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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35156/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di rapina aggravata in concorso di cui al capo a), di quello di furto pluriaggravato in concorso di cui al capo b) e (con il solo Caccamo) del delitto di rapina pluriaggravata di cui al capo c) e del delitto di resistenza di cui al capo d); con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva perciò condannato alla pena finale di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere;

2. la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforme della sentenza di primo grado, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con sentenza irrevocabile della stessa Corte di Appello del 22.11.2019, ritenuto più grave il delitto di cui al capo a) della presente imputazione, previa esclusione delle circostanze aggravanti del travisamento, del danno patrimoniale di rilevante entità e dell'aver commesso il fatto in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa contestate ai capi a) e c), ha rideterminato la pena inflitta al Caracappa in anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.200 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore del Caracappa lamentando: 3.1 vizio di motivazione con riferimento al numero minimo di rapinatori e violazione di legge quanto alla aggravante delle più persone riunite: rileva che con l'atto di appello aveva richiamato le SS.UU. del 2012 sulla necessaria contestuale presenza di più persone nel momento in cui sia realizzata la violenza o la minaccia; ripercorre la ricostruzione dell'episodio operata dal teste Mangiapane, direttore dell'ufficio postale, il quale aveva riferito di un solo soggetto che aveva scavalcato le casse e gli aveva intimato di consegnare i soldi e di un unico soggetto che aveva posto in essere la violenza e la minaccia; segnala il carattere apparente della motivazione spesa dalla Corte di Appello sulla doglianza difensiva; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione per violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio": rileva che il Caracappa è stato riconosciuto responsabile anche del furto della Fiat 500 di cui al capo b) della rubrica pervenendo in tal modo ad una conclusione che non poteva essere tratta dalla mera partecipazione del ricorrente alla rapina di cui al capo a); stigmatizza il carattere apparente della motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato la affermazione responsabilità pur in assenza di elementi per concludere nel senso che il veicolo fosse stato effettivamente sottratto dal Caracappa da solo o insieme agli altri; 3.3 vizio di motivazione con riguardo al numero degli autori del furto di cui al capo b) e violazione di legge sulla aggravante delle più persone riunite: segnala che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la aggravante di cui al n. 5) dell'art. 625 cod. pen. contestata sul furto della Fiat 500 i cui presupposti, tuttavia, non erano in alcun modo emersi; 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello dove aveva segnalato che il GUP aveva negato le circostanze attenuanti generiche evidenziando la non decisività delle ammissioni del ricorrente e segnala invece che, già in quella sede aveva osservato che, al contrario, il quadro probatorio che aveva caratterizzato le due rapine era tutt'altro che univoco e "granitico" risultando perciò meritevole di apprezzamento la scelta del ricorrente di definire il processo nelle forme del rito abbreviato e di rendere dichiarazioni ammissive -della sua responsabilità; sottolinea come la Corte di Appello si sia limitata a ribadire l'assunto del primo giudice senza dar conto delle argomentazioni difensive; 3.5 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 81 cod. pen.: segnala che, nel ritenere la continuazione tra i reati qui giudicati e quelli giudicati con sentenza definitiva, la Corte di Appello non ha dato conto delle ragioni per le quali quello il reato più grave era stato individuato nel delitto di cui al capo a) del presente processo; aggiunge che gli aumenti per i reati di cui ai capi b) e d) erano rimasti inalterati nonostante la esclusione di una serie di aggravanti e che, infine, gli aumenti non erano stati ridotti di un terzo per il rito;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la inammissibilità del ricorso nel resto: rileva, infatti, che il primo ed il terzo motivo del ricorso sono reiterativi dei motivi di appello e sono stati correttamente risolti in diritto dalla Corte territoriale che ha congruamente motivato anche con riguardo al secondo motivo attinente la responsabilità per il furto della Fiat 500 utilizzata per la rapina; segnala inoltre la congruità ed esaustività della motivazione anche quanto al diniego delle attenuanti generiche ed invece la fondatezza del motivo articolato sul trattamento sanzionatorio non avendo la Corte territoriale dato conto delle modalità di individuazione del reato più grave e dei criteri seguiti per la quantificazione degli aumenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito e con conforme valutazione delle medesime emergenze processuali, del delitto di rapina pluriaggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo a) della rubrica e commesso in data 27.3.2018 in danno dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]Arena-Trabia; di quello di furto pluriaggravato in concorso di cui al capo b) relativo alla Fiat 500 utilizzata per la rapina di cui sopra; del delitto di rapina pluriaggravata in concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) commessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai danni e presso lo stesso ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]Arena-Trabia; da ultimo, del delitto di resistenza aggravata in concorso ai danni degli operanti di PG intervenuti sul posto a séguito della rapina di cui al capo c).1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo alla aggravante delle "più persone riunite" contestata e ritenuta in entrambi i gradi sul delitto di rapina di cui al capo a): segnala, infatti, che soltanto uno dei due rapinatori che avevano fatto ingresso nell'ufficio postale aveva usato violenza e minacce nei confronti dei dipendenti scavalcando il bancone e rivolgendosi loro con tono minatorio.

Il motivo è infondato: questa Corte ha anche recentemente ribadito che in tema di rapina ricorre l'aggravante delle più persone riunite - circostanza che potenzia l'efficacia dell'azione criminosa - in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 8324 del 04/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282785 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 31320 del 31/05/2017, Labtoul, Rv. 270436 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 40772 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274459 - 01).

Si tratta di una conclusione coerente con la struttura unitaria del reato concorsuale che, come è noto, implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dell'evento sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato che deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio).

2. Il secondo motivo del ricorso è a sua volta manifestamente infondato: la difesa, infatti, segnala che il ricorrente è stato condannato anche per il furto della Fiat 500 di cui al capo b) della rubrica e che tale decisione si fonderebbe esclusivamente sulla sua partecipazione alla rapina di cui al precedente capo a) con violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio".

Il rilievo è genericamente reiterativo dell'analoga censura articolata con l'atto di appello oltre che aspecifico poiché la difesa non si è confrontata adeguatamente con la motivazione con cui la Corte di Appello ha affrontato la doglianza difensiva sostenendo che "... i rapinatori che assaltarono l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] ... utilizzarono, per raggiungere il luogo e per andare via, una vettura rubata il giorno prima, elemento che ha indotto il PM prima ed giudice di primo grado, dopo, a ritenere che l'acquisizione del possesso di quel veicolo sia derivata dalla sottrazione al proprietario" (cfr., pagg. 4-5 della sentenza impugnata).

I giudici di merito, in definitiva, non hanno fondato la responsabilità del Caracappa sulla sua partecipazione alla rapina ma, più specificamente, alla utilizzazione, in quel frangente, della Fiat 500 che era stata rubata appena il giorno prima e di cui i rapinatori, tra cui il ricorrente, avevano la pacifica ed incontroversa disponibilità.

Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche in forza di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc.

Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01).

3. Il terzo motivo del ricorso è a sua volta infondato: vero che la contestazione di cui al capo c) contiene la formula "... di aver commesso il fatto in più persone riunite ..."; e tuttavia, il riferimento normativo è specificamente rivolto all'art. 625 n. 5 cod. pen. che contempla e disciplina le aggravanti del delitto di furto laddove quella delle "più persone riunite" riguarda, come è noto, il delitto di rapina e quello di estorsione.

Ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, di cui all'art. 625, n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non richiede che le persone abbiano agito riunite e, quindi, è integrata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno del concorrente sul luogo del fatto (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 27650 del 07/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276896 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 13566 del 09/03/2011, Fulle ed altro, Rv. 250169 - 01).

4. Altrettanto infondato è il quarto motivo avendo la Corte motivato in maniera più che adeguata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; i giudici di merito hanno segnalato, peraltro, che il Caracappa si era reso responsabile di ben due rapine ai danni del medesimo ufficio postale nell'arco di un mese e che, per altro verso, le dichiarazioni confessorie erano intervenute in "... in presenza di un compendio probatorio articolato e solido" e che, in particolare, la sua identificazione era stata resa possibile dalla attività investigativa già in corso per altri fatti; sotto questo secondo profilo, perciò, il ricorso si limita a contrapporre un punto di vista diverso circa la rilevanza della confessione dell'imputato che, tuttavia, suppone una autonoma rivalutazione, non consentita in questa sede, della istruttoria e della rilevanza degli elementi acquisiti.

5. Il quinto motivo è infine inammissibile quanto al primo profilo ed infondato quanto al secondo.

La difesa, infatti, rileva che la Corte di Appello ha accolto il gravame ritenendo la continuazione tra i reati qui giudicati e quelli giudicati con sentenza definitiva del 22.11.2019 irrevocabile il successivo 26.6.2020 ma che, tuttavia, non esponendo però le ragioni per le quali il reato più grave, su cui operare gli aumenti ex art. 81 cod. pen., era stato individuato nel delitto di cui al capo a) del presente processo: il ricorso omette di indicare la pena stabilita per i reati già giudicati dal momento che il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 935 del 23/09/2015, Vella ed altri, P.v. 265733 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, 264582 - 01).

