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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 41575/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19-19192/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, teso -il primo, comune ad entrambi- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res, relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e minaccia armata alla persona, presenza della p.g. che non interveniva per impedire la consumazione) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito (motivazione alle pagine 2-3 della sentenza impugnata).

Sul punto la Corte di merito, correttamente apprezzate le circostanze di fatto, si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117; Sez. 4, n. 11104, del 21/05/1990, Rv. 185058).

Chiara e logica è dunque la motivazione censurata dal ricorrente in punto di ravvisata consumazione del reato complesso, in ragione dell'intervenuta sottrazione e successivo impossessamento della res sottratta (ancorché provvisoriamente) e della relazione di immediatezza cronologica e funzionale tra la sottrazione e la minaccia armata portata agli offesi.

La cronologia dell'occorso rende pertanto epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendo il certo impossessamento della res sottratta, mentre il possibile intervento preventivo della polizia giudiziaria, escluso nella sua materiale evenienza nel giudizio di merito, non è valutabile ai fini di escludere la consumazione.

2. Sull'argomentato rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella del pauperismo patrimoniale del danno (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.) i motivi di ricorso difettano della necessaria specificità, non confrontandosi con le corrette argomentazioni spese sui punti dedotti dai giudici del merito.

3. In ordine al motivo processuale dedotto dal solo Neri (negata rinnovazione della istruttoria) la Corte si diffonde alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, spiegando le corrette ragioni della non divisata necessità di rinnovare l'incombente istruttorio, attesa l'irrilevanza della circostanza dedotta a sostegno della doglianza.

4. Quanto a misura dell'aumento disposto per la continuazione con il reato satellite di cui al capo C, il motivo (in uno a quello speso in tema di complessiva dosimetria della pena) di appello era assolutamente generico, non vincolando la Corte di merito a fornire motivazione compiuta sul punto dedotto solo genericamente.

E' comunque opportuno ricordare che una volta applicata la disciplina della continuazione il reato satellite avvinto perde la sua autonoma dignità sanzionatoria per divenire parte proporzionale del più grave reato posto a base della piramide punitiva; per cui, fuori dai limiti legali posti dalla norma, la misura dell'aumento, ove non macroscopicamente sproporzionato resta presidiato dalla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770; Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01). 19-19192/2024

5. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 19-19192/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, teso -il primo, comune ad entrambi- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res, relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e minaccia armata alla persona, presenza della p.g. che non interveniva per impedire la consumazione) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito (motivazione alle pagine 2-3 della sentenza impugnata). Sul punto la Corte di merito, correttamente apprezzate le circostanze di fatto, si è uniformata alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117; Sez. 4, n. 11104, del 21/05/1990, Rv. 185058). Chiara e logica è dunque la motivazione censurata dal ricorrente in punto di ravvisata consumazione del reato complesso, in ragione dell'intervenuta sottrazione e successivo impossessamento della res sottratta (ancorché provvisoriamente) e della relazione di immediatezza cronologica e funzionale tra la sottrazione e la minaccia armata portata agli offesi. La cronologia dell'occorso rende pertanto epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendo il certo impossessamento della res sottratta, mentre il possibile intervento preventivo della polizia giudiziaria, escluso nella sua materiale evenienza nel giudizio di merito, non è valutabile ai fini di escludere la consumazione. 2. Sull'argomentato rigetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella del pauperismo patrimoniale del danno (art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen.) i motivi di ricorso difettano della necessaria specificità, non confrontandosi con le corrette argomentazioni spese sui punti dedotti dai giudici del merito. 3. In ordine al motivo processuale dedotto dal solo Neri (negata rinnovazione della istruttoria) la Corte si diffonde alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, spiegando le corrette ragioni della non divisata necessità di rