CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 48028/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 5 maggio 2021, la corte di appello di Bologna, confermava la pronuncia del G.U.P. del tribunale di Rimini del 31 ottobre 2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge perché ritenuta colpevole del delitto di concorso in rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputata lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione e/o erronea applicazione degli artt. 56 e 628 cod.pen. ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della fattispecie nella forma tentata; al proposito si deduceva che aveva errato il giudice di appello nel confermare la natura consumata della rapina posto che il soggetto addetto alla vigilanza aveva esercitato un costante controllo sulla res sottratta così che doveva farsi applicazione della giurisprudenza dettata in tema di furto consumato sotto il controllo del titolare del bene o del soggetto delegato al controllo; v - violazione e/o erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod.pen. ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla omessa concessione della suddetta attenuante basata su un ragionamento, quello della sottrazione del cellulare, privo di qualsiasi dimostrazione concreta; - violazione e/o erronea applicazione degli artt. 163 e 164 cod.pen. posto che, essendo l'imputata infraventunenne al momento di consumazione dei fatti, poteva concedersi la sospensione condizionale anche una seconda volta senza che il precedente a carico della medesima fosse ostativo. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello e da questa adeguatamente affrontate e risolte e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 - 01). L'applicazione del suddetto principio, già peraltro richiamato dalla corte di appello, denota la manifesta infondatezza del motivo, posto che dalla ricostruzione dei fatti risulta che la ricorrente ed il correo avevano già sottratto la borsa alla vittima senza che assume rilievo decisivo il controllo sull'operato degli stessi effettuato dal soggetto addetto alla vigilanza della spiaggia. 2.2 Anche gli altri motivi sono manifestamente infondati e reiterativi: - corretta appare la negazione della attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sia in relazione alla plurioffensività del fatto illecito consumato,che con riguardo al valore del bene contenuto nella borsa; - priva di profili di illogicità, tanto più manifesta, si palesa poi la negazione della seconda sospensione condizionale che il giudice di appello collega ad una negativa valutazione prognostica effettuata sulla base di precise considerazioni in fatto non censurabili nella presente sede. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 18 ottobre 2022 L [OSCURATO:PERSONA]. IL PRh DENTE Sere _fai Paola GEPOSITAT