura in favore del Tribunale di Viterbo, nella cui circoscrizione è il luogo di residenza dell'indagata [OSCURATO:PERSONA], ovvero del Tribunale di Roma, dove è avvenuto l'accertamento del reato, da parte dell'Agenzia delle Entrate di Roma. Per contro il Tribunale ha ritenuto competente il Tribunale di Civitavecchia individuando, quale luogo di consumazione del reato, la località (Manzania) dove ha sede l'ufficio della consulente fiscale dal quale furono inviati i modelli F24 relativi alle indebite compensazioni ascritte all'indagato; senonché, ad avviso del ricorrente, non vi sarebbero elementi a sostegno della tesi seguita del Tribunale, non risultando che i modelli F24 furono inviati telematicamente dallo studio della commercialista. Per contro, la competenza territoriale deve essere individuata in capo all'a.g. di Viterbo, luogo in cui pacificamente risiede l'indagata, ovvero in quella di Roma, dove fu accertato il reato, posto che le attività successivamente eseguite dalla G.d.F. di Civitavecchia altro non sono che una mera prosecuzione degli accertamenti compiuti dall'Agenzia delle Entrate di Roma. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Evidenzia il difensore che il vincolo ablativo è stato apposto su beni della società, soggetto giuridico autonomo non coinvolto nella vicenda giudiziaria in esame. Il Tribunale avrebbe errato laddove ha ritenuto che la Marchetti fosse titolare di una semplice delega ad operare sul conto corrente della società attinta dal provvedimento ablatorio, quale circostanza indicativa di una necessaria interposizione fittizia. Aggiunge il difensore che la rappresentanza e il potere di compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione da parte dell'amministratore presuppone ovviamente il potere di operare sul conto corrente della società, in assenza del quale nessuna attività finanziaria potrebbe essere eseguita. Aggiunge il difensore che sarebbe stato onere dell'accusa - e della società, come preteso dal Tribunale - dimostrare l'eventuale "distorsione" della gestione del conto corrente da parte dell'amministratore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'art. 8 d.igs. n. 74 del 2000 prevede regole specifiche per la competenza territoriale dei delitti contemplati nel medesimo d.lgs. Ai sensi del comma 1, "Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Il comma 2 stabilisce che "Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il dcmicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato". Infine, ai sensi del comma 3, "nel caso previsto dal comrna 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale". Orbene, come emerge dal chiaro dato letterale, trovano applicazione, in prima battuta, le regole fissate, rispettivamente nel comma 2 e nel comma 3, quindi i criteri stabiliti dal comma 1, ossia le regole generali prevista dall'art. 8 cod. proc. pen. e, infine, il luogo di accertamento del reato. Si osserva, inoltre, che è errata la prospettazione difensiva, che attribuisce rilevanza al luogo di residenza dell'indagato, posto che tale regola è espressamente contemplata dall'art. 9 cod. proc. pen., il quale non è richiamato dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 dl 2000, che, come detto, fa unicamente salvo l'art. 8 cod. proc. pen. 3. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, non può trovare applicazione la regola contemplata dal comma 2 per l'evidente ragione che il delitto in esame (art. 10-quater) non è tra quelli "previsti dal capo I del titolo II", essendo collocato nel capo II. Allo stesso modo, non è applicabile la regola del comma 2 che si riferisce espressamente al "caso previsto dal comma 3 dell'articolo 8'', ossia al delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.Il Tribunale ha perciò ritenuto applicabile l'art. 8 cod. proc, pen., che radica la competenza territoriale in relazione al luogo di consumazione del reato, ossia, nella specie, in Manzania, presso lo studio della professionista intermediaria che aveva trasmesso i modelli F24, come emerge dalle informative redatte dalla G.d.F. di Ladispoli. A fronte di tale motivazione, che è immune da violazioni di legge, il ricorrente contesta, in maniera assertiva, i dati probatori, il che non è consentito in questa sede. 4. Il Tribunale, in ogni caso, ha osservato che, quand'anche non possa trovare applicazione l'art. 8 cod. proc. pen., alla medesima conclusione si perviene facendo applicazione del criterio residuale previsto dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2001, che individua, come criterio determinativo della competenza territoriale, il luogo di accertamento del reato. 4.1. Il Tribunale, al proposito, ha richiamato il principio, qui da confermare, secondo cui la competenza per territorio prevista dall'art. 18 della legge n. 74 del 2000 per i reati tributari va determinata nel "luogo dell'accertamento", da individuarsi nella sede dell'Ufficio in cui è stata compiuta una Effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante a tal fine il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, dep. 16/10/2014, Starace, Rv. 260992), giacché solo il loro concreto apprezzamento è in grado di determinare l'accertamento del reato (Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732), risolvendosi altrimenti l'acquisizione della documentazione in un'attività materiale e meccanica laddove, affinché un reato sia accertato, è necessaria un'attività valutativa e delibativa. 