CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15039/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale del riesame di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.sentito il difensore, avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimentodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 26 agosto 2025, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta diriesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale diMarsala (emessa a seguito di trasmissione per competenza dal GIP di Trapani), il quale gliaveva applicato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere, avendo ravvisato asuo carico i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui agli artt. 110, 61-bis cod.pen., 12 comma 3 lett. a) e d), comma 3-bis, comma 3-ter, lett. b) d.lgs. n. 286 del 1998.Ricostruiva la vicenda in modo conforme a quanto effettuato nell’ordinanza impugnata,riferendo che i soggetti indagati nel procedimento, cittadini di nazionalità rumena, erano statiindividuati come autori del reato all’esito di una articolata indagine che aveva consentito diindividuare ciascuno dei concorrenti e il segmento di condotta concorsuale loro attribuito. Inparticolare, era emerso che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’odiernoricorrente, [OSCURATO:PERSONA], erano giunti a Palermo sullo stesso volo provenientedalla Turchia; che il 31.7.2025, i quattro avevano preso l’aliscafo in partenza da Trapani pergiungere a Pantelleria e gli stessi erano ripartiti per Trapani il giorno 5.8.2025.Le indagini avevano consentito di accertare che il 1.8.2025, [OSCURATO:PERSONA] avevastipulato un contratto di noleggio di un natante con [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresadenominata “[OSCURATO:PERSONA]”; che il giorno successivo, 2.8.2025, non essendo stato restituitoil mezzo, [OSCURATO:PERSONA] presentava denuncia alla Capitaneria di Porto di Pantelleria; che il 3.8.2025,veniva avvistata una imbarcazione in acque internazionali che veniva sequestrata e a bordodella quale veniva trovato il contratto di noleggio stipulato da [OSCURATO:PERSONA]; che dalledichiarazioni rese da alcuni cittadini extracomunitari notati in località Staria di Pantelleria il1.8.2025 e dalla documentazione fotografica da costoro esibita, si apprendeva che i migrantierano stati trasportati proprio con il natante trovato alla deriva e che, a causa dell’avaria delmezzo, erano stati trasferiti su un’altra imbarcazione, la quale li aveva condotti sull’isola condue viaggi, stante le dimensioni modeste del natante; che i cittadini extracomunitari avevanoriconosciuto gli skipper postisi alla guida delle due imbarcazioni in [OSCURATO:PERSONA] (alla guidadel primo natante) e [OSCURATO:PERSONA], alla guida del secondo.Il proseguo delle indagini aveva fatto emergere che il 5.8.2025, dopo il rientro aTrapani, [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, aveva noleggiato una vettura Mercedes con l’impegnodi restituirla il successivo 9.8.; che un’avaria del veicolo aveva costretto [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersiall’autonoleggio per il soccorso e ciò aveva consentito agli inquirenti di recarsi sul posto oveegli era stato trovato insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad altri due stranieri in possesso di unaconsiderevole somma di denaro (11.000 euro); che la perquisizione effettuata presso il B Baffittato in Marsala, consentiva di rinvenire alcuni abiti, simili a quelli indossati dagli scafisti edi verificare che nell’abitazione dimoravano anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i qualisopraggiungevano durante le operazioni di Polizia. Inoltre, veniva rinvenuta anche unasomma in moneta tunisina (luogo di imbarco degli stranieri) e due contratti di noleggio dimotocicli a nome di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché un secondo contratto di noleggio di unaimbarcazione stipulato il 1.8.2025 da [OSCURATO:PERSONA] con la medesima agenzia di [OSCURATO:PERSONA] ed avente adoggetto lo stesso natante già locato a [OSCURATO:PERSONA]. Si apprendeva, quindi, dallo stesso Rizzoche il 2.8., egli era stato avvicinato da due cittadini rumeni, i quali lo rassicuravano dellasorte del natante noleggiato e gli chiedevano di stipulare un nuovo contratto, avente adoggetto la medesima imbarcazione, ma a nome di [OSCURATO:PERSONA], in tal modo lasciandogli intenderedi avere ancora la disponibilità della barca. Egli riconosceva in fotografia [OSCURATO:PERSONA] comecolui con il quale aveva sottoscritto il primo contratto di noleggio, [OSCURATO:PERSONA] come colui che gliaveva chiesto di sottoscrivere il secondo contratto e [OSCURATO:PERSONA] come colui che accompagnavaOpran.Riferiva, altresì, che ulteriori accertamenti avevano consentito di accertare che [OSCURATO:PERSONA] erano i soggetti alla guida di un'altra imbarcazione che il giorno 21.7.2025 era statavista entrare nel porto di Pantelleria a velocità sostenuta, poco dopo che si era verificato unosbarco di altri cittadini extracomunitari, i quali avevano riferito agli inquirenti di aver effettuatola traversata su un’imbarcazione corrispondente a quella sulla quale viaggiavano i dueodierni indagati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tanto ricostruito in fatto, riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in capoall’odierno ricorrente, il quale aveva fornito ai correi il contributo consistente nel rimanere aterra e intrattenere i rapporti con i “locali”, nel noleggiare l’autovettura, nell’essersi recatopresso [OSCURATO:PERSONA] insieme al correo per stipulare un nuovo contratto di noleggiodell’imbarcazione (condotta mistificatoria per non far emergere l’avaria del natante con ilrischio di scoprire il trasporto dei migranti), condotte che, secondo il Tribunale, erano voltead assicurare la riuscita dell’operazione, costituendo, quindi, quel rafforzamento morale equel supporto logistico e materiale, idoneo ad integrare il concorso.Riteneva, inoltre, sussistente l’aggravante dell’art. 61-bis cod. pen., nonché le altreaggravanti contestate del numero dei migranti e del fine di lucro.Quanto alle esigenze cautelari, osservava che, al di là della presunzione diadeguatezza della misura di cui all’art. 12 comma 4-bis d.lgs. n. 286 del 1998, l’oggettivoinserimento dei correi in un circuito internazionale, rendeva concreto il pericolo di fuga perfare rientro nel paese di provenienza o in uno di quelli con i quali erano in contatto perl’organizzazione del traffico. Aggiungeva che l’organizzazione dimostrata nell’aver varcatopiù di una frontiera per essere coinvolti in un traffico così spregiudicato e la capacitàorganizzativa dimostrata, non consentivano di superare la presunzione di legge in ordine alpericolo di reiterazione di reati della stessa specie che appariva attuale e concreto. Infine,aggiungeva che fondandosi la prova principalmente su fonti dichiarative, sussisteva ilpericolo di inquinamento probatorio.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA],articolando tre motivi di ricorso.2.1 Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e) cod. proc. pen., eccepisce la violazione dell’art. 292 cod. proc.pen., in quanto l’ordinanza del riesame difetta di motivazione in ordine allaeccepita carenza di autonomia valutativa e argomentativa dell’ordinanza delGIP di Marsala, rispetto alla precedente ordinanza del Gip di Trapani,nonché rispetto alle allegazioni del pubblico ministero. Riferisce di avereccepito, in sede di istanza di riesame, che il Giudice delle indaginipreliminari non aveva valutato adeguatamente il mancato riconoscimento diAntonov da parte dei migranti e la sua mancata identificazionenell’immediatezza da parte della Capitaneria di Porto il giorno 21.7.2025;che aveva accordato rilevanza alla circostanza, invero neutra, che egli fossealla guida del natante entrato nel porto in prossimità temporale con lo sbarcodei migranti il 21.7.; che non aveva adeguatamente considerato chel’odierno ricorrente non aveva mai assunto alcun comportamentointimidatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], l’incontro con il quale era statooccasionale. Rispetto a tali obiezioni, l’ordinanza impugnata non si erapronunciata.2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., censura la decisione per avere ritenuto chela condotta di [OSCURATO:PERSONA], consistente nel noleggio di un’autovettura e di unciclomotore, nell’aver intrattenuto rapporti con i coindagati, nell’essere statopresente alla stipula del secondo contratto di noleggio, integri una condottodi concorso, nonostante la configurazione del concorso materiale o moralerichieda che il comportamento del concorrente sia idoneo a rafforzare oagevolare la realizzazione del reato, aumentando la probabilità che l’eventosi verifichi. Nel caso di specie, secondo la difesa, l’apporto di Antonovsarebbe consistito in condotte commesse quando il reato era stato giàconsumato, sicché nessuna incidenza causale poteva aver avuto lacondotta da egli tenuta, peraltro, di minima importanza. Ritiene, invece, chela condotta dell’odierno ricorrente sia riconducibile alla fattispecie di cuiall’art. 378 cod. pen. ovvero al favoreggiamento personale, in quanto leazioni contestate al ricorrente erano, al più, volte ad impedire l’accertamentodel reato. Assume, inoltre, che nessuna oggettiva rilevanza ai fini dellaprova del concorso, può essere attribuita alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fossegiunto in Italia insieme ai correi.2.3 Con il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. c) ed e) cod. proc. pen., censura la motivazione relativa alriconoscimento delle esigenze cautelari, osservando come il pericolo di fugasia desunto da generici e indimostrati collegamenti con soggetti stranieri e ilpericolo di reiterazione sia riconosciuto nonostante la figura di [OSCURATO:PERSONA], adavviso della difesa, non consenta di riconoscerlo come correo. Osserva che,in ogni caso, le esigenze possono essere soddisfatte con una misuradiversa dalla custodia in carcere, quale quella degli arresti domiciliarinell’abitazione della madre in Napoli, con il braccialetto elettronico, luogoche in ragione della lontananza dal luogo del crimine contestato, renderebbeimpossibile la reiterazione del reato. Inoltre, il braccialetto elettronicorenderebbe impossibile la fuga, stante le modeste dimensioni del comuneove egli dimorerebbe agli arresti domiciliari. Infine, osserva che il ruolosecondario avuto nella vicenda, riconducibile ad una attività difavoreggiamento, valutata unitamente alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], nelpaese di origine, svolga regolare attività lavorativa e che egli non abbiaprecedenti per evasione, inducono a ritenere idonea la misura gradata degliarresti domiciliari con dispositivo elettronico e con divieto di mantenerecontatti con soggetti diversi da quelli appartenenti al nucleo familiare.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto il rigetto del ricorso osservando che ilricorso è fondato su motivi meramente rivalutativi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato.2. Infondato è il primo motivo di ricorso, relativo all’omessa verifica delprincipio di autonoma valutazione critica delle fonti di prova da parte del GIP,censura rispetto alla quale il Tribunale del riesame sarebbe “rimasto silente”. IlTribunale del riesame ha menzionato tale censura e ne ha negato la fondatezza siacon riguardo al fatto che alle circostanze aggravanti.Si osserva che questa Corte ha affermato che «In tema di motivazione delleordinanze cautelari personali, l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e deigravi indizi di colpevolezza, prescritta dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.,è osservata anche quando il giudice rinvia, "per relationem" o per incorporazione,agli elementi oggettivi emersi nel corso delle indagini così come ricostruiti nellarichiesta dal pubblico ministero, purché dia conto del proprio esame critico di queglielementi e delle ragioni per le quali ritiene gli stessi idonei a giustificarel'applicazione della misura» (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Rv. 288341-01)La previsione dell'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei graviindizi di colpevolezza non mira, infatti, ad introdurre un mero formalismo cheimponga la riscrittura originale di ciascuna circostanza di fatto rilevante, ma piuttostoserve ad esplicitare la necessità che, dall'ordinanza, emerga l'effettiva valutazionedella vicenda da parte del giudicante. L'aggettivo autonoma è riferito specificamentealla valutazione e non all'esposizione dei presupposti di fatto del provvedimento,sicché, rispetto a quest'ultima, anche dopo la riforma, è consentito il rinvio — «perrelationem» o per incorporazione — alla richiesta del pubblico ministero, mentre,dall'atto, dovrà emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificanol'applicazione della misura (tra le altre, Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, P.m. in 4proc. Vizzì, Rv. 273658 - 01; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter,Rv. 269970 - 01; Sez. 1, n. 8323 del 15/12/2015, dep. 2016, Cosentino, Rv. 265951- 01). Il vizio di motivazione si determina, quindi, solo quando la motivazione siameramente apparente. Diversamente, eventuali deficit motivazionali noncomportano l’annullamento dell’ordinanza, ma solo la necessità di integrare lastessa con specifico riferimento alle lacune evidenziate. Questa Corte ha affermatoche «sussiste il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienzemotivazionali del provvedimento impositivo della misura qualora questo sia assistitoda una motivazione che enunci le ragioni della cautela, anche in forma stringata edespressa "per relationem" in adesione alla richiesta cautelare, a meno che non si siain presenza di una motivazione del tutto priva di vaglio critico dell'organo giudicantemancando, in tal caso, un sostrato su cui sviluppare il contraddittorio tra le parti»(Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Rv. 272596 – 01).Nel caso in esame, dallo stesso stralcio del motivo di ricorso al riesameriportato nell’odierno atto di impugnazione, si evince che la difesa non ha enunciatoelementi da cui desumere una totale omissione di vaglio critico, tale da integrare unamotivazione meramente apparente, ma ha portato in evidenzia quelle che, a suoavviso, costituivano lacune probatorie o ambiguità nella ricostruzione dei fatti (lacircostanza che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato identificato dai migranti, che non sia statoimmediatamente identificato dalla Capitaneria di Porto in occasione dell’episodio del[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che non abbia assunto una condotta intimidatoria con il noleggiatoreRizzo, l’incontro con il quale era stato meramente occasionale). A fronte di unacensura così formulata, il Tribunale del riesame, si è limitato a negare la fondatezzadell’eccezione, provvedendo poi, con ampia argomentazione, ad esaminare tutti iprofili di ricorso, valutando anche gli elementi fattuali enunciati dalla difesa.D’altro canto, perché una omessa motivazione possa costituire vizio rilevante insede di legittimità, non è sufficiente il solo dato del mancato esame del motivo,«dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamenteinfondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo,oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni eaccertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire allaCorte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degliargomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado» (Sez. 3,n. 10156 del 01/02/2002, Poggi, Rv. 221114). Nel caso in esame, il motivo delricorso, alla luce delle allegazioni, era manifestamente infondato e non richiedeva,quindi, motivazioni aggiuntive rispetto a quelle rese dal Tribunale del riesame.3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Sez. U., n. 11 del 22/3/2000, Rv.215828-01, ha affermato che «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato,con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale delriesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spettail compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioniche l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato,controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementiindizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamentodelle risultanze probatorie. [...].»Nel caso in esame, il Tribunale, nel ricostruire ampiamente la vicenda, attribuiva aipartecipanti il segmento di condotta a ciascuno di loro riferibile. In particolare, rappresentavache:giunti insieme nell’isola di Pantelleria,[OSCURATO:PERSONA] prendeva a noleggio presso [OSCURATO:PERSONA], il natante utilizzato peril trasporto dei migranti dalle spiagge della Tunisia a Pantelleria;[OSCURATO:PERSONA] conduceva il natante carico dei migranti dalla Tunisia in direzione diPantelleria e, una volta rimasto in panne, effettuava varie telefonate, all’esito delle qualisopraggiungeva altra imbarcazione in soccorso;[OSCURATO:PERSONA] sopraggiungeva in acque internazionali presso il natante in avaria, conducendol’imbarcazione di soccorso ove faceva salire una parte dei migranti che conduceva sull'isolaper poi tornare a prendere gli altri e [OSCURATO:PERSONA], abbandonando alla deriva la primaimbarcazione.Con riferimento all’odierno ricorrente descriveva le condotte ad egli direttamenteriferibili, nonché l’incidenza delle stesse in termini di apporto fornito alla consumazione delreato. In particolare, enunciava i seguenti fatti:[OSCURATO:PERSONA] era giunto in Italia dalla Turchia prendendo lo stesso volo dei correi [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; insieme a costoro aveva, quindi, preso l’aliscafo da Trapani aPantelleria il 31.7.2025; quindi, con le medesime persone era ripartito da Pantelleria il5.8.2025 facendo rientro a Trapani. Il gruppo si era, quindi, mosso sempre compattamente;il 5.8.2025, rientrati a Trapani, egli aveva noleggiato un’autovettura Mercedes, conl’impegno a restituirla il 9.8.;si era accertato che, con detta autovettura, egli aveva trasportato altri due cittadinirumeni, diretti in un B B di Marsala ove venivano rinvenuti anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];nel corso della perquisizione presso la struttura alberghiera, erano stati rinvenuti duecontratti di noleggio di motocicli stipulati con un’agenzia di Pantelleria a nome di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA], nonché un contratto di noleggio di un’imbarcazione stipulato il 1.8.2025 da VidineiCatalin, con l’agenzia [OSCURATO:PERSONA], risultata essere la medesima imbarcazione rinvenuta alla derivacon a bordo altro contratto di noleggio a nome di [OSCURATO:PERSONA];le informazioni assunte dal noleggiatore [OSCURATO:PERSONA] evidenziavano che il 2.8., egli era statoavvicinato da due persone, riconosciute in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali gli avevano chiesto disottoscrivere un ulteriore contratto di noleggio della medesima imbarcazione, a nome diVidinei (facendogli intendere di essere ancora nella disponibilità del natante);che il precedente 21.7.2025, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano stati sommariamente controllatida personale della Capitaneria di Porto a bordo di un natante che montava un motoreYamaha 250 cv, che era stato visto entrare in porto a gran velocità; successivi accertamenti,consentivano di verificare che lo stesso 21.7. erano sbarcati clandestinamente a Pantellerianove cittadini extracomunitari, i quali, fermati poco dopo lo sbarco, avevano riferito di avereffettuato la traversata dalla Tunisia su un’imbarcazione del tutto simile a quella a bordodella quale si trovavano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e avevano descritto modalità del viaggio del tuttosovrapponibili a quelle riferite dai migranti sbarcati il 1.8.La lettura congiunta di tali elementi induceva il Tribunale ad affermare che i quattrouomini, in concorso tra loro e con l’ausilio di soggetti operanti in paesi esteri (dei qualiavevano riferito taluni migranti), avevano concertato e favorito l’ingresso clandestino in Italiadi più di cinque cittadini extracomunitari, ponendo in essere ciascuno una frazione dicondotta funzionale alla consumazione del reato.Con riferimento alle argomentazioni difensive, singolarmente enunciate, evidenziavache, pur se alla luce di quanto apprezzato, poteva attribuirsi all’odierno ricorrente un ruolominore, tuttavia, la condotta era dotata di efficienza causale sufficiente ad integrare ilconcorso, quantomeno per avere curato l’organizzazione della permanenza del gruppocriminale sul territorio Italiano, procurando i mezzi per gli spostamenti, intercedendo per lastipula di altro contratto di noleggio di natante, in tal modo, quindi, agevolando osemplificando l’esecuzione dell’azione con il fornire supporto logistico e, comunque,fornendo quella disponibilità all’assistenza, sia pure eventuale, idonea a rafforzare ilproposito criminoso.La motivazione logica e fondata su elementi fattuali incontestati è coerente con iprincipi enunciati da questa Corte sul tema del concorso morale. Il contributo causaledel concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche dellacondotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, semplificazione, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminosodi altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogniostacolo alla realizzazione di esso) e deve essere espressivo di condivisione dell’evento, siapure manifestata con condotte diverse da quella tipizzata dalla norma incriminatrice. QuestaCorte ha riconosciuto che il concorso morale possa anche attuarsi attraverso la promessa diun aiuto “post delictum”, quando, in tal modo, determini un rafforzamento della volontà dicommissione di un reato (Sez. 1, n. 17541 del 12/01/2021, Rv. 281219-01; sez. 1, n. 9612del 21/12/1987, dep. 1988, Scatizzi, rv. 179311; sez. 2, n. 2732 del 20/11/1984, Rossi, rv.168440; sez. 1, n. 5310 del 10/03/1983, Natalini, rv. 159377).Ebbene, nel caso in esame, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di taliprincipi ove ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] ha fornito il proprio contributo rimanendo a terra eintrattenendo i rapporti con i locali, con modalità, peraltro, che evidenziano la pienaconsapevolezza dell’azione criminosa tipica che stavano compiendo i correi. È evidente,infatti, che l’essere intervenuto presso [OSCURATO:PERSONA] per indurlo a stipulare un nuovo contratto dinoleggio, tacendo di essere rimasti in panne con il natante, implica la piena consapevolezzadell’uso illecito dell’imbarcazione. Tale circostanza rafforza la tesi del Tribunale che Antonovsia stato sin dall’inizio partecipe dell’azione del gruppo, con condotte, a volte, di supporto,come nel caso specifico, altre di azione diretta, come nell’episodio del 21.7., oggetto di altroprocedimento.Ebbene, a fronte di questa puntuale ricostruzione, le censure mosse dalla difesadevono ritenersi infondate: in parte, perché volte a provocare una diversa lettura degliavvenimenti, che esorbita dal perimetro valutativo di questa Corte; in altra parte, perchévolte a contestare la qualificazione giuridica della condotta del ricorrente come forma diconcorso morale fatta nell’ordinanza impugnata che si palesa, invece, aderente ai principienunciati.In tal senso, infondata è la tesi volta a ricondurre la condotta di [OSCURATO:PERSONA] nellafattispecie del favoreggiamento personale con riferimento alla stipula del nuovo contratto dinoleggio.Questa Corte ha affermato che «L'ipotesi delittuosa del favoreggiamento personale, inforza dell'espressa clausola "fuori dei casi di concorso" contenuta nell'art. 378 cod. pen., intanto ricorre, in quanto il soggetto non sia stato coinvolto nel reato presupposto néoggettivamente, mediante un apporto materiale alla sua consumazione, né soggettivamente,all'autore, in caso di necessità, un rilevante aiuto, così da rafforzarne la determinazione adelinquere [...]» (Sez. 1, n. 33450 del 26/06/2001, Rv. 219892-01; Sez. 6, n. 21439 del18/02/2008, Rv. 240062-01; Sez. 2, n. 18376 del 21/03/2013).Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che la condotta relativa al nuovo noleggionon esaurisce tutte le forme di collaborazione prestata da [OSCURATO:PERSONA], i giudici di merito hannorazionalmente ritenuto che la consapevolezza, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero dicoloro che operarono in prima battuta, della presenza dei correi sulla terraferma, pienamentepartecipi dell’azione criminale, e a disposizione, costituiva un'evidente forma dirafforzamento del progetto criminoso in quanto assicurava maggiori possibilità di successo,come in effetti si è verificato. A fronte dell’imprevisto costituito dall’avaria della primaimbarcazione, vi è stato chi è prontamente intervenuto per reperire altro natante, condurlo arecuperare il compagno e i migranti in acque internazionali, condurli a destinazione, creareuna situazione idonea ad evitare che il noleggiatore si insospettisse per il mancato rientrodell’imbarcazione.Risponde, quindi, ai principi espressi di questa Corte, allo stato degli atti, ricondurrel’azione di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del concorso di persone nel reato contestato e non in quellodi favoreggiamento personale.4. Infine, infondato è anche il terzo motivo di ricorso. Il Tribunale del riesame haadeguatamente motivato sia sulle esigenze cautelari, sia sulla idoneità della massimamisura custodiale, valorizzando sia l’inserimento del gruppo in una organizzazioneinternazionale (desumibile dalle stesse modalità di organizzazione del reato contestato, chevede coinvolti soggetti che si trovano in vari stati) che rende più agevole la fuga per lapossibilità di trovare riparo all’estero, sia il pericolo di reiterazione desunto dalladimestichezza e capacità organizzativa dimostrata, nonché dalla frequenza e facilità diesecuzione, sia il pericolo di inquinamento probatorio per la possibilità di entrare in contattocon i migranti escussi, dai quali provengono importanti elementi di prova a carico. IlTribunale ha ritenuto che la gravità delle esigenze cautelari, giustifichino la necessità diapplicare la più severa delle misure cautelari, in tal modo, implicitamente, valutandol’inadeguatezza d quello meno afflittiva degli arresti domiciliari, sia pure con il presidioelettronico. Si tratta di motivazione logica ed aderente alle risultanze fattuali.5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi la Cancelleria per gliadempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 17/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]