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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 17627/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 1° dicembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 2.400,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.

L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità non essendo stata accertata la recidiva nel biennio, in assenza della quale il fatto integra un mero illecito amministrativo.

Considerato che, come risulta dalla sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato elevato un provvedimento di accertamento di analoga violazione in data 5 febbraio 2019, divenuto definitivo in quanto contro quel provvedimento non è stato proposto ricorso.

Rilevato che l'esistenza di un tale provvedimento definitivo è stata provata per testi e la difesa si limita a contestare genericamente l'addebito, senza apportare elementi utili a smentire il dato della definitività dell'accertamento; Rilevato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 1° dicembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 2.400,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285. L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità non essendo stata accertata la recidiva nel biennio, in assenza della quale il fatto integra un mero illecito amministrativo. Considerato che, come risulta dalla sentenza impugnata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stato elevato un provvedimento di accertamento di analoga violazione in data 5 febbraio 2019, divenuto definitivo in quanto contro quel provvedimento non è stato proposto ricorso. Rilevato che l'esistenza di un tale provvedimento definitivo è stata provata per testi e la difesa si limita a contestare genericamente l'addebito, senza apportare elementi utili a smentire il dato della definitività dell'accertamento; Rilevato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 17627/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris