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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 1992

Cassazione n. 46451/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 14/02/1992 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 44/ RG 22359 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità.

Si veda, in particolare, a pag. 5, la motivazione della sentenza in cui la Corte di merito, premettendo che l'appello fosse limitato alla quantificazione della pena, ha dato puntuale conto dell'esercizio discrezionale Flpu8ntiftatone1JII,i senza che a questo risulti opposto alcun elemento giuridico o di fatto dal ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera e ora [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 14/02/1992 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 44/ RG 22359 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si veda, in particolare, a pag. 5, la motivazione della sentenza in cui la Corte di merito, premettendo che l'appello fosse limitato alla quantificazione della pena, ha dato puntuale conto dell'esercizio discrezionale Flpu8ntiftatone1JII,i senza che a questo risulti opposto alcun elemento giuridico o di fatto dal ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 La Consigliera e ora [OSCURATO:PERSONA]