CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12562/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliati in Roma, via della Balduina, n. 7, interno 15, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma,via XX Settembre, n. 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 2542/2019,pubblicata il 19/11/2019 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13841/2020Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 12562/2026Data pubblicazione 04/05/2026Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],assumendo di essere eredi di [OSCURATO:PERSONA] in quanto figli dellasorella premorta [OSCURATO:PERSONA], convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] eMaurizio [OSCURATO:PERSONA], onde ottenere l’accertamento dell’inesistenza onullità per difetto di forma o, in subordine, per incapacità di testare, deltestamento del de cuius, fatto pubblicare da [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’apertura della successione legittima, lo scioglimento dellacomunione ereditaria e l’accoglimento della domanda di petizioneereditaria e di condanna alla restituzione dei frutti medio temporematurati sui beni indebitamente posseduti dai convenuti.Con sentenza n. 4103/2013 del 21/11/2013, il Tribunale di Cataniadichiarò aperta la successione legittima di [OSCURATO:PERSONA]; dichiaròeredi legittimi i nipoti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeStrano, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attribuendo le quote di2/12 a ciascuno degli Strano e di 3/12 a ciascuno dei [OSCURATO:PERSONA]; dichiaròche faceva parte del passivo la somma di euro 4.562,73 quale creditodel Condominio di via Cosentino, n. 7, in Catania; condannò i [OSCURATO:PERSONA],in solido, al pagamento, in favore di ciascuno degli Strano, della sommadi euro 14.443,80 quali frutti e rigettò ogni altra domanda, rimettendola causa in istruttoria per la predisposizione di un progetto di divisione.Con successiva ordinanza n. 7841/2014 del 02/10/2014, il Tribunaledel giudizio, che pose a carico della massa.2. Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], siconcluse, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e GiuseppeStrano, con la sentenza n. 2542/2019, pubblicata il 19/11/2019, con laquale la Corte d'Appello di Catania accolse l'appello e, per l'effetto,rigettò la domanda degli originari attori di apertura della successione diAlfredo [OSCURATO:PERSONA] secondo le norme di legge, essendo questa regolata dalNumero registro generale 13841/2020Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 12562/2026Data pubblicazione 04/05/2026testamento olografo del 16/02/2004, pubblicato il 12/11/2008, econdannò gli appellati al pagamento della metà delle spese di entrambi igradi del giudizio.Per quanto qui rileva, i giudici di merito dichiararono la nullità dellasentenza impugnata in quanto resa da giudice monocratico e noncollegiale, sostenendo di dover decidere il giudizio in fase rescindente erescissoria; respinsero la domanda di disconoscimento del testamentoolografo, pubblicato il 12/11/2008, per difetto di autografia, non avendogli istanti proposto domanda di accertamento negativo dellaprovenienza della scrittura, in relazione alla quale non vi era alcunonere della controparte di dichiarare di volerne profittare, e non avendodunque dimostrato il proprio assunto attraverso la produzione deldocumento in originale e la richiesta di c.t.u.; stabilirono che non fossepossibile la rimessione in termini per l’overruling conseguente allapronuncia delle Sezioni unite di questa Corte in merito all’impugnazionedel testamento (Sentenza n. 12307/2015), in quanto la giurisprudenzadi questa Corte, prima della stessa, non era univoca in materia, comechiarito dall’ordinanza di rimessione; respinsero la domanda disospensione del giudizio in attesa della pronuncia sulla proposta quereladi falso in quanto non era stata dimostrata la pendenza di quel giudizio;rigettarono la domanda di annullamento del testamento per incapacità atestare, non essendo la documentazione prodotta indicativa diun’incapacità naturale del testatore, e compensarono per la metà lespese di lite.3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propongono ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], Salvatore e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo aquattro motivi, illustrati anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si difendono con controricorso.I ricorrenti hanno chiesto, con memoria, la sospensione del giudizio inNumero registro generale 13841/2020Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 12562/2026Data pubblicazione 04/05/2026testamento olografo, nell’ambito del quale la c.t.u. aveva accertato la nonveridicità della scheda testamentaria.Considerato che:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2967 c.c. e 115 e 295 c.p.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito rigettatol’istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizionedella querela di falso proposta dai ricorrenti in relazione al testamentoolografo del de cuius, chiesta con istanza depositata il 5/7/2019 ereiterata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e nella precisazione delle conclusioni,sostenendo che non fosse stata dimostrata la pendenza della lite inquanto la parte non aveva allegato l’atto di citazione notificato allacontroparte, nonostante detta prova fosse stata invece fornita, comerisultante dalla pec di invio telematico e dall’attestazione di cancelleriadella Corte d’Appello di Catania, in uno con l’indicazione del numero diruolo, con la conseguenza che il giudizio avrebbe dovuto esseresospeso, essendo la querela di falso pregiudiziale alla decisione e nonessendo preclusa dalla decisione delle Sezioni Unite circa la necessità dichiedere l’accertamento della veridicità del testamento.1.1. Il motivo è fondato.Questa Corte ha già avuto modo di affermare che la sospensionenecessaria del processo ex art. 295 c.p.c., nell'ipotesi di giudiziopromosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorrequando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controvertadell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché algiudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all'atto diprodurre ab origine qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbecontrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basatasu quel medesimo titolo, contrastante con il primo; detto nesso diNumero registro generale 13841/2020Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 12562/2026Data pubblicazione 04/05/2026pregiudizialità necessaria non ricorre, invece, ove nel diverso giudizio sicontroverta di meri vizi di annullabilità del titolo, poiché l'eventualeannullamento non è incompatibile con la sua efficacia "medio tempore",salvo restando la retroattività "inter partes" con i connessi obblighi direstituzione delle obbligazioni già eseguite (Cass., Sez. 6-2, 21/2/2022,n. 5599; Cass., 4/3/2011, n. 5331; Cass., 28/11/2007, n. 24751).Nel caso in questione, si verte nella prima fattispecie, atteso che dallavalidità o meno del testamento discende una diversa regolamentazionedella successione di [OSCURATO:PERSONA], in quanto dal suo esito deriva lastessa individuazione dei soggetti aventi la qualità di eredi, essendoevidente che l’eventuale accoglimento della domanda di querela di falsoproposta contro il testamento olografo determinerebbe, nel caso inesame, la devoluzione dell’eredità secondo le regole della successionelegittima.Hanno, dunque, errato i giudici di merito a respingere la richiesta disospensione del giudizio, sostenendo che non vi fosse in atti la provadella pendenza del giudizio di querela di falso del testamento inquestione, atteso che risultano, per contro, sia il deposito telematico(sub all. 9) di una copia della citazione passata per la notifica all’Unep,sia la copia della comunicazione della cancelleria di rinvio della primaudienza del 14/7/2020, documenti dai quali era possibile evincere che ilgiudizio era pendente e recava il n. R.G. 10442/19 (all. 11).2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degliulteriori motivi di ricorso secondo, terzo e quarto.3. In definitiva, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata,con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, laquale tornerà a pronunciarsi sul merito dell’appello alla luce delleindicazioni della presente decisione e provvederà anche alla liquidazionedelle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 13841/2020Numero sezionale 823/2026Numero di raccolta generale 12562/2026Data pubblicazione 04/05/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catania, in diversacomposizione personale, anche per le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.Il Presidente