CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1967
Cassazione n. 05605/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 19/02/1967 avverso l'ordinanza del 27/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso in esame - avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 27 giugno 2024 - è stato proposto e redatto personalmente dall'interessato. Come è noto il legislatore con la legge n.103 del 2017 ha escluso la facoltà dell' imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - in ogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.; v. Sez. U. 21.12.2017, Aie/io). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente