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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 settembre 2022

Cassazione n. 34776/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29083-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 187/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. e relative addizionali, nonché I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014, conseguenti al recupero a tassazione di costi dedotti, benché non inerenti; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Lucca che, con sentenza n. 275/2016, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 187/2020, depositata il 12/02/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come gli avvisi di accertamento impugnati fossero motivati, essendo ivi "esaustivamente spiegato il percorso logico/valutativo seguito dall'ente impositore...indicati i criteri seguiti e la fonte degli elementi sulla cui base detti criteri sono stati valorizzati" (cfr. p. 2, terzultimo cpv., della motivazione della sentenza impugnata) nonché evidenziando come "gli atti cui hú ratto riferimento l'Agenzia nella motivazione.., sono per un verso di carattere generale (le risultanze O.M.I. pubblicate su sito ufficiale dell'Agenzia, agevolmente accessibili a chiunque e, in particolare - fatto notorio - a chi esercita la professione notarile), per altro verso già indiscutibilmente conosciuti dal contribuente (i canoni di locazione applicati ad immobili di similare consistenza, relativi a contratti stipulati dalla società di Ric. 2020 n. 29083 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- cui egli stesso è socio totalitario, e quindi implicitamente o indirettamente beneficiario)" (cfr. ivi, ult. cpv.); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, nonché dell'art. 42, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 56, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972" (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto gli atti impugnati motivati, sebbene agli stessi non fossero allegati "tutti quegli atti, ivi menzionati, dai quali l'Ufficio dichiara di aver dedotto l'asserita "sproporzione" dei canoni locatizi convenuti tra il signor Villani e la società locatrice" (cfr. ivi, penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) delromesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che denotano l'inidoneità dei documenti e degli atti richiamati (ma non allegati) dall'Amministrazione finanziaria a supportare logicamente l'affermazione della presunta "sproporzione" del canone di locazione pattuito rispetto ai valori di mercato" (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. omesso di valutare circostanze (illustrate alle pp. 17 -19 e 21, ult. cpv. e 22, del ricorso), che dimostrerebbero l'insussistenza di sproporzione tra canoni pagati e valore degli immobili; che parte ricorrente ha, tuttavia, depositato telematicamente (in data 29.9.2022) istanza di sospensione del presente Ric. 2020 n. 29083 sez.

Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 rd giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della

I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima

I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria.

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29083-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 187/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F. e relative addizionali, nonché I.V.A., oltre interessi e sanzioni, relativamente agli anni di imposta 2013 e 2014, conseguenti al recupero a tassazione di costi dedotti, benché non inerenti; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Lucca che, con sentenza n. 275/2016, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 187/2020, depositata il 12/02/2020 accolse il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - come gli avvisi di accertamento impugnati fossero motivati, essendo ivi "esaustivamente spiegato il percorso logico/valutativo seguito dall'ente impositore...indicati i criteri seguiti e la fonte degli elementi sulla cui base detti criteri sono stati valorizzati" (cfr. p. 2, terzultimo cpv., della motivazione della sentenza impugnata) nonché evidenziando come "gli atti cui hú ratto riferimento l'Agenzia nella motivazione.., sono per un verso di carattere generale (le risultanze O.M.I. pubblicate su sito ufficiale dell'Agenzia, agevolmente accessibili a chiunque e, in particolare - fatto notorio - a chi esercita la professione notarile), per altro verso già indiscutibilmente conosciuti dal contribuente (i canoni di locazione applicati ad immobili di similare consistenza, relativi a contratti stipulati dalla società di Ric. 2020 n. 29083 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- cui egli stesso è socio totalitario, e quindi implicitamente o indirettamente beneficiario)" (cfr. ivi, ult. cpv.); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, primo comma, della L. n. 212/2000 e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, nonché dell'art. 42, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 56, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972" (cfr. ricorso, p. 8), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto gli atti impugnati motivati, sebbene agli stessi non fossero allegati "tutti quegli atti, ivi menzionati, dai quali l'Ufficio dichiara di aver dedotto l'asserita "sproporzione" dei canoni locatizi convenuti tra il signor Villani e la società locatrice" (cfr. ivi, penultimo cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) delromesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che denotano l'inidoneità dei documenti e degli atti richiamati (ma non allegati) dall'Amministrazione finanziaria a supportare logicamente l'affermazione della presunta "sproporzione" del canone di locazione pattuito rispetto ai valori di mercato" (cfr. ricorso, p. 20), per avere la C.T.R. omesso di valutare circostanze (illustrate alle pp. 17 -19 e 21, ult. cpv. e 22, del ricorso), che dimostrerebbero l'insussistenza di sproporzione tra canoni pagati e valore degli immobili; che parte ricorrente ha, tuttavia, depositato telematicamente (in data 29.9.2022) istanza di sospensione del presente Ric. 2020 n. 29083 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 rd giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione, la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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