CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08824/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. esaminato il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo proposto, per violazione di legge e vizio di motivazione, è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha revocato il beneficio della pena sospesa concesso a Chaib con sentenza della Corte di appello Bologna in data 23 febbraio 2017, divenuta irrevocabile il 25 giugno 2017, in presenza di tutti i requisiti richiesti, per la revoca di diritto del beneficio, dalla norma di cui all'art. 168, comma primo n. 2, cod. pen. E' incontestato che è sopravvenuta, in data 17 novembre 2018, nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio, condanna alla pena di anni mesi 10 di reclusione, e quindi superiore, tenuto conto della pena già sospesa, al limite biennale di cui all'art. 163 cod. pen., per delitto commesso in data 28 aprile 2017, e quindi anteriormente alla irrevocabilità della sentenza che aveva applicato il beneficio. Con particolare riguardo al requisito della anteriorità del delitto di cui alla condanna sopravvenuta, la giurisprudenza (Sez. 4, 19/09/2002, Marras, Rv. 223195; Sez. 1, 28/05/2008, Shajaku, Rv. 240868; Sez. 1, 10/12/2015: [OSCURATO:PERSONA]. 265724) ha precisato che va rapportata alla data di irrevocabilità della sentenza che ha applicato il beneficio e non alla data di consumazione del reato oggetto di quella pronuncia, come invece ritenuto dal primo giudice. Non trova applicazione il principio enunciato da Sezioni Unite n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381 - 01 che disciplina la diversa ipotesi della revoca "in executivis" della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa. 2. Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 6 di