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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 29018/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 23/02/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le note del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza applicativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MauroOrciuoli della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio in forza del rapporto di impiego con l'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, per la durata di mesi sei, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 27 ottobre 2025.

2. Ha proposto ricorso l'indagato con atto del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, articolando due motivi.

2.1. Con il primo si denunciano inosservanza di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, per avere il Tribunale ritenuto utilizzabile il contenuto delle intercettazioni, sebbene eseguite in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 268, comma 3, e 271 cod. proc. pen.

Le operazioni di registrazione dei flussi comunicativi sono avvenute presso gli uffici della Guardia di finanza nonostante, nel primo decreto del 5 agosto 2024, adottato d'urgenza dal Pubblico Ministero, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, e in quelli successivi, fosse stabilito che le operazioni dovessero avvenire per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica, con accesso remoto da parte della polizia giudiziaria delegata.

Come è dato evincere dai verbali di inizio delle operazioni, atti fidefacenti fino a querela di falso, l'attività di registrazione è avvenuta "presso la sala di intercettazioni istituita presso la sede del reparto", sicché non può essere dato rilievo al verbale di fine operazioni, di contenuto dissonante.

Si tratta di un chiaro errore che ha investito un mezzo di prova, per erronea ricostruzione del relativo significante, e tale errore ha forza dimostrativa idonea a disarticolare l'intera valutazione del requisito di gravità indiziaria. 2.2.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata ritenuto utilizzabile il contenuto delle intercettazioni effettuate con modalità difformi da quanto stabilito nei decreti autorizzativi e senza considerare il disposto dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., il quale stabilisce che le intercettazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché aspecifico e reiterativo di censure che sono state adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito.

2. Il tema su cui si incentrano entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi - attiene alla inutilizzabilità 2delle intercettazioni, sulle cui risultanze si fonda la misura interdittiva in essere, in quanto eseguite, secondo la prospettazione difensiva, fuori degli uffici della Procura della Repubblica.

Al riguardo, viene in rilievo il disposto dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., che, anche in relazione alle intercettazione di comunicazioni e conversazioni tra presenti, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni ex art. 271, comma 1, stesso codice, impone l'adozione del decreto motivato del Pubblico Ministero perché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la Procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza atte a giustificare la deroga ( in tal senso, Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 - 01).

3. Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, da tempo puntualizzato che è condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti; di contro, non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (v. sentenza n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395 - 01).

In particolare, l'attività di riproduzione, consistente nel trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario, è operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui remotizzazione non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali.

L'autorizzazione prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. non è dunque necessaria per l'ascolto delle conversazioni, non prevedendo l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. alcuna sanzione di inutilizzabilità per l'assenza di un titolo autorizzativo relativo a tale segmento della attività intercettativa (Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427 - 01; Sez. 1, n. 40122 del 16/5/2019, Balice, Rv. 277794 - 01) ed essendo l'inutilizzabilità - come noto - categoria patologica di stretta interpretazione.

Tale distinzione di ambito applicativo riflette la logica del sistema congegnato dal legislatore: con riguardo ad un mezzo di ricerca della prova di portata innegabilmente invasiva, suscettibile di entrare in attrito con le garanzie costituzionali, è necessario assicurare che la captazione dei flussi avvenga con la possibilità di costante controllo da parte del pubblico ministero, al fine di 3scongiurare i rischi di abusi e la indebita protrazione di tali attività; altre operazioni, logicamente e cronologicamente conseguenti alla registrazione, possono essere invece esternalizzate per intuibili ragioni di speditezza investigativa ed economia di risorse.

4. Il Tribunale del riesame, sulla scorta degli evidenziati principi, ha argomentato che la Guardia di finanza delegata dal Pubblico Ministero per l'attività captativa avesse esclusivamente effettuato l'ascolto presso i propri uffici, con "remotizzazione" delle tracce foniche, che in realtà erano state instradate dagli impianti centrali, regolarmente attivi presso la Procura della Repubblica di Velletri.

Ciò sulla base di due elementi di indubbia pregnanza significativa, evincibili dagli atti (sempre accessibili quando siano dedotti errores in procedendo, come affermato da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01): a) il Pubblico Ministero aveva disposto, nei decreti autorizzativi, che le intercettazioni avvenissero esclusivamente nei locali della Procura della Repubblica; b) il verbale conclusivo delle intercettazioni, redatto a norma dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., attesta che non furono utilizzati impianti alternativi a quelli specificamente previsti nei decreti autorizzativi.

In particolare, il verbale del 22 agosto 2024 precisa che «le operazioni di intercettazione delle conversazioni telefoniche in entrata in uscita in sottofondo con contestuale tracciamento dell'utenza, avviate in data 5 agosto 2024 alle 13:09 e remotizzate presso questa polizia giudiziaria dal centro intercettazioni [...] hanno avuto termine alle 23:59 del 19 agosto 2024».

Al di là di alcune imprecisioni semantiche, foriere di ambiguità, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione completa e logicamente coerente, che dal tenore complessivo degli atti relativi alle captazioni risulti che le intercettazioni siano state registrate presso gli uffici della Procura (cfr. pag. 5 dell'ordinanza), dovendosi altresì dare risalto alla comunicazioni inviate dal Pubblico Ministero ai gestori telefonici, nelle quali è indicata la Procura della Repubblica di Velletri quale «centro intercettazioni incaricato», ma anche alla autorizzazione del noleggio di linee della società appositamente designata, funzionale alle intercettazioni, facente espresso riferimento alla «relativa remotizzazione presso la PG delegata».

5. Sotto altro profilo, la questione dedotta è inammissibile perché aspecifica.

Il compendio indiziario è costituito anche da altri elementi di prova, oltre le intercettazioni, tra cui le sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la documentazione acquisita in atti, gli esiti della perquisizione sugli indagati.

E' orientamento consolidato che, nell'ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di 4impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01).

Tale onere dimostrativo il ricorrente non ha assolto.

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v.

Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 23/02/2026 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le note del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Roma ha respinto l'appello proposto avverso l'ordinanza applicativa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] MauroOrciuoli della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio in forza del rapporto di impiego con l'[OSCURATO:PERSONA] di Roma, per la durata di mesi sei, disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 27 ottobre 2025. 2. Ha proposto ricorso l'indagato con atto del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Anno, articolando due motivi. 2.1. Con il primo si denunciano inosservanza di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova, per avere il Tribunale ritenuto utilizzabile il contenuto delle intercettazioni, sebbene eseguite in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 268, comma 3, e 271 cod. proc. pen. Le operazioni di registrazione dei flussi comunicativi sono avvenute presso gli uffici della Guardia di finanza nonostante, nel primo decreto del 5 agosto 2024, adottato d'urgenza dal Pubblico Ministero, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari, e in quelli successivi, fosse stabilito che le operazioni dovessero avvenire per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica, con accesso remoto da parte della polizia giudiziaria delegata. Come è dato evincere dai verbali di inizio delle operazioni, atti fidefacenti fino a querela di falso, l'attività di registrazione è avvenuta "presso la sala di intercettazioni istituita presso la sede del reparto", sicché non può essere dato rilievo al verbale di fine operazioni, di contenuto dissonante. Si tratta di un chiaro errore che ha investito un mezzo di prova, per erronea ricostruzione del relativo significante, e tale errore ha forza dimostrativa idonea a disarticolare l'intera valutazione del requisito di gravità indiziaria. 2.2.Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 268 e 271 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata ritenuto utilizzabile il contenuto delle intercettazioni effettuate con modalità difformi da quanto stabilito nei decreti autorizzativi e senza considerare il disposto dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., il quale stabilisce che le intercettazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché aspecifico e reiterativo di censure che sono state adeguatamente vagliate e disattese dai Giudici di merito. 2. Il tema su cui si incentrano entrambi i motivi - che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi - attiene alla inutilizzabilità 2delle intercettazioni, sulle cui risultanze si fonda la misura interdittiva in essere, in quanto eseguite, secondo la prospettazione difensiva, fuori degli uffici della Procura della Repubblica. Al riguardo, viene in rilievo il disposto dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., che, anche in relazione alle intercettazione di comunicazioni e conversazioni tra presenti, a pena di inutilizzabilità degli esiti delle operazioni ex art. 271, comma 1, stesso codice, impone l'adozione del decreto motivato del Pubblico Ministero perché possa farsi ricorso ad impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria in caso di insufficienza o inidoneità degli apparati installati presso la Procura della Repubblica e in presenza di eccezionali ragioni di urgenza atte a giustificare la deroga ( in tal senso, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 - 01). 3. Le Sezioni Unite hanno, tuttavia, da tempo puntualizzato che è condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni che l'attività di registrazione - che, sulla base delle tecnologie attualmente in uso, consiste nella immissione dei dati captati in una memoria informatica centralizzata - avvenga nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti; di contro, non rileva che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (v. sentenza n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395 - 01). In particolare, l'attività di riproduzione, consistente nel trasferimento su supporti informatici di quanto registrato mediante gli impianti presenti nell'ufficio giudiziario, è operazione estranea alla nozione di "registrazione", la cui remotizzazione non pregiudica le garanzie della difesa, alla quale è sempre consentito l'accesso alle registrazioni originali. L'autorizzazione prevista dall'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. non è dunque necessaria per l'ascolto delle conversazioni, non prevedendo l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. alcuna sanzione di inutilizzabilità per l'assenza di un titolo autorizzativo relativo a tale segmento della attività intercettativa (Sez. 5, n. 1781 del 28/10/2021, dep. 2022, Turiano, Rv. 282427 - 01; Sez. 1, n. 40122 del 16/5/2019, Balice, Rv. 277794 - 01) ed essendo l'inutilizzabilità - come noto - categoria patologica di stretta interpretazione. Tale distinzione di ambito applicativo riflette la logica del sistema congegnato dal legislatore: con riguardo ad un mezzo di ricerca della prova di portata innegabilmente invasiva, suscettibile di entrare in attrito con le garanzie costituzionali, è necessario assicurare che la captazione dei flussi avvenga con la possibilità di costante controllo da parte del pubblico ministero, al fine di 3scongiurare i rischi di abusi e la indebita protrazione di tali attività; altre operazioni, logicamente e cronologicamente conseguenti alla registrazione, possono essere invece esternalizzate per intuibili ragioni di speditezza investigativa ed economia di risorse. 4. Il Tribunale del riesame, sulla scorta degli evidenziati principi, ha argomentato che la Guardia di finanza delegata dal Pubblico Ministero per l'attività captativa avesse esclusivamente effettuato l'ascolto presso i propri uffici, con "remotizzazione" delle tracce foniche, che in realtà erano state instradate dagli impianti centrali, regolarmente attivi presso la Procura della Repubblica di Velletri. Ciò sulla base di due elementi di indubbia pregnanza significativa, evincibili dagli atti (sempre accessibili quando siano dedotti errores in procedendo, come affermato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01): a) il Pubblico Ministero aveva disposto, nei decreti autorizzativi, che le intercettazioni avvenissero esclusivamente nei locali della Procura della Repubblica; b) il verbale conclusivo delle intercettazioni, redatto a norma dell'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., attesta che non furono utilizzati impianti alternativi a quelli specificamente previsti nei decreti autorizzativi. In particolare, il verbale del 22 agosto 2024 precisa che «le operazioni di intercettazione delle conversazioni telefoniche in entrata in uscita in sottofondo con contestuale tracciamento dell'utenza, avviate in data 5 agosto 2024 alle 13:09 e remotizzate presso questa polizia giudiziaria dal centro intercettazioni [...] hanno avuto termine alle 23:59 del 19 agosto 2024». Al di là di alcune imprecisioni semantiche, foriere di ambiguità, il Tribunale ha ritenuto, con motivazione completa e logicamente coerente, che dal tenore complessivo degli atti relativi alle captazioni risulti che le intercettazioni siano state registrate presso gli uffici della Procura (cfr. pag. 5 dell'ordinanza), dovendosi altresì dare risalto alla comunicazioni inviate dal Pubblico Ministero ai gestori telefonici, nelle quali è indicata la Procura della Repubblica di Velletri quale «centro intercettazioni incaricato», ma anche alla autorizzazione del noleggio di linee della società appositamente designata, funzionale alle intercettazioni, facente espresso riferimento alla «relativa remotizzazione presso la PG delegata». 5. Sotto altro profilo, la questione dedotta è inammissibile perché aspecifica. Il compendio indiziario è costituito anche da altri elementi di prova, oltre le intercettazioni, tra cui le sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la documentazione acquisita in atti, gli esiti della perquisizione sugli indagati. E' orientamento consolidato che, nell'ipotesi in cui, con il ricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di 4impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 - 01). Tale onere dimostrativo il ricorrente non ha assolto. 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento a favore della cassa delle ammende della somma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q. P.Q.M
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