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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 febbraio 2024

Cassazione n. 12668/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ex art.581 comma 1 quater c.p.p. l'atto di appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso una sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, per mancanza di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza gravata.

2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo che denuncia inosservanza di norme e manifesta illogicità della motivazione, che il mandato necessario ad impugnare fosse in realtà stato allegato all'atto di appello con la PEC indirizzata alla Cancelleria della Corte d'appello.

L'Avvocato Generale con memoria inviata per PEC ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti alla Corte d'appello di provenienza perché proceda al giudizio.

3. L'esame del fascicolo, consentito dalla natura della questione sottoposta (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche dei fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali per le verifiche eventualmente necessarie -Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di confermare l'assunto difensivo dato che il mandato del 18 luglio 2023 risulta effettivamente allegato agli atti, timbrato per deposito il 24 luglio con indicazione "pervenuto tramite PEC" il 21 dello stesso mese.

4. L'assunto fattuale sul quale è basata l'ordinanza di inammissibilità si rivela quindi errato, con conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato sena rinvio e trasmettere gli atti alla Corte d'appello per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, 29 febbraio 2024 Il Consigliere es ensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. ricorso trattato ai sensi dell'art.611 c.p.p.. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile ex art.581 comma 1 quater c.p.p. l'atto di appello presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso una sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti, per mancanza di uno specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore dopo la pronuncia della sentenza gravata. 2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con unico motivo che denuncia inosservanza di norme e manifesta illogicità della motivazione, che il mandato necessario ad impugnare fosse in realtà stato allegato all'atto di appello con la PEC indirizzata alla Cancelleria della Corte d'appello. L'Avvocato Generale con memoria inviata per PEC ha chiesto l'annullamento senza rinvio e la restituzione degli atti alla Corte d'appello di provenienza perché proceda al giudizio. 3. L'esame del fascicolo, consentito dalla natura della questione sottoposta (con riguardo alle questioni di natura processuale la Corte di cassazione è giudice anche dei fatto e può accedere all'esame diretto degli atti processuali per le verifiche eventualmente necessarie -Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto) consente di confermare l'assunto difensivo dato che il mandato del 18 luglio 2023 risulta effettivamente allegato agli atti, timbrato per deposito il 24 luglio con indicazione "pervenuto tramite PEC" il 21 dello stesso mese. 4. L'assunto fattuale sul quale è basata l'ordinanza di inammissibilità si rivela quindi errato, con conseguente necessità di annullare il provvedimento impugnato sena rinvio e trasmettere gli atti alla Corte d'appello per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 29 febbraio 2024 Il Consigliere es ensore Il P
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