CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 01639/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso proponga un argomento inammissibile, in quanto manifestamente non pertinente rispetto al contenuto della sentenza impugnata, atteso che esso si limita a sostenere che il fatto attribuito all'imputato avrebbe dovuto essere qualificato non come incendio, ma come tentativo di incendio, che, però, è esattamente ciò che ha fatto la sentenza impugnata che ha confermato quella di primo grado in cui il reato era già stato qualificato come tentativo di incendio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente