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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31859/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; Hdifdla-retazione-svatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROSI1NI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen., nonché la erronea qualificazione del fatto da ricondursi alla fattispecie punita dall'art. 626, comma primo. n. 1, cod. pen. — per un verso esule dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, del). 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761) e, per altro verso, è manifestamente infondata poiché l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ocu/i dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez.

U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in mot vazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; Hdifdla-retazione-svatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] MOROSI1NI; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.; Considerato che la doglianza proposta — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen., nonché la erronea qualificazione del fatto da ricondursi alla fattispecie punita dall'art. 626, comma primo. n. 1, cod. pen. — per un verso esule dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2- bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, del). 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761) e, per altro verso, è manifestamente infondata poiché l'erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto che emerga ictu ocu/i dal capo di imputazione, poiché occorre scongiurare l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (cfr. per tutte ante novella Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013 dep. 2014, Citarella, in mot vazione; e dopo la novella, tra le altre, Sez. 3, 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275971) e in cui, come nella specie, implichi una diversa ricostruzione del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così de
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