CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 26064/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso vengadichiarato inammissibile;letta la memoria con conclusioni scritte e documentazione allegatadepositata dalla difesa del ricorrente in data 11/06/2026, con la quale sonostati ribaditi i motivi di ricorso, ricorso del quale è stato chiestol’accoglimento, con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 10/03/2026, haparzialmente accolto l’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale della stessa città del12/02/2026, sostituendo conseguentemente la misura della custodiacautelare in carcere (in relazione alla imputazione provvisoria allo stessoascritta (capo 8) per estorsione in concorso, aggravata ai sensi dell’art.416-bis.1, cod. pen.) con la misura degli arresti domiciliari con divieto dicomunicazione con estranei e non conviventi.2.Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi che quisi riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta mancanza,apoditticità, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazionequanto alla ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1cod. pen., ovvero quanto all’utilizzo di metodo mafioso desuntoesclusivamente dalle dichiarazioni delle persone offese e dal contestoterritoriale di riferimento; secondo la difesa sarebbe evidente la necessitàdi annullare il provvedimento impugnato, atteso che la frase richiamatanella ordinanza: “gli appartamenti sono di proprietà nostra, qui è tuttonostro..voi dovete andare via di qui”, correlata alla sensazione delle vittimeche il controllo del villaggio fosse nelle mani di coloro che li avevanoavvicinati e avevano pronunciato questa frase, non poteva essere ritenutaelemento sufficiente al mantenimento della misura. La valutazione erastata resa sulla base di elementi parcellizzati, che avevano portato altravisamento delle dichiarazioni dei testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Maurizio2.2.Viz io del la motivazione perché di fettosa, apparente,manifestamente illogica e/o contraddittoria quanto alla ritenuta sussistenzadelle esigenze cautelari, atteso lo stato di incensuratezza del ricorrente e laassenza di ulteriori procedimenti a suo carico; la motivazione erapalesamente apodittica nell’aver ritenuto rilevante una vicenda illecitarisalente ad oltre quattro anni prima del fatto contestato, mentre non erastato valutato il tempo decorso tra la commissione del fatto (2021)e laapplicazione della misura.3. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga dichiaratoinammissibile.4.La difesa ha depositato memoria in data 11/06/2026 con la quale harilevato di non avere volutamente contestato la gravità indiziaria, attesoche erano in corso una serie di attività difensive per dimostrare l’estraneitàdel [OSCURATO:PERSONA] alla vicenda di cui al capo 8) e in tal senso ha dato atto dellaintervenuta escussione da parte della difesa del coindagato BrunoGiuseppe, che ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] fosse presente in occasione delfatto oggetto di imputazione. La difesa ha inoltre sottolineato di essereconscia della inutilizzabilità di tale verbale in sede di legittimità ed hainsistito nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tuttogenerici, in parte perplessi, oltre che manifestamente infondati per leragioni che seguono.2.In via preliminare, giova ribadire il costante principio che chiariscecome in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità nonconcerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice dimerito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei datiprobatori, sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione si risolvono nella prospettazione di una diversavalutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 6, n. 49153 del12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,Rv. 261400-01; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01).L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) edelle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme dilegge o nell'assoluta mancanza, nella manifesta illogicità della motivazione.Deve, quindi, essere ribadito che, in tema di misure cautelari personali, ilricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo sedenuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicitàdella motivazione del provvedimento, ma non anche quando proponecensure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in unadiversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2,n. 31533 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).3.Ciò premesso, si deve rilevare come già la formulazione dei motivinon si presenti rispettosa dei parametri appena richiamati quanto allaammissibilità del ricorso, atteso che non solo non viene effettivamentededotta la violazione di legge, ma si evoca invece un vizio dellamotivazione in forma alternativa, e in parte perplessa, richiamandocontemporaneamente un difetto, una apoditticità, una manifesta illogicitàe/o una contraddittorietà della motivazione. In tal senso, deve essere,anche quanto al caso di specie, ribadito il dictum di questa Corte secondocui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua eperplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale,nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicitàdella motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, nonpotendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborarel'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motiviquelli suscettibili di un utile scrutinio (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019,Onofri, Rv. 277518-02; Sez. 1, n. 39122 del 22/9/2015, Rugiano, Rv.264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541-01; Sez.6, n. 800 del 06/12/2011 dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528-01; Sez. 6, n.32227 del 16/07/2010, T., Rv. 248037-01). Il ricorrente, nell’enunciare ipropri motivi di ricorso, ha cumulativamente evocato i vizi dellamotivazione, non ha richiamato la violazione di legge, neanche nel senso diritenere la motivazione del tutto omessa o caratterizzata da illogicità taleda essere manifestamente riconoscibile, e si è limitato a proporre unalettura del tutto frammentaria e parziale dell’insieme di elementi oggettodella logica ed argomenta motivazione del Tribunale, che non si presta acensure in questa sede.4. Il Tribunale del riesame ha fornito una lettura approfondita, chiara epersuasiva quanto alla ricorrenza della provvista indiziaria, caratterizzatada evidente gravità, che quanto alle caratteristiche specifiche dellacondotta imputata per estorsione consumata, aggravata ai sensi dell’art.416-bis.1 cod. pen. nei termini indicati in rubrica.Il Tribunale ha, difatti, tratto, conformemente alle motivazionidell’ordinanza genetica, conclusioni chiare derivanti dalle particolarimodalità di commissione del reato, dalla evidente volontà di imporsi inmodo minaccioso nel contesto imprenditoriale per riappropriarsi, come poiin effetti era avvenuto, di due unità immobiliari parte di un villaggioturistico, che erano state vendute in precedenza all’asta e ritenute “cosa” diesclusiva appartenenza dei soggetti fortemente radicati in territoriocaratterizzato da infiltrazione ‘ndranghetista, in assenza di qualsiasiaccordo contrattuale tra le parti, ed anzi inducendo le persone offese in unostato di timore tale, tanto incidente, da indurle a ritirarsi sostanzialmenteda qualsiasi contatto non solo con la zona in cui erano collocati gli immobiliacquistati all’asta, ma anche con i beni individuati. Le persone offese, nellalogica analisi del Tribunale, hanno allegato elementi univoci e concordantiquanto alle inequivoche modalità impositive, in assenza di qualsiasi liberadecisione di addivenire alla nuova stipula di compravendita (chesostanzialmente realizzava un ritorno del bene all'roginario proprietarioseppure per interposta persona), senza neanche partecipare alla venditadirettamente per evitare nuove contatti con tali soggetti, ed anziaffidandosi ad un soggetto specificamente indicato dalle persone che liavevano intimiditi per concludere la compravendita di ritorno (Sez. 2, n.1 2 4 3 4 d e l 1 9 / 0 2 / 2 0 2 0 , D i G r a z i a R v . 2 7 8 9 9 8 - 0 1 ;(Sez. 2, n. 9756 del 18/11/2014, dep. 2015, M., Rv. 262565-01;Sez. 1, n. 44853 del 17/05/2017, Mundo, Rv. 271447-01).La difesa omette di confrontarsi con i plurimi dati evidenziati dallamotivazione e si limita a proporre una lettura alternativa della cospicuamole di emergenze indiziarie acquisite, proponendo una propria personaleconsiderazione, caratterizzata nella sostanza da una visione parcellizzata elimitata della ampia, logica e persuasiva motivazione resa sul punto dalTribunale del riesame, senza reale confronto con gli elementi addotti perevidenziare l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, tanto darisolversi in mere petizioni di principio, soprattutto considerata l’unica fraseevocata in questa sede, che, collegata alla progressione delle condotte edalla attività contrattuale in seguito posta in essere e riscontrata in sede diindagine, anche sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, nonappare affatto criptica o travisata nel suo contenuto.Il Tribunale, nella propria motivazione, ha correttamente applicato ilprincipio di diritto secondo il quale la minaccia costitutiva del delitto diestorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può esseremanifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata,purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggettopassivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente,alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cuiopera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, Lavitola, Rv. 254797-01; Sez. 2,n. 19724 del 20/05/2010, Pistolesi, Rv. 247117-01), sicché anche unarichiesta formalmente priva di contenuto minatorio può veicolare una nettae ben percepibile carica intimidatoria ove diretta a soggetti che vivono ocomunque operano in contesti sottoposti al controllo di gruppi criminalimafiosi e proveniente da membri degli stessi, come nel caso in esame,anche attesa la chiara connotazione della azione, posta in essere in modoparticolarmente intenso ed immediato, percepita nella sua chiara portata.Nel ricostruire puntualmente il contesto in cui si manifestava la azioneimputata il Tribunale ha reso argomentazioni logiche e riscontrabili.Nel caso di specie è emerso il chiaro condizionamento delle personeoffese e la situazione di evidente soggezione, per il timore provato (pag. 5e segg.), degli acquirenti all’asta, tanto da eseguire immediatamente leindicazioni provenienti da soggetti che hanno chiaramente evocato il lororadicamento alla criminalità territoriale, con affermazioni che, per lainequivoca portata, corroborata dalle successive attività di rivendita delledue unità immobiliari, hanno condotto il Tribunale a ritenere la ricorrenzadella aggravante imputata, nella forma del metodo mafioso (pag. 11 esegg.).Nel ricostruire tale complessa azione di condizionamento ed efficaceraggiungimento dei propri obiettivi il Tribunale ha richiamato gli elementiindiziari, sulla base di un chiaro effetto intimidatorio, direttamenteriscontrando la ricorrenza di elementi a sostegno della aggravantecontestata (Sez. 2, n. 15724 del 27/03/2025, Trovato, Rv. 287947-02)riferibile anche al Niscoscia, quale soggetto presente al momento dellarichiesta estorsiva, anche atteso l’esplicito riconoscimento dello stesso daparte delle persone offese, le cui dichiarazioni in ordine al contesto, alleintimidazioni subite ed al timore provato, venivano confermate anche dalledichiarazioni di altri soggetti sentiti in fase di indagine ([OSCURATO:PERSONA] e Tiscia).La ricostruzione offerta, la considerazione dei consistenti elementiindiziari a carico del ricorrente, la pluralità delle dichiarazioni acquisite dasoggetti direttamente coinvolti nelle vicende imputate e destinatari dellerichieste estorsive, la analisi delle captazioni, affatto criptiche, sonoelementi del tutto chiari, logici e univoci, nella ricostruzione della provvistaindiziaria posta a carico del ricorrente per la condotta così come aggravata.Tali elementi rendono evidente, altresì, la manifesta infondatezza delsecondo motivo di ricorso, del tutto generico nella sua articolazione, quantoalla insussistenza delle esigenze cautelari. In tal senso, si deve sottolinearecome il Tribunale, pur in presenza della presunzione di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen., abbia tenuto conto proprio e specificamentedegli elementi allegati dalla difesa (pag. 12) disattendendo in modoesplicito, con argomentazioni non censurabili in questa sede, anche il temadel tempo intercorso tra la condotta oggetto di imputazione provvisoria e laapplicazione della misura (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv.267965-01; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366-01; Sez. 2,n. 11511 del 14/12/2016, Rv. 269684-01). Ne consegue che correttamenteil Tribunale del riesame ha escluso che il tempo trascorso dallacommissione del reato escluda automaticamente l’attualità e la concretezzadelle esigenze cautelari, soprattutto in un caso come quello in esame che èstato ritenuto caratterizzato nella valutazione del Tribunale da unaparticolare gravità ed intensità (Sez. 2, n. 49453 del 08/10/2013,Scortechini, Rv. 257974-01; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, Canessa, Rv.254936-01). Le argomentazioni che precedono devono essere riferite anchealle conclusioni, rassegnate con la memoria sopra citata, a caratteremeramente esplicativo, senza che possa in alcun modo essere acquisita outilizzata la documentazione evocata e allegata alla stessa, come d’altraparte rilevato dallo stesso difensore del ricorrente (con particolareriferimento al verbale di dichiarazioni ai difensori del coimputato GiuseppeBruno in data 18/05/2026, che sono state prodotte solo ed esclusivamentenell'ambito del giudizio di legittimità, senza che le stesse siano mai stateoggetto di valutazione nel giudizio di merito cautelare). In tal senso, sideve ribadire, il principio già affermato da questa Corte, secondo il qualenel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente idocumenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedentigradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e noncomportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e laloro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici dimerito (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, PM/Platamone, Rv. 254302-01;Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, PMT/ [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609-01).5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]