CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 38266/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di minaccia aggravata, percosse e lesioni; Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente