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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1986

ECLI:EU:C:1986:431
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61985C0426

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]

del 13 novembre 1986 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, Con contratto scritto, in data 23 dicembre 1971 ed espressamente retto dal diritto belga, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a preparare per la [OSCURATO:PERSONA] uno studio intitolato « Catalogue, analyse et exploitation des positions des pays de l'Est pour une coopération économique en Europe ».

Il compenso pattuito era di 100000 BFR, pagabili dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione di 1/3 alla firma del contratto, 1/3 alla presentazione di una relazione sull'andamento dei lavori alla data del 31 marzo 1972 e 1/3 alla ricezione della relazione finale, che doveva essere presentata il 30 giugno 1972.

In forza dell'art. 7, paragrafo 1 del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva recedere dal contratto per inadempimento o per adempimento carente imputabile allo [OSCURATO:PERSONA].

Era stabilito che se, dopo la messa in mora dello [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] mediante lettera raccomandata, alla quale non avesse fatto seguito l'adempimento entro 30 giorni, la [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato di valersi del diritto di recesso, il contratto si sarebbe risolto automaticamente, salvo restando il diritto al risarcimento per inadempimento.

L'art. 8 stabiliva che la Corte di giustizia delle Comunità europee era competente in via esclusiva per tutte le controversie relative all'adempimento del contratto.

Il 7 gennaio 1972, dopo la firma del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] versava allo [OSCURATO:PERSONA] 33000 BFR.

Tuttavia, né la relazione sull'andamento dei lavori né lo studio venivano consegnati entro il termine.

Con raccomandata 27 ottobre 1972 la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 7 del contratto, fissava allo [OSCURATO:PERSONA] un termine di 30 giorni per consegnare lo studio, in mancanza di che avrebbe receduto dal contratto.

La risposta era che egli avrebbe voluto spiegare i gravi motivi del ritardo, ma, non avendo egli risposto all'invito di fissare un appuntamento a questo scopo, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 21 dicembre 1972, a norma dell'art. 7 del contratto, recedeva dallo stesso e chiedeva allo [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dei 33000 BFR che gli erano stati versati.

Egli non restituiva la somma.

A norma dell'art. 8 del contratto e dell'art. 181 del trattato CEE, la [OSCURATO:PERSONA] ora chiede alla Corte di condannare lo [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di 33000 BFR, con gli interessi al tasso legale vigente nel Belgio a partire dal 7 gennaio 1972, assumendo che la risoluzione del contratto doveva attribuirsi unicamente all'inadempimento dello [OSCURATO:PERSONA].

È evidente che lo [OSCURATO:PERSONA] non ha preparato lo studio e non ha cercato di giustificare l'inadempimento.

Egli sostiene tuttavia che c'era un accordo successivo, secondo il quale egli avrebbe fornito un bollettino bisettimanale e un supplemento mensile intitolato « East-West » come rifusione dei 33000 BFR, pare sostenga, come adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Egli sostiene che questa pubblicazione è stata fornita dal 1974 al 1978 gratuitamente.

Il valore delle copie fornite ammontava a 65000 BFR, cosicché egli non solo avrebbe estinto il debito, ma per di più rimarrebbe creditore di 32000 BFR, per il prezzo delle merci fornite. [OSCURATO:PERSONA] svolge due argomenti preliminari.

Sostiene in primo luogo che l'editore del bollettino, la « East-West sprl, è un soggetto distinto, anche se lo [OSCURATO:PERSONA] non era azionista.

Di conseguenza, la prestazione di questa società non poteva giuridicamente considerarsi una compensazione da parte del convenuto.

Respingo questo argomento.

Non vedo perché, giuridicamente, lo [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe impegnarsi a fornire personalmente il bollettino o a procurarne la fornitura da parte della società come adempimento della sua obbligazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda riconvenzionale è irricevibile, in quanto non rientra nell'art. 8 del contratto.

In definitiva la Corte non sarebbe competente a norma dell'art. 181 del trattato.

Per quel che mi riguarda non accetto nemmeno quest'argomento.

Mi pare che l'eccepire che l'obbligazione contrattuale era stata adempiuta in forza di un accordo successivo costituisce una « controversia relativa all'adempimento del contratto ».

Rimane da vedere se questo patto successivo esiste realmente. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che in merito vi era stato un accordo orale con il sig. [OSCURATO:PERSONA] della DG I nel novembre 1973.

Egli cita una lettera scritta al sig. [OSCURATO:PERSONA] il 20 dicembre 1973, nella quale si dichiara: « In seguito al nostro accordo del novembre scorso, Le invio 2 recenti copie di « East-West (bollettino quindicinale) ed il suo supplemento mensile ».

Il 21 dicembre il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva immediatamente a questa lettera.

Egli accusava ricevuta della pubblicazione, ma continuava: «Tuttavia devo insistere sul fatto che tra noi non vi è mai stato accordo. » Egli aggiunge una frase singolare: « [OSCURATO:PERSONA] informerò appena possibile se ci sono notizie che La riguardano ».

Nel controricorso si sostiene che l'accordo è stato in seguito confermato in un successivo incontro e che le pubblicazioni sono state inviate.

Non si forniscono dettagli circa la data alla quale questo incontro si presume sia avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] ammette di aver ricevuto i bollettini e i supplementi durante il periodo in questione.

Le pubblicazioni tuttavia, fino al 1977, pervenivano tramite una ditta nota come Office international de librerie, di Bruxelles, e dal 1978 direttamente dalla « East-West ». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che queste copie venivano spedite alla biblioteca della [OSCURATO:PERSONA] in abbonamento ed erano pagate.

Nella replica si forniscono particolari circa i pagamenti annuali della biblioteca ai due fornitori.

Il convenuto non ha depositato la controreplica nella presente causa, cosicché questi dati non sono contestati.

Naturalmente è possibile che una copia in più sia stata fornita dallo [OSCURATO:PERSONA], o per sua iniziativa, oltre a quelle acquistate dalla biblioteca.

Per quanto mi riguarda, però, non esito a concludere che il suo assunto non è corroborato da prove.

L'importo in questione, 33000 BFR, non è trascurabile e se l'accordo fosse stato di mandare le copie per estinguere il debito, egli lo avrebbe specificato nella lettera del 20 dicembre del 1973 o, quanto meno, in risposta alla lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 1973.

In effetti, egli non ha risposto affatto.

Per di più egli non ha prodotto nulla per provare di aver inviato delle copie in aggiunta a quelle acquistate dalla biblioteca della [OSCURATO:PERSONA].

La domanda riconvenzionale per 32000 BFR in ogni modo si rivela inconsistente, giacché egli sostiene che queste copie erano state tutte inviate per estinguere il debito.

Non ha prodotto alcuna richiesta successiva di pagamento o prova di accordo per l'invio di copie a pagamento.

A mio giudizio, la pretesa non è stata corroborata e la domanda riconvenzionale dovrebbe essere respinta.

Si deve osservare che il contratto in questione è stato disdetto nel dicembre del 1972.

L'azione è stata esperita nel dicembre del 1985, 13 anni dopo.

Nel diritto belga il termine di prescrizione è di 30 anni.

Anche se quindi l'azione non è prescritta resta da domandarsi se sia equo liquidare gli interessi, come è stato chiesto, per l'intero periodo dalla data del pagamento (7 gennaio 1972), alla data del rimborso.

In un caso del genere, secondo il diritto belga, gli interessi pare possano venir liquidati dalla data della prescritta messa in mora: artt. 1142 e 1146 del codice civile belga.

Ricordo che questa norma è stata applicata dalla Corte nella sentenza del 13 novembre 1986 (causa 220/85, Fadex NV/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1986, pag. 3387 ) che pure verteva su una lite retta dal diritto belga.

Nel presente caso l'art. 7, paragrafo 1 del contratto specifica chiaramente la forma della messa in mora e la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto questa disposizione inviando la raccomandata del 27 ottobre 1972, che dava allo [OSCURATO:PERSONA] 30 giorni di tempo per adempiere.

Mi pare che ciò costituisca una corretta « messa in mora » secondo il diritto belga ed a norma del contratto.

Gli interessi possono quindi essere liquidati dalla fine del termine di 30 giorni che inizia dalla data della lettera prescritta dall'art. 7 del contratto, vale a dire dal 27 novembre 1972, ma non dalla data precedente indicata dalla [OSCURATO:PERSONA].

La liquidazione degli interessi è comunque una questione discrezionale.

Nella presente causa ci sono stati ritardi inspiegabili da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Ad esempio la vicenda pare sia caduta nel dimenticatoio dal 1973 al 1979.

L'azione avrebbe potuto venire esperita molto prima.

Mi pare ragionevole ed equo liquidare gli interessi non per l'intero periodo, ma per il periodo ragionevolmente necessario per comporre la vertenza in via amichevole e per preparare la causa e per quanto riguarda il periodo dalla data della domanda, 13 dicembre 1985, e la data della sentenza.

Tenendo conto di questi fatti, una decisione ragionevole, a mio parere, terrebbe conto di due anni al tasso che, se non erro, è quello legale corrente, vale a dire il 10%.

Se non erro, la prassi generalmente seguita dai tribunali belgi, in casi di questo genere, non è quella di liquidare separatamente gli interessi, ma di liquidare una somma complessiva che comprenda risarcimento ed interessi, « dommages et intérêts », come recita l'art. 1142 del codice civile.

Secondo questa prassi, sarebbe corretto indicare un'unica somma comprensiva dell'importo preteso nonché dell'importo corrispondente agli interessi, che io arrotonderei complessivamente a 40000 BFR.

Questa liquidazione dei « dommages et intérêts », a mio parere, dovrebbe dare interessi dalla data della sentenza alla data dell'effettivo pagamento.

Di conseguenza, secondo me, lo [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di 40000 BFR per gli interessi, al tasso legale vigente nel Belgio, dalla data della sentenza alla data del pagamento e dovrebbe pure rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente causa. ( *1 ) Traduzione dall'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61985C0426 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] del 13 novembre 1986 ( *1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici, Con contratto scritto, in data 23 dicembre 1971 ed espressamente retto dal diritto belga, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a preparare per la [OSCURATO:PERSONA] uno studio intitolato « Catalogue, analyse et exploitation des positions des pays de l'Est pour une coopération économique en Europe ». Il compenso pattuito era di 100000 BFR, pagabili dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione di 1/3 alla firma del contratto, 1/3 alla presentazione di una relazione sull'andamento dei lavori alla data del 31 marzo 1972 e 1/3 alla ricezione della relazione finale, che doveva essere presentata il 30 giugno 1972. In forza dell'art. 7, paragrafo 1 del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva recedere dal contratto per inadempimento o per adempimento carente imputabile allo [OSCURATO:PERSONA]. Era stabilito che se, dopo la messa in mora dello [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] mediante lettera raccomandata, alla quale non avesse fatto seguito l'adempimento entro 30 giorni, la [OSCURATO:PERSONA] avesse dichiarato di valersi del diritto di recesso, il contratto si sarebbe risolto automaticamente, salvo restando il diritto al risarcimento per inadempimento. L'art. 8 stabiliva che la Corte di giustizia delle Comunità europee era competente in via esclusiva per tutte le controversie relative all'adempimento del contratto. Il 7 gennaio 1972, dopo la firma del contratto, la [OSCURATO:PERSONA] versava allo [OSCURATO:PERSONA] 33000 BFR. Tuttavia, né la relazione sull'andamento dei lavori né lo studio venivano consegnati entro il termine. Con raccomandata 27 ottobre 1972 la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 7 del contratto, fissava allo [OSCURATO:PERSONA] un termine di 30 giorni per consegnare lo studio, in mancanza di che avrebbe receduto dal contratto. La risposta era che egli avrebbe voluto spiegare i gravi motivi del ritardo, ma, non avendo egli risposto all'invito di fissare un appuntamento a questo scopo, la [OSCURATO:PERSONA], con lettera 21 dicembre 1972, a norma dell'art. 7 del contratto, recedeva dallo stesso e chiedeva allo [OSCURATO:PERSONA] la restituzione dei 33000 BFR che gli erano stati versati. Egli non restituiva la somma. A norma dell'art. 8 del contratto e dell'art. 181 del trattato CEE, la [OSCURATO:PERSONA] ora chiede alla Corte di condannare lo [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di 33000 BFR, con gli interessi al tasso legale vigente nel Belgio a partire dal 7 gennaio 1972, assumendo che la risoluzione del contratto doveva attribuirsi unicamente all'inadempimento dello [OSCURATO:PERSONA]. È evidente che lo [OSCURATO:PERSONA] non ha preparato lo studio e non ha cercato di giustificare l'inadempimento. Egli sostiene tuttavia che c'era un accordo successivo, secondo il quale egli avrebbe fornito un bollettino bisettimanale e un supplemento mensile intitolato « East-West » come rifusione dei 33000 BFR, pare sostenga, come adempimento delle obbligazioni contrattuali. Egli sostiene che questa pubblicazione è stata fornita dal 1974 al 1978 gratuitamente. Il valore delle copie fornite ammontava a 65000 BFR, cosicché egli non solo avrebbe estinto il debito, ma per di più rimarrebbe creditore di 32000 BFR, per il prezzo delle merci fornite. [OSCURATO:PERSONA] svolge due argomenti preliminari. Sostiene in primo luogo che l'editore del bollettino, la « East-West sprl, è un soggetto distinto, anche se lo [OSCURATO:PERSONA] non era azionista. Di conseguenza, la prestazione di questa società non poteva giuridicamente considerarsi una compensazione da parte del convenuto. Respingo questo argomento. Non vedo perché, giuridicamente, lo [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe impegnarsi a fornire personalmente il bollettino o a procurarne la fornitura da parte della società come adempimento della sua obbligazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda riconvenzionale è irricevibile, in quanto non rientra nell'art. 8 del contratto. In definitiva la Corte non sarebbe competente a norma dell'art. 181 del trattato. Per quel che mi riguarda non accetto nemmeno quest'argomento. Mi pare che l'eccepire che l'obbligazione contrattuale era stata adempiuta in forza di un accordo successivo costituisce una « controversia relativa all'adempimento del contratto ». Rimane da vedere se questo patto successivo esiste realmente. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che in merito vi era stato un accordo orale con il sig. [OSCURATO:PERSONA] della DG I nel novembre 1973. Egli cita una lettera scritta al sig. [OSCURATO:PERSONA] il 20 dicembre 1973, nella quale si dichiara: « In seguito al nostro accordo del novembre scorso, Le invio 2 recenti copie di « East-West (bollettino quindicinale) ed il suo supplemento mensile ». Il 21 dicembre il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva immediatamente a questa lettera. Egli accusava ricevuta della pubblicazione, ma continuava: «Tuttavia devo insistere sul fatto che tra noi non vi è mai stato accordo. » Egli aggiunge una frase singolare: « [OSCURATO:PERSONA] informerò appena possibile se ci sono notizie che La riguardano ». Nel controricorso si sostiene che l'accordo è stato in seguito confermato in un successivo incontro e che le pubblicazioni sono state inviate. Non si forniscono dettagli circa la data alla quale questo incontro si presume sia avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] ammette di aver ricevuto i bollettini e i supplementi durante il periodo in questione. Le pubblicazioni tuttavia, fino al 1977, pervenivano tramite una ditta nota come Office international de librerie, di Bruxelles, e dal 1978 direttamente dalla « East-West ». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che queste copie venivano spedite alla biblioteca della [OSCURATO:PERSONA] in abbonamento ed erano pagate. Nella replica si forniscono particolari circa i pagamenti annuali della biblioteca ai due fornitori. Il convenuto non ha depositato la controreplica nella presente causa, cosicché questi dati non sono contestati. Naturalmente è possibile che una copia in più sia stata fornita dallo [OSCURATO:PERSONA], o per sua iniziativa, oltre a quelle acquistate dalla biblioteca. Per quanto mi riguarda, però, non esito a concludere che il suo assunto non è corroborato da prove. L'importo in questione, 33000 BFR, non è trascurabile e se l'accordo fosse stato di mandare le copie per estinguere il debito, egli lo avrebbe specificato nella lettera del 20 dicembre del 1973 o, quanto meno, in risposta alla lettera del sig. [OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 1973. In effetti, egli non ha risposto affatto. Per di più egli non ha prodotto nulla per provare di aver inviato delle copie in aggiunta a quelle acquistate dalla biblioteca della [OSCURATO:PERSONA]. La domanda riconvenzionale per 32000 BFR in ogni modo si rivela inconsistente, giacché egli sostiene che queste copie erano state tutte inviate per estinguere il debito. Non ha prodotto alcuna richiesta successiva di pagamento o prova di accordo per l'invio di copie a pagamento. A mio giudizio, la pretesa non è stata corroborata e la domanda riconvenzionale dovrebbe essere respinta. Si deve osservare che il contratto in questione è stato disdetto nel dicembre del 1972. L'azione è stata esperita nel dicembre del 1985, 13 anni dopo. Nel diritto belga il termine di prescrizione è di 30 anni. Anche se quindi l'azione non è prescritta resta da domandarsi se sia equo liquidare gli interessi, come è stato chiesto, per l'intero periodo dalla data del pagamento (7 gennaio 1972), alla data del rimborso. In un caso del genere, secondo il diritto belga, gli interessi pare possano venir liquidati dalla data della prescritta messa in mora: artt. 1142 e 1146 del codice civile belga. Ricordo che questa norma è stata applicata dalla Corte nella sentenza del 13 novembre 1986 (causa 220/85, Fadex NV/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 1986, pag. 3387 ) che pure verteva su una lite retta dal diritto belga. Nel presente caso l'art. 7, paragrafo 1 del contratto specifica chiaramente la forma della messa in mora e la [OSCURATO:PERSONA] ha assunto questa disposizione inviando la raccomandata del 27 ottobre 1972, che dava allo [OSCURATO:PERSONA] 30 giorni di tempo per adempiere. Mi pare che ciò costituisca una corretta « messa in mora » secondo il diritto belga ed a norma del contratto. Gli interessi possono quindi essere liquidati dalla fine del termine di 30 giorni che inizia dalla data della lettera prescritta dall'art. 7 del contratto, vale a dire dal 27 novembre 1972, ma non dalla data precedente indicata dalla [OSCURATO:PERSONA]. La liquidazione degli interessi è comunque una questione discrezionale. Nella presente causa ci sono stati ritardi inspiegabili da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Ad esempio la vicenda pare sia caduta nel dimenticatoio dal 1973 al 1979. L'azione avrebbe potuto venire esperita molto prima. Mi pare ragionevole ed equo liquidare gli interessi non per l'intero periodo, ma per il periodo ragionevolmente necessario per comporre la vertenza in via amichevole e per preparare la causa e per quanto riguarda il periodo dalla data della domanda, 13 dicembre 1985, e la data della sentenza. Tenendo conto di questi fatti, una decisione ragionevole, a mio parere, terrebbe conto di due anni al tasso che, se non erro, è quello legale corrente, vale a dire il 10%. Se non erro, la prassi generalmente seguita dai tribunali belgi, in casi di questo genere, non è quella di liquidare separatamente gli interessi, ma di liquidare una somma complessiva che comprenda risarcimento ed interessi, « dommages et intérêts », come recita l'art. 1142 del codice civile. Secondo questa prassi, sarebbe corretto indicare un'unica somma comprensiva dell'importo preteso nonché dell'importo corrispondente agli interessi, che io arrotonderei complessivamente a 40000 BFR. Questa liquidazione dei « dommages et intérêts », a mio parere, dovrebbe dare interessi dalla data della sentenza alla data dell'effettivo pagamento. Di conseguenza, secondo me, lo [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe pagare alla [OSCURATO:PERSONA] la somma di 40000 BFR per gli interessi, al tasso legale vigente nel Belgio, dalla data della sentenza alla data del pagamento e dovrebbe pure rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] le spese della presente causa. ( *1 ) Traduzione dall'inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1986 — Fons Iuris — Fons Iuris