CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33219/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 482 in relazione all'art.477 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta il vizio di motivazione in ordine al bilanciamento delle circostanze e alla determinazione della pena - è manifestamente infondato e privo della necessaria specificità poiché la Corte di merito ha rigettato anche in parte qua il gravame, espressamente confermando il giudizio di equivalenza reso dal primo Giudice (palesando, a ben vedere, di non essere incorsa nell'errore denunciato dal ricorso, che peraltro vi attribuisce rilevanza ipotetica: cfr. p. 4 della sentenza) e chiarendo le ragioni per cui non ha considerato gli elementi prospettati dalla difesa idonei a pervenire a una diversa conclusione; in particolare, il Giudice di appello ha osservato che il comportamento processuale era già stato adeguatamente valorizzato proprio con la concessione delle attenuanti generiche e ha ribadito il giudizio di equivalenza alla luce delle specifiche modalità del fatto (considerate dimostrative di collegamenti con ambienti criminali) - così indicando l'elemento che ha ritenuto preponderante nell'esercizio del proprio potere discrezionale (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, dunque, disattendendo in maniera congrua la prospettazione difensiva, senza che possa ravvisarsi ex se alcune contraddizione sulla scorta degli assertivi enunciati difensivi dato che non sussiste un nesso di necessaria correlazione tra la determinazione della pena e la concessione della sospensione condizionale, in quanto la prima va operata in base ai criteri di valutazione della gravità del reato mentre la seconda si fonda su un giudizio prognostico proiettato su una presunta realtà futura (cfr. Sez. 2, n. 35185 del 21/09/2020, Cangiano, Rv. 280458 - 04); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inannmissibildricorsee condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così