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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 26111/2022

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19 ORDINANZA sul ricorso 29090/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzi, 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 278 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1427/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1427 del 2019 del Tribunale di Velletri, esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto la deducente per la divisione di un immobile; la deducente si era costituita aderendo; - non essendo stata formulata alcuna istanza di assegnazione, si era proceduto a vendita; - non aveva avuto l'avviso della vendita fissata il 13 settembre 2017; - aveva proposto ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ. opponendosi al verbale di aggiudicazione, con esito di rigetto a sua volta reclamato; - il giudice del reclamo aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto decreto di trasferimento, e tale pronuncia era stata oggetto di distinto ricorso per cassazione; - aveva quindi opposto il decreto di trasferimento ex art. 617, cod. proc. civ., per omessa comunicazione dell'avviso di vendita in parola e irregolarità della pubblicità; - il Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando che non aveva opposto prima dell'aggiudicazione le operazioni di vendita, non aveva comunque opposto l'avviso di vendita che doveva ritenersi dalla stessa conosciuto quale parte costituita, e ostava in ogni caso il limite posto dall'art. 2929, cod. civ., residuando, in 1:esi, solo una tutela risarcitoria; resistono con controricorso il professionista delegai:o alla vendita, [OSCURATO:PERSONA]Adamo, che ha depositato altresì memoria, e l'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA]; RG n 29090 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] 1/—W=4 \•,(7455,9 •n• ••;"(i Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2929, cod. civ., poiché il limite richiamato dalla sentenza gravata non potrebbe valere per i vizi riguardanti lo stesso procedimento di vendita da cui era scaturito il decreto di trasferimento opposto; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 569 e 591-bis, cod. proc. civ., poiché la mancata notifica dell'avviso di vendita aveva violato le disposizioni dell'ordinanza di vendita costituente "lex speciali 5"; con il terzo motivo si prospetta la violazione delle norme sulla pubblicità delle vendite poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il verbale di aggiudicazione non riportava gli adempimenti pubblicitari, e comunque non era stata indicata l'offerta minima di acquisto, incidendo sulla maggior platea potenziale di offerenti, sicché tale elemento non avrebbe potuto ritenersi inessenziale; Rilevato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili, precisando la motivazione della sentenza impugnata; come eccepito nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA], le deduzioni erano precluse per mancata opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., dell'aggiudicazione; parte ricorrente dà atto della conoscenza di tale aggiudicazione e di aver proposto ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ. avverso l'aggiudicazione, senza peraltro specificare quando esattamente conobbe della stessa (sui limiti del ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ., cfr., in materia esecutiva, Cass., 09/05/2019, n. 12238, pag. 10); non essendo stata impugnata l'aggiudicazione nei termini perentori previsti, l'esame dei vizi afferenti all'avviso di vendita e alla previa pubblicità, è inibito; RG n 29090 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte, in tema di scioglimento della comunione, ha chiarito che gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita: invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non sarebbe sostenibile scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dai meccanismo della sanatoria processuale (Cass., Sez.

U., 29/07/2013, n. 18185); spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente liquidate in euro 6.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]Adamo, ed eurci 5.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 29090/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzi, 34 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 278 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 15 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1427/2019 del TRIBUNALE di VELLETRI, depositata il 30/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2022 dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1427 del 2019 del Tribunale di Velletri, esponendo che: - [OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto la deducente per la divisione di un immobile; la deducente si era costituita aderendo; - non essendo stata formulata alcuna istanza di assegnazione, si era proceduto a vendita; - non aveva avuto l'avviso della vendita fissata il 13 settembre 2017; - aveva proposto ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ. opponendosi al verbale di aggiudicazione, con esito di rigetto a sua volta reclamato; - il giudice del reclamo aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuto decreto di trasferimento, e tale pronuncia era stata oggetto di distinto ricorso per cassazione; - aveva quindi opposto il decreto di trasferimento ex art. 617, cod. proc. civ., per omessa comunicazione dell'avviso di vendita in parola e irregolarità della pubblicità; - il Tribunale aveva rigettato l'opposizione osservando che non aveva opposto prima dell'aggiudicazione le operazioni di vendita, non aveva comunque opposto l'avviso di vendita che doveva ritenersi dalla stessa conosciuto quale parte costituita, e ostava in ogni caso il limite posto dall'art. 2929, cod. civ., residuando, in 1:esi, solo una tutela risarcitoria; resistono con controricorso il professionista delegai:o alla vendita, [OSCURATO:PERSONA]Adamo, che ha depositato altresì memoria, e l'aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA]; RG n 29090 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] 1/—W=4 \•,(7455,9 •n• ••;"(i Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2929, cod. civ., poiché il limite richiamato dalla sentenza gravata non potrebbe valere per i vizi riguardanti lo stesso procedimento di vendita da cui era scaturito il decreto di trasferimento opposto; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 569 e 591-bis, cod. proc. civ., poiché la mancata notifica dell'avviso di vendita aveva violato le disposizioni dell'ordinanza di vendita costituente "lex speciali 5"; con il terzo motivo si prospetta la violazione delle norme sulla pubblicità delle vendite poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il verbale di aggiudicazione non riportava gli adempimenti pubblicitari, e comunque non era stata indicata l'offerta minima di acquisto, incidendo sulla maggior platea potenziale di offerenti, sicché tale elemento non avrebbe potuto ritenersi inessenziale; Rilevato che i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono inammissibili, precisando la motivazione della sentenza impugnata; come eccepito nel controricorso di [OSCURATO:PERSONA], le deduzioni erano precluse per mancata opposizione ex art. 617, cod. proc. civ., dell'aggiudicazione; parte ricorrente dà atto della conoscenza di tale aggiudicazione e di aver proposto ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ. avverso l'aggiudicazione, senza peraltro specificare quando esattamente conobbe della stessa (sui limiti del ricorso ex art. 591-ter cod. proc. civ., cfr., in materia esecutiva, Cass., 09/05/2019, n. 12238, pag. 10); non essendo stata impugnata l'aggiudicazione nei termini perentori previsti, l'esame dei vizi afferenti all'avviso di vendita e alla previa pubblicità, è inibito; RG n 29090 del 2019 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] questa Corte, in tema di scioglimento della comunione, ha chiarito che gli atti del giudice istruttore relativi al procedimento di vendita sono soggetti al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt. 617 e 618 cod. proc. civ., dovendo escludersi l'esperibilità di un'autonoma azione di nullità avverso il decreto di trasferimento conclusivo del procedimento di vendita: invero, la finalità del procedimento di vendita dei beni immobili non è diversa nel giudizio divisorio o nel procedimento esecutivo e le scelte legislative degli ultimi lustri, con l'esplicito rinvio, contenuto nell'art. 788 cod. proc. civ., a norme del processo esecutivo, sono la manifestazione di un richiamo ad esse che va inteso come sistematico; sicché non sarebbe sostenibile scandire il procedimento di vendita con i passi del processo esecutivo e sovrapporgli un apparato rimediale del tutto diverso, privo di quell'efficacia e di quella celerità che deriva sia dalla tipologia delle opposizioni, sia dai meccanismo della sanatoria processuale (Cass., Sez. U., 29/07/2013, n. 18185); spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di ciascuna parte controricorrente liquidate in euro 6.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]Adamo, ed eurci 5.000,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15 per cento di spese forfettarie, e accessori legali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c
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