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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 08036/2023

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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11154/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 82°11 D423U), rappresentato e difes o, giusta procura in calce all’atto di costituzione del nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, Lar go dei Lombardi n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore “pro-tempore”, rappresentata e difesa Oggetto: Patrocinio spese dello Stato –Revoca – Presupposti dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura generale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – Avverso il Provvedimento di rigetto del 9 marzo 2018, notificato il 19 marzo 2018, non numerato, emesso dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Siena.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - c on atto del 3 marzo 2017 , la Commissione per il Patrocinio alle spese dello Stato presso la C.T.P. di Siena ammetteva [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del gratuito patrocinio, provvedimento che, a seguito di successiva istanza dell’Agenzia delle Entrate di Siena, veniva revocato in ragione dell’accertamento dell’insussistenza dei requisiti reddituali previsti per legge; - sull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2022 proposta dal Signorino, in data 15 dicembre 2017, il Presidente della C.T.P. senese accoglieva la stessa e disponeva, con decreto del 21 dicembre 2017, la “revoca della revoca” dell’originario provvedimento di ammissione; - in data 23 febbraio 2018, la Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato convocava il ricorrente per un riesame della sua posizione e con provvedimento del 9 marzo 2018 revocava il precedente provvedimento di ammissione, confermata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, già effettuata dall’Agenzia delle Entrate; - avverso il citato provvedimento, proponeva ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il Signorino, resistito con controricorso dall’Agenzia delle Entrate; - i n pros simità dell’adunanza camerale per parte ricorrente è stato curato il deposito di comparsa di costituzione di nuovo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con il primo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, per aver la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato deciso sull’opposizione proposta dall’interessato ai sensi dell’art. 99 del citato d.P.R. avverso il decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, attribuita dalla legge alla cognizione esclusiva del Presidente dell’Organo giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha disposto la revoca; - con il secondo motivo parte ricorrente lamen ta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione degli artt. 99, 126 e 139 del d.P.R. n. 115/2002, per aver la Commissione del Patrocinio a spese dello Stato presso la C.T.P. di Siena arbitrariamente disposto il riesame della ammissione al beneficio de quo, nonostante la questione fosse già stata definita con Provvedimento del Presidente della C.T.P. di Siena del 21 dicembre 2017 nel giudizio promosso dal ricorrente ai sensi dell’art. 99 dello stesso d.P.R.; - con il terzo punto il ri corrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/02, per aver la Commissione del Patrocinio a spese dello Stato di Siena “utilizzato ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità” al gratuito patrocinio il reddito dei genitori del richiedente il beneficio, con lui non conviventi, in contrasto con l’espressa previsione del cit. art. 76 e della giurisprudenza di legittimità formatasi sulla norma, che impone al richiedente il beneficio di indicare nell’istanza soltanto il reddito dei soggetti con lui conviventi; - con la quarta ed ultima censura il ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 (e n. 5), c.p.c. – la violazione dell’art. 132 c.p.c. ovvero dell’art. 3, l. n. 241/90, per avere la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio ossia “che i genitori dell’interessato vivono e hanno residenza anagrafica a Trapani, mentre il richiedente il beneficio viveed ha residenza anagrafica a Siena”, per cui non si tratta di familiari conviventi ai sensi dell’art. 76 del citato d.P.R. ed il mancato esame di tale fatto darebbe luogo, secondo il ricorrente, al “vizio di motivazione apparente” (assimilata dalla costante giurisprudenza all’assenza di motivazione) con conseguente violazione di legge.

Osserva il Collegio che la fattispecie in esame involge la questione dell’interpretazione dell’art. 139 d.p.r. n. 115 del 2002, in quanto nel processo tributario l e funzioni attribuite d’ordinario, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato, sono svolte solo dalla speciale commissione del patrocinio a spese dello Stato, che rappresenta magistrati, avvocati e difensori diversi dagli avvocati, e che, quindi, è l'unica a decidere sull'istanza di ammissione, a verificare le condizioni di ammissibilità e i presupposti di reddito, originari e sopravvenuti, a revocare, ad effettuare le comunicazioni, a richiedere la documentazione integrativa.

La norma, al primo comma, espressamente esclude che l’istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione possa essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito.

Di conseguenza si pone il problema – in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 25 Cost. – di accertare a chi spetti il vaglio della legittimità di siffatte deliberazioni e venendo in evidenza la mancanza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, stante anche l ’ esigenza nomofilattica caratterizzante l'interpretazione di norme disciplinanti ilregime delle spese processuali, ad avviso del Collegio il ricorso va rimesso per la trattazione alla pubblica udienza ex art. 375 c.p.c.

P. Q .

M .

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo rim

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11154/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 82°11 D423U), rappresentato e difes o, giusta procura in calce all’atto di costituzione del nuovo difensore, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, Lar go dei Lombardi n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore “pro-tempore”, rappresentata e difesa Oggetto: Patrocinio spese dello Stato –Revoca – Presupposti dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici dell’Avvocatura generale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente – Avverso il Provvedimento di rigetto del 9 marzo 2018, notificato il 19 marzo 2018, non numerato, emesso dalla Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Siena. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - c on atto del 3 marzo 2017 , la Commissione per il Patrocinio alle spese dello Stato presso la C.T.P. di Siena ammetteva [OSCURATO:PERSONA] al beneficio del gratuito patrocinio, provvedimento che, a seguito di successiva istanza dell’Agenzia delle Entrate di Siena, veniva revocato in ragione dell’accertamento dell’insussistenza dei requisiti reddituali previsti per legge; - sull’opposizione ex art. 99 d.P.R. n. 115/2022 proposta dal Signorino, in data 15 dicembre 2017, il Presidente della C.T.P. senese accoglieva la stessa e disponeva, con decreto del 21 dicembre 2017, la “revoca della revoca” dell’originario provvedimento di ammissione; - in data 23 febbraio 2018, la Commissione del Patrocinio a Spese dello Stato convocava il ricorrente per un riesame della sua posizione e con provvedimento del 9 marzo 2018 revocava il precedente provvedimento di ammissione, confermata la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, già effettuata dall’Agenzia delle Entrate; - avverso il citato provvedimento, proponeva ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, il Signorino, resistito con controricorso dall’Agenzia delle Entrate; - i n pros simità dell’adunanza camerale per parte ricorrente è stato curato il deposito di comparsa di costituzione di nuovo difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - con il primo motivo il ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 99 del d.P.R. n. 115/2002, per aver la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato deciso sull’opposizione proposta dall’interessato ai sensi dell’art. 99 del citato d.P.R. avverso il decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio, attribuita dalla legge alla cognizione esclusiva del Presidente dell’Organo giudiziario al quale appartiene il magistrato che ha disposto la revoca; - con il secondo motivo parte ricorrente lamen ta – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. – la violazione degli artt. 99, 126 e 139 del d.P.R. n. 115/2002, per aver la Commissione del Patrocinio a spese dello Stato presso la C.T.P. di Siena arbitrariamente disposto il riesame della ammissione al beneficio de quo, nonostante la questione fosse già stata definita con Provvedimento del Presidente della C.T.P. di Siena del 21 dicembre 2017 nel giudizio promosso dal ricorrente ai sensi dell’art. 99 dello stesso d.P.R.; - con il terzo punto il ri corrente denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione dell’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/02, per aver la Commissione del Patrocinio a spese dello Stato di Siena “utilizzato ai fini della valutazione delle condizioni di ammissibilità” al gratuito patrocinio il reddito dei genitori del richiedente il beneficio, con lui non conviventi, in contrasto con l’espressa previsione del cit. art. 76 e della giurisprudenza di legittimità formatasi sulla norma, che impone al richiedente il beneficio di indicare nell’istanza soltanto il reddito dei soggetti con lui conviventi; - con la quarta ed ultima censura il ricorrente si duole – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 (e n. 5), c.p.c. – la violazione dell’art. 132 c.p.c. ovvero dell’art. 3, l. n. 241/90, per avere la Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio ossia “che i genitori dell’interessato vivono e hanno residenza anagrafica a Trapani, mentre il richiedente il beneficio viveed ha residenza anagrafica a Siena”, per cui non si tratta di familiari conviventi ai sensi dell’art. 76 del citato d.P.R. ed il mancato esame di tale fatto darebbe luogo, secondo il ricorrente, al “vizio di motivazione apparente” (assimilata dalla costante giurisprudenza all’assenza di motivazione) con conseguente violazione di legge. Osserva il Collegio che la fattispecie in esame involge la questione dell’interpretazione dell’art. 139 d.p.r. n. 115 del 2002, in quanto nel processo tributario l e funzioni attribuite d’ordinario, anche in modo ripartito, al consiglio dell'ordine degli avvocati e al magistrato, sono svolte solo dalla speciale commissione del patrocinio a spese dello Stato, che rappresenta magistrati, avvocati e difensori diversi dagli avvocati, e che, quindi, è l'unica a decidere sull'istanza di ammissione, a verificare le condizioni di ammissibilità e i presupposti di reddito, originari e sopravvenuti, a revocare, ad effettuare le comunicazioni, a richiedere la documentazione integrativa. La norma, al primo comma, espressamente esclude che l’istanza respinta o dichiarata inammissibile dalla commissione possa essere proposta al magistrato davanti al quale pende il processo o competente a conoscere il merito. Di conseguenza si pone il problema – in ossequio ai principi di cui agli artt. 24 e 25 Cost. – di accertare a chi spetti il vaglio della legittimità di siffatte deliberazioni e venendo in evidenza la mancanza di precedenti specifici nella giurisprudenza di questa Corte, stante anche l ’ esigenza nomofilattica caratterizzante l'interpretazione di norme disciplinanti ilregime delle spese processuali, ad avviso del Collegio il ricorso va rimesso per la trattazione alla pubblica udienza ex art. 375 c.p.c. P. Q . M . La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo rim
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