In ogni caso va qui opportunamente ribadito che in tema di reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una "refornnatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 10711 del 23/11/2021, Valenti, Rv. 282894 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804 - 01).

Manifestamente infondata, inoltre, è la censura relativa gli aumenti per la continuazione operati dalla Corte di Appello e che sono assolutamente corretti: come accennato in precedenza, infatti, la Corte ha individuato il reato-base in quello di cui al capo a) - per il quale ha escluso le aggravanti del travisamento, del danno patrimoniale di rilevante entità e dell'avere commesso il fatto in luogo tale da ostacolare la pubblica e privata difesa, in anni 5 di reclusione ed Euro 1.300 di multa (ridotta, rispetto al primo grado, nella misura di anni 1 ed Euro 200 di multa); la ha aumentata di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa per il capo b) (ovvero nella stessa misura della sentenza di primo grado avendo confermato entrambe le aggravanti ritenute dal GUP), di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa (riducendo anche in tal caso l'aumento disposto dal GUP nella misura di mesi 6 ed Euro 300 rispetto al GUP avendo escluso le aggravanti di cui sopra), di mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa (inalterato rispetto al primo grado) e, infine, di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa per la continuazione "esterna"; il tutto, infine, ridotto di un terzo per l'abbreviato.

4. Il rigetto del ricorso com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 30.11.2020; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di rapina aggravata in concorso di cui al capo a), di quello di furto pluriaggravato in concorso di cui al capo b) e (con il solo Caccamo) del delitto di rapina pluriaggravata di cui al capo c) e del delitto di resistenza di cui al capo d); con il vincolo della continuazione tra le diverse violazioni di legge, lo aveva perciò condannato alla pena finale di anni 6 e mesi 4 di reclusione ed Euro 2.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere; 2. la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforme della sentenza di primo grado, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati con sentenza irrevocabile della stessa Corte di Appello del 22.11.2019, ritenuto più grave il delitto di cui al capo a) della presente imputazione, previa esclusione delle circostanze aggravanti del travisamento, del danno patrimoniale di rilevante entità e dell'aver commesso il fatto in luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa contestate ai capi a) e c), ha rideterminato la pena inflitta al Caracappa in anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.200 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Caracappa lamentando: 3.1 vizio di motivazione con riferimento al numero minimo di rapinatori e violazione di legge quanto alla aggravante delle più persone riunite: rileva che con l'atto di appello aveva richiamato le SS.UU. del 2012 sulla necessaria contestuale presenza di più persone nel momento in cui sia realizzata la violenza o la minaccia; ripercorre la ricostruzione dell'episodio operata dal teste Mangiapane, direttore dell'ufficio postale, il quale aveva riferito di un solo soggetto che aveva scavalcato le casse e gli aveva intimato di consegnare i soldi e di un unico soggetto che aveva posto in essere la violenza e la minaccia; segnala il carattere apparente della motivazione spesa dalla Corte di Appello sulla doglianza difensiva; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione per violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio": rileva che il Caracappa è stato riconosciuto responsabile anche del furto della Fiat 500 di cui al capo b) della rubrica pervenendo in tal modo ad una conclusione che non poteva essere tratta dalla mera partecipazione del ricorrente alla rapina di cui al capo a); stigmatizza il carattere apparente della motivazione con cui la Corte territoriale ha confermato la affermazione responsabilità pur in assenza di elementi per concludere nel senso che il veicolo fosse stato effettivamente sottratto dal Caracappa da solo o insieme agli altri; 3.3 vizio di motivazione con riguardo al numero degli autori del furto di cui al capo b) e violazione di legge sulla aggravante delle più persone riunite: segnala che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la aggravante di cui al n. 5) dell'art. 625 cod. pen. contestata sul furto della Fiat 500 i cui presupposti, tuttavia, non erano in alcun modo emersi; 3.4 violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: richiama le considerazioni svolte con l'atto di appello dove aveva segnalato che il GUP aveva negato le circostanze attenuanti generiche evidenziando la non decisività delle ammissioni del ricorrente e segnala invece che, già in quella sede aveva osservato che, al contrario, il quadro probatorio che aveva caratterizzato le due rapine era tutt'altro che univoco e "granitico" risultando perciò meritevole di apprezzamento la scelta del ricorrente di definire il processo nelle forme del rito abbreviato e di rendere dichiarazioni ammissive -della sua responsabilità; sottolinea come la Corte di Appello si sia limitata a ribadire l'assunto del primo giudice senza dar conto delle argomentazioni difensive; 3.5 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 81 cod. pen.: segnala che, nel ritenere la continuazione tra i reati qui giudicati e quelli giudicati con sentenza definitiva, la Corte di Appello non ha dato conto delle ragioni per le quali quello il reato più grave era stato individuato nel delitto di cui al capo a) del presente processo; aggiunge che gli aumenti per i reati di cui ai capi b) e d) erano rimasti inalterati nonostante la esclusione di una serie di aggravanti e che, infine, gli aumenti non erano stati ridotti di un terzo per il rito; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e la inammissibilità del ricorso nel resto: rileva, infatti, che il primo ed il terzo motivo del ricorso sono reiterativi dei motivi di appello e sono stati correttamente risolti in diritto dalla Corte territoriale che ha congruamente motivato anche con riguardo al secondo motivo attinente la responsabilità per il furto della Fiat 500 utilizzata per la rapina; segnala inoltre la congruità ed esaustività della motivazione anche quanto al diniego delle attenuanti generiche ed invece la fondatezza del motivo articolato sul trattamento sanzionatorio non avendo la Corte territoriale dato conto delle modalità di individuazione del reato più grave e dei criteri seguiti per la quantificazione degli aumenti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito e con conforme valutazione delle medesime emergenze processuali, del delitto di rapina pluriaggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo a) della rubrica e commesso in data 27.3.2018 in danno dell'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]Arena-Trabia; di quello di furto pluriaggravato in concorso di cui al capo b) relativo alla Fiat 500 utilizzata per la rapina di cui sopra; del delitto di rapina pluriaggravata in concorso (con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) commessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ai danni e presso lo stesso ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]Arena-Trabia; da ultimo, del delitto di resistenza aggravata in concorso ai danni degli operanti di PG intervenuti sul posto a séguito della rapina di cui al capo c).1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo alla aggravante delle "più persone riunite" contestata e ritenuta in entrambi i gradi sul delitto di rapina di cui al capo a): segnala, infatti, che soltanto uno dei due rapinatori che avevano fatto ingresso nell'ufficio postale aveva usato violenza e minacce nei confronti dei dipendenti scavalcando il bancone e rivolgendosi loro con tono minatorio. Il motivo è infondato: questa Corte ha anche recentemente ribadito che in tema di rapina ricorre l'aggravante delle più persone riunite - circostanza che potenzia l'efficacia dell'azione criminosa - in caso di simultanea presenza di almeno due compartecipi nel luogo e nel momento del fatto, non essendo invece necessario che gli stessi pongano in essere contestualmente il medesimo segmento della condotta tipica (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 8324 del 04/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282785 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 31320 del 31/05/2017, Labtoul, Rv. 270436 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 40772 del 19/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274459 - 01). Si tratta di una conclusione coerente con la struttura unitaria del reato concorsuale che, come è noto, implica la combinazione di diverse volontà finalizzate alla produzione dell'evento sicché ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nei limiti della concordata impresa criminosa per cui, quando l'attività del compartecipe si sia estrinsecata e inserita con efficienza causale nel determinismo produttivo dell'evento, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri, l'evento verificatosi è da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che non hanno posto in essere l'azione tipica del reato che deve essere considerato l'effetto della condotta combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che ne hanno posto in essere una parte priva dei requisiti di tipicità (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 51174 del 01/10/2019, Rv. 278012, Lucà; Sez. 5, Sentenza n. 40449 del 10/07/2009, Rv. 244916, Scognamiglio). 2. Il secondo motivo del ricorso è a sua volta manifestamente infondato: la difesa, infatti, segnala che il ricorrente è stato condannato anche per il furto della Fiat 500 di cui al capo b) della rubrica e che tale decisione si fonderebbe esclusivamente sulla sua partecipazione alla rapina di cui al precedente capo a) con violazione della regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio". Il rilievo è genericamente reiterativo dell'analoga censura articolata con l'atto di appello oltre che aspecifico poiché la difesa non si è confrontata adeguatamente con la motivazione con cui la Corte di Appello ha affrontato la doglianza difensiva sostenendo che "... i rapinatori che assaltarono l'ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] ... utilizzarono, per raggiungere il luogo e per andare via, una vettura rubata il giorno prima, elemento che ha indotto il PM prima ed giudice di primo grado, dopo, a ritenere che l'acquisizione del possesso di quel veicolo sia derivata dalla sottrazione al proprietario" (cfr., pagg. 4-5 della sentenza impugnata). I giudici di merito, in definitiva, non hanno fondato la responsabilità del Caracappa sulla sua partecipazione alla rapina ma, più specificamente, alla utilizzazione, in quel frangente, della Fiat 500 che era stata rubata appena il giorno prima e di cui i rapinatori, tra cui il ricorrente, avevano la pacifica ed incontroversa disponibilità. Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche in forza di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 6734 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278373 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20171 del 07/02/2013, Weng ed altro, Rv. 255916 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7484 del 21/01/2014, PG e PC in proc. Baroni, Rv. 259245 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 32937 del 19/05/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 261657 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 12099 del 12/12/2018, Fiumefreddo, Rv. 275284 - 01). 3. Il terzo motivo del ricorso è a sua volta infondato: vero che la contestazione di cui al capo c) contiene la formula "... di aver commesso il fatto in più persone riunite ..."; e tuttavia, il riferimento normativo è specificamente rivolto all'art. 625 n. 5 cod. pen. che contempla e disciplina le aggravanti del delitto di furto laddove quella delle "più persone riunite" riguarda, come è noto, il delitto di rapina e quello di estorsione. Ed è pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che la circostanza aggravante speciale del numero delle persone, di cui all'art. 625, n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non richiede che le persone abbiano agito riunite e, quindi, è integrata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno del concorrente sul luogo del fatto (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 27650 del 07/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276896 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 13566 del 09/03/2011, Fulle ed altro, Rv. 250169 - 01). 4. Altrettanto infondato è il quarto motivo avendo la Corte motivato in maniera più che adeguata in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; i giudici di merito hanno segnalato, peraltro, che il Caracappa si era reso responsabile di ben due rapine ai danni del medesimo ufficio postale nell'arco di un mese e che, per altro verso, le dichiarazioni confessorie erano intervenute in "... in presenza di un compendio probatorio articolato e solido" e che, in particolare, la sua identificazione era stata resa possibile dalla attività investigativa già in corso per altri fatti; sotto questo secondo profilo, perciò, il ricorso si limita a contrapporre un punto di vista diverso circa la rilevanza della confessione dell'imputato che, tuttavia, suppone una autonoma rivalutazione, non consentita in questa sede, della istruttoria e della rilevanza degli elementi acquisiti. 5. Il quinto motivo è infine inammissibile quanto al primo profilo ed infondato quanto al secondo. La difesa, infatti, rileva che la Corte di Appello ha accolto il gravame ritenendo la continuazione tra i reati qui giudicati e quelli giudicati con sentenza definitiva del 22.11.2019 irrevocabile il successivo 26.6.2020 ma che, tuttavia, non esponendo però le ragioni per le quali il reato più grave, su cui operare gli aumenti ex art. 81 cod. pen., era stato individuato nel delitto di cui al capo a) del presente processo: il ricorso omette di indicare la pena stabilita per i reati già giudicati dal momento che il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (cfr., Sez. 6, Sentenza n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 935 del 23/09/2015, Vella ed altri, P.v. 265733 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 36402 del 04/06/2015, Fragnoli, 264582 - 01). In ogni caso va qui opportunamente ribadito che in tema di reato continuato, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una "refornnatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 10711 del 23/11/2021, Valenti, Rv. 282894 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 3038 del 24/05/2000, Tixi, Rv. 216804 - 01). Manifestamente infondata, inoltre, è la censura relativa gli aumenti per la continuazione operati dalla Corte di Appello e che sono assolutamente corretti: come accennato in precedenza, infatti, la Corte ha individuato il reato-base in quello di cui al capo a) - per il quale ha escluso le aggravanti del travisamento, del danno patrimoniale di rilevante entità e dell'avere commesso il fatto in luogo tale da ostacolare la pubblica e privata difesa, in anni 5 di reclusione ed Euro 1.300 di multa (ridotta, rispetto al primo grado, nella misura di anni 1 ed Euro 200 di multa); la ha aumentata di mesi 6 di reclusione ed Euro 300 di multa per il capo b) (ovvero nella stessa misura della sentenza di primo grado avendo confermato entrambe le aggravanti ritenute dal GUP), di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa (riducendo anche in tal caso l'aumento disposto dal GUP nella misura di mesi 6 ed Euro 300 rispetto al GUP avendo escluso le aggravanti di cui sopra), di mesi 6 di reclusione ed Euro 500 di multa (inalterato rispetto al primo grado) e, infine, di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa per la continuazione "esterna"; il tutto, infine, ridotto di un terzo per l'abbreviato. 4. Il rigetto del ricorso com
Sentenza Cassazione n. 35156/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris