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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 11 settembre 2026

Cassazione n. 25232/2026

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ito dal legislatore, e vivenella prassi applicativa, per rispondere a un’esigenza di interventonomofilattico su una questione che, arrovellando gli operatori edessendo fonte di una grave difficoltà interpretativa, apparebisognevole di un esame preventivo, al fine di evitare un lungo ecomplesso contenzioso prima dell’auspicabile consolidarsiNumero registro generale 13461/2026Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 25232/2026Data pubblicazione 11/09/2026dell’interpretazione giuridica preferibile al riguardo.

P.Q.Mvisto l’art. 363-bis cod. proc. civ.., dichiara inammissibile la questionesollevata, con l’ordinanza in epigrafe, dalla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Caserta.Roma, 11 settembre 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ito dal legislatore, e vivenella prassi applicativa, per rispondere a un’esigenza di interventonomofilattico su una questione che, arrovellando gli operatori edessendo fonte di una grave difficoltà interpretativa, apparebisognevole di un esame preventivo, al fine di evitare un lungo ecomplesso contenzioso prima dell’auspicabile consolidarsiNumero registro generale 13461/2026Numero sezionale 102/2026Numero di raccolta generale 25232/2026Data pubblicazione 11/09/2026dell’interpretazione giuridica preferibile al riguardo. P.Q.Mvisto l’art. 363-bis cod. proc. civ.., dichiara inammissibile la questionesollevata, con l’ordinanza in epigrafe, dalla Corte di giustizia tributaria diprimo grado di Caserta.Roma, 11 settembre 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 25232/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris