CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14228/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13791/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore a titolo particolare, ex art.111 cod. proc. civ., di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Scipioni n. 153 , presso lo S tudio dell'[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall ’A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]s.p.a.; -intimata- avverso la sentenza n. 216/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVA, depositata il giorno 8 marzo 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Savona, la [OSCURATO:SOCIETA]. , domandandone la condanna, ai sensi dell’art.2051 o dell’art. 2043 cod. civ., al risarcimento dei danni da essa subìti in data 12 febbraio 2015, intorno alle ore 11.00, allorché, mentre percorreva a piedi il marciapiede di una strada cittadina, giunta in corrispondenza di un edificio di proprietà della società convenuta, era caduta a terra a causa dell’instabilità di alcune piastrelle, riportando lesioni personali,da cui erano conseguite artralgie alla spalla destra. La società convenuta, costituitasi in giudizio, eccepì la propria carenza di legittimazione passiva per non essere stato dimostrato che il marciapiede asseritamente sconnesso era di sua proprietà o che la manutenzione dello stesso fossea suo carico. Avuto riguardo a tale eccezione, il Tribunalerigettò la domanda per omessa dimostrazione del rapportodi custodia t ra la società co nvenuta e la res che av rebbe cagionato il danno lamentato dall’attrice , osservando che la sussistenza di tale rapporto, implicando una valutazione giuridica, per un verso non poteva ritenersi ammessa per non contestazione, per altro v erso non poteva essere oggetto di confessione provocata attraversoil giuramento decisorio di cui l’attrice aveva chiesto il deferimento. 2.La decisione di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Genova, sui rilievi: -che i mezzi di prova dedotti dall’attrice e non ammessi dal primo giudice (tanto quelli precostituiti di natura documentale quanto quelli costituendi) non sarebbero s tati idonei né a provare la custodia del tratto di marciapiede in capo alla T elecom s.p.a. , né, in ogni caso , a dimostrare il nesso causale tra la rese il danno, in quanto le prove orali richieste a tal fine non avrebbero potuto che confermare le fotografie in atti, le quali evidenziavanola sola presenza di lievi sconnessioni del pavimento del marciapiede, pienamente visibili da parte della danneggiata ed evitabilicon l’ordinaria diligenza; -che il giuramento decisorio, di cui era stata rinnovata la richiesta di deferimento nei confronti del legale rappresentante della società convenutao di altro soggetto dotato di poteri rappresentativi, al fine di accertare la sussistenza del rapporto custodiale, era invece inammissibile, in quanto vertente su un mero presupposto logico della pronuncia, non tale da conse n tire, all’esito dello s tesso , l’ immediata decisione totaleo parziale della c ausa, stante l a ne cessità di indagare altresì sull’ulteriore elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità speciale invocata, consistente nella sussistenza del nesso causale tra rese danno, nonché sulla eventuale dimostrazione, in funzione liberatoria, di circostanze idonee ad integrare il “caso fortuito”; inoltre il peculiare mezzo istruttorio richiesto tendeva inammissibilmentea provocare valutazioni giuridiche sull’esistenza del rapporto di custodia, non limitandosi a suscitarel’ammissione di meri fatti storici; -che, con riguardo ai profili della derivazione del danno dalla cosa e della prova del fortuito , era agevole rilevare, in base alla documentazione fotografica allegata, che le lievi sconnessioni , sulle quali l’attrice aveva affermato di essere inciampata,erano, come detto, pienamente visibili ed evitabili, avuto riguardo, da un lato, alla circostanza che la cadutasi era verificata in ora diurna e, dall’altro, alla ulteriore circostanza che esse si trovavano su una parte circoscritta dell’ampio marciapiede posto in prossimità dell’edificio della [OSCURATO:SOCIETA], sicché il pedone, dopo averle agevolmente scorte, altrettanto agevolmente avrebbe potuto evitarle, continua ndo l a marcia dopo essersi spostato in altra parte dellostesso sedime; - che, pertanto, doveva concludersi che le lesioni lamentate trovavano la loro causa esclusiva nel contegno disattento della danneggiata, pernon avere previsto ed evitato il pericolo nell’evidenza e prevenibilità dello stesso, con conseguent e esclusione della responsabilità della convenuta, alla s tregua di entrambi i criteri di imputazione invocati dall’attrice. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nell a dedotta qualità di successorea titolo particolare, ex art. 111 cod. proc. civ. , di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Non svolge difese l’intimata [OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositatememorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conil primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto,in particolare degli artt. 233 e ss. cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello accolto l’istanza di deferimento del giuramento decisorio al legale rappresentante pro temporeo ad altro soggetto munito di poteri rappresentativi della società convenuta, in funzione della prova della custodia del marciapiedein capo a quest’ultima. Il ricorrente censura la decisione di non ammettere tale mezzo istruttorio finalizzato a provocare la confessione della convenuta, fondata sul presupposto, ritenuto erroneo, che dalla prestazione del giuramento non sarebbe dipesala decisione della causa. Deduce che il giuramento non perderebbe il carattere della decisorietà anche quando sia in grado di determinare la decisione soltanto parziale della controversia, per il fatto di investire un p unto particolare di essa, dotato di unapropria autonomia , in q uanto relativo ad uno dei capi della domanda ovvero ad uno dei momenti necessari dell’iter da seguire per la decisione, rispetto al quale esaurisca ogni indagine. Sostiene che, nel caso di specie, l’accertamento del rapporto custodiale avrebbe avuto proprio tale dirimente rilevanza , come sarebbe dimostrato dal fatto che la domanda risarcitoria era stata rigettatadal primo giudice in ragione della assenza di tale esclusivo presupposto. 1.1.Il motivo è manifestamente infondato. 1.1.a. In primo luogo, va rilevato che è inammissibile il deferimento del giuramento decisorio ove la formulazione delle circostanze, in caso di ammissione dei fatti rappresentati, non conduca automaticamente all'accoglimento della domanda, ma richieda una valutazione di tali fatti da parte del giudice del merito (Cass.19/01/2022, n. 1551). Nel caso di specie, il deferimento era funzionale a provare la sussistenza del rapporto custodiale tra la società convenuta e la res che avrebbeprovocato il danno lamentato dall’attrice: quand’anche la sussistenzadi tale rapporto fosse stata ammessa dall’interrogando, ciò non avrebbe comportato l’automatico accoglimento della domanda , poiché il giudice del meritoavrebbe d ovuto valutare se l’attrice avesse dato la prova dell’altro fatto costitutivo del diritto risarcitorio azionato (ovverosia, della sussistenza del nesso causale tra la res e il danno) , nonché se la convenuta avesse dato la prova del fatto impeditivo del predetto diritto, costituito dal “caso fortuito”. 1.1.b.In secondo luogo , va rilevato che il giuramento , decisorio o suppletorioche sia, non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di apprezzamenti od opinioni né, tantomeno, divalutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n.27086). Nel caso di specie, l’affermazione o negazione oggetto del giuramento non sarebbe caduta su meri fatti storici ma sulla sussistenza o meno in capo alla T elecom della “custodia” del marciapiedeprospiciente l’edificio di sua proprietà. Su tale sussistenza non poteva pertanto deferirsi un giuramento, integrando la custodia,non già un “ fatto” che potesse formare oggetto di confessione, in quanto sfavorevole al giurante e favorevole all’altra parte( arg. e x art t . 2730 cod. civ. e 228 cod. proc. civ.) , bensì u na “situazione giuridica”suscettibile di formare oggetto di valutazione, in quanto qualificatoria del contenuto del rapporto instauratosi tra il soggettoe la res. Correttamente, pertanto, il giudice del meritoha rigettato l ’ istanza di deferimento del giuramento decisorio formulata dalla parte attrice, da reputarsiinammissibile per due diverse ragioni. Il primo motivodi ricorso, dunque, deve esser e rigettato . 2.Con il secondo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n.3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare degli artt. 1227 e 2051 cod. civ., per avere la Corte di appello ritenuto che un marciapiede visibilmentesconnesso costituis se un esimente di responsabilità del custode in ragione della ritenuta visibilità ed evitabilità dell’insidia. Il ricorrente, oltre a contestare la circostanza di fatto che il marciapiedefosse tale da rendere palese il pericolod i caduta dei pedoni che lo avessero percorso con l’ordinaria diligenza , censura la correttezza in iure dell’ argomentazione con cui la C orte di appello ha ritenuto sussistente il fatto colposo della danneggiata e la sua efficienza causale esclusiva. Sostiene che la condotta della vittima assumerebbe efficacia causale esclusiva soltanto ove fosse qualificabile come abnorme , cioè estranea al novero dellepossibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo rilevare, in caso contrario, solo come fatto colposo concorrente ex art.1227 cod. civ.; pertanto, perché i danni subìti dall’attricepotessero ritenersiprodotti in via esclusiv a dalla sua condottaincauta, non sarebbe stato sufficiente provar e la natura colposa di questa, ma sarebbe stato necessario che il convenuto ne dimostrasse il carattereautonomo, eccezionale ed imprevedibile , solo in tal caso potendo ritenersi idonea a produrre da sol a l’ evento dannoso, con esclusione di fattori causaliconcorrenti. 2.1.Anche questo motivo è infondato. Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell’art.2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia. 2.1.a. Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l’evento dannoso è «cagionato» dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa, secondo un’espressione felicemente incisiva rinvenibile nella formulazione utilizzata dall’art. 1384 (ora 1242) del codice francese (on est responsable…dudommage ... qui est causé par le fait ... des choses que l’on a sous sa garde …), ma il cui contenuto precettivo, nella sostanza, deve ritenersi coincidente con quello dell’omologa normadel codice italiano (Cass.01/02/2018, n.2480). L’evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall’effetto di concause umane o naturali. 2.1.b. Il secondo presupposto si integra quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.). Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art.2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato. 2.1.c.Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell’art.2051 cod. civ., la prova (liberatoria) della sussistenza del “caso fortuito”, quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione deldanno dalla cosa custodita. Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. 2.1.d. Il nesso causale tra l’evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell’art.1227, primocomma, cod. civ. trova fondamento nel principio di causalitàmateriale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a lui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato. Requisitolegale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva ino sservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza. Mentre, al pari della concausa naturale, il fatto n on colposo del danneggiato non incidesul risarcimento, al contrario il fat t o colposo ne comporta la riduzione , secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenzeche ne sono derivate. Peraltro, sotto il profilo processuale , non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ. (a differenzadell’inosservanza del dovere di evitare l’aggravamento del danno di cui al secondo comma dello stesso articolo) è rilevabile d’ufficio se risultino pr ospettati gli elementi di fatto da cui ess o sia ricavabile(ex aliis, Cass. 10/05 / 2018, n. 11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l’apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integraun giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842). Rientra, dunque,nell’insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell’entità delleconseguenze ascrivibili al suo comportamento. Quest’ultimo, nella motivata valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà un a percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiatoe una percentuale ascrivibile al fatto della cosa , e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un ’ efficienza causale esclusiva, ove, peril grado della colpa e il rilievo delle conseguenze , si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tuttoesclusa la derivazione dalla cosa. Nel formulareil giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudicedel merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivodelle conseguenze e del parametro della colpa, mentre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non occorre che il contegno del d anneggiato, ol tre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato , sia anche abnorme, eccezionale,imprevedibile e inevitabile . In tal senso, del resto , depone l’orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte( ex aliis , Cass. 11/05/ 2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724), ribadito e definitivamente “suggellato” anche dal suo massimo consesso (Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943). 2.1.e.Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espresso il giudizio di fatto sulla rilevanza causale del fatto della danneggiata nel pieno rispetto dei principii giuridiciche ne costituiscono il fondamento. Essa, infatti, c o n valutazione debitamente motivata e quindi insindacabile, ha accertato che le li e vi sconnessioni del marciapiede sulle quali l’attrice aveva affermato di essere inciampata, erano pienamente visibili ed evitabili, sicché la sig. [OSCURATO:PERSONA] o , pass ando in pieno giorno, ove avesse improntato il suo comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l’ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerle e altrettantoagevolmente evitarle senza alcun disagio, data l’ampiezza del sedime.La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate , pertanto, non erano in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e , dunque, imputabilia responsabilità del custode), ai sensi dell’art.2051 cod. civ, né comunque potevano rite n ersi cagionate dal fatto colposo della presunta danneggiante, ai sensi d ell’art.2043 cod. civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva , al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni di fatto della Corte territorialee alla correttezza dei loro presupposti di diritto, il motivo in esame non può che essere rigettato. 3.Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 3 cod. proc. civ., violazionee falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc. civ., per non avere il giudice del merito amme sso le prove testimoniali richieste al fine di provare il rapporto custodiale tra la società convenuta e la resche avrebbe provocato il danno. Il ricorrente, inoltre, lamenta la mancata consi dera zione della documentazionedepositata, dalla quale risultere bbe il riconoscimento della legittimazione passiva della T elecom s.p.a. , quale custode del marciapiede, ad operadella sua compagnia assicurativa : quest’ultima , infatti, nel trattare la pratica relativa al sinistro, avrebbe negato il risarcimentoesclusivamente per ritenuta insussistenza dell’i n sidia. 3.1.Il motivo è manifestamente inammissibile, in quanto la Corte territorialeha debitamente motivato in ordine alla ritenuta irrilevanza delle prove (tanto di quelle precostitui t e che d i quelle costituende) dedotte dall’attrice in funzione della prova della custodia del tratto di marciapiede in capo alla [OSCURATO:SOCIETA].; tale irrilevanza, del resto, appareevidente sol che si consideri che la stessa Corte territoriale ha ritenutoinsussistente il nesso causale tra la res e il danno , per modo che l’eventuale accertamento del potere di custodia della società convenuta sulla resmedesima, non avrebbe avuto alcuna rilevanza . 4.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 5.Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , stante l’indefensiodella società intimata. 6.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del