4.2. In applicazione di tale principio, il Tribunale ha osservato che, sebbene la documentazione fosse stata materialmente acquisita dall'Agenzia delle Entrate di Roma, nondimeno i fatti sono stati compiutamente valutati - e quindi accertati - dalla G.d.F. di Ladispoli, che, all'esito della compiuta disamina dell'indicata documentazione e dello svolgimento di ulteriori ed articolate al:tività investigative, ha redatto le informative di reato. 5. Il secondo motivo è fondato nei termini che seguono. 6. Il Tribunale ha confermato il sequestro per equivalente sulla base della disponibilità, in capo alla Marchetti - indagata per il delitto ex art 10-quater d.l.gs. n. 74 del 2000 - del conto corrente intestato alla [OSCURATO:PERSONA]: s.r.I., società di cui 11- l'indagata è legale rappresentate, desunta dalla mera legittirnazione ad operare sul predetto conto derivante dalla delega di cui la stessa indagata risulta titolare, senza che costei abbia fornito elementi da cui desumere che detta delega presenti limitazioni inerenti all'esercizio della carica rivestita, come affermato da questa Sezione con la sentenza n. 23046 del 2020. 7. Si tratta di una motivazione giuridicamente errata. 7.1. Si evidenzia, in primo luogo, la non pertinenza della sentenza indicata dal Tribunale — ossia Sez. 3, n. 23046 del 09/07/2020, dep. 29/07/2020, Cavinato, Rv. 279821 -, la quale, nell'affermare il principio secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la delega ad operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni, è sufficiente a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate, si riferiva alla del tutto diversa ipotesi di sequestro somme giacenti su un conto corrente intestato non a una società, di cui l'indagato era amministratore, bensì a una persona fisica, che, in quel caso, infatti, era il padre dell'indagato, il quale aveva rilasciato al figlio una delega ad operare sul conto senza limitazione alcuna. 7.2. Ciò chiarito è costante l'affermazione secondo cui la titolarità di una delega ad operare incondizionatamente su un conto corrente bancario intestato ad altri configura l'ipotesi di "disponibilità" richiesta dall'art. 322-ter cod. pen. ai fini dell'ammissibilità del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente (da ultimo, Sez. 3, n. 13130 del 19/11/2019, dep. 28/04/2020, Cattaneo, Rv. 279377). Tale principio va senz'altro ribadito anche in questa sede, ma con la precisazione che se il denaro è della persona giuridica di cui la persona fisica è amministratore è necessario verificare la sussistenza di altri elementi che convincano della "disponibilità". L'amministratore della società, infatti, è evidentemente abilitato ad operare sul conto nell'ambito dei suoi obblighi contrattuali con la persona giuridica, con la conseguenza che il saldo non è tecnicamente nella sua "disponibilità" essendone lui, appunto, un mero gestore. 7.3. Come affermato da questa Corte, la "disponibilità", che consiste nella relazione della signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato, può essere desunta anche dalla titolarità di una delega ad operare su conti correnti o altri rapporti bancari, sebbene la delega non possa ritenersi da sola elemento dimostrativo del potere di esercitare in autonomia le facoltà del proprietario o del possessore delle somme, non foss'altro che per l'esistenza del negozio di mandato che implica il dovere di rendere conto dell'attività svolta al delegante (Sez. 2, n. 29692 del 28/05/2019, Tognola, Rv. 27702). Di conseguenza, deve sempre esaminarsi il contenuto della delega, per verificare l'esistenza di eventuali limiti; tuttavia, anche laddove non vi siano limiti, è pur sempre necessario accertare — e il relativo onere grava evidentemente sulla pubblica accusa - la presenza di elementi che possano fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità, circa la disponibilità delle somme da parte del delegato per finalità estranee alla gestione della società. In altri termini, occorre individuare specifici elementi da cui logicamente desumere che, attraverso la delega, il soggetto indagato, nella veste di amministratore di una società estranea agli illeciti penali in contestazione, abbia di fatto esercitato poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare dei rapporti bancari per finalità del tutto estranee alla normale attività gestionale della società, come, ad esempio, prelevando somme da utilizzare per fini personali, ovvero disponendo di somme a favore di soggetti estranei all'ambito di attività della società, o, ancora, eseguendo operazioni avulse dal perseguimento dell'oggetto sociale. 8. Nella vicenda in esame, il Tribunale del riesame ha obliterato i rapporti tra la società e l'indagata e le modalità di gestione, da parte di quest'ultima, delle somme depositate sul conto corrente della società: elementi che, invece, devono essere scandagliati per verificare la sussistenza dei presupposti del sequestro per equivalente delle somme giacenti sul conto corrente di una società estranea al reato, il cui legale rappresentante sia indagato per reati di natura fiscale. 9. Il provvedimento deve pertanto essere annullato, con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame, per nuovo giudizio sul punto. P.Q.MI. Annulla l'o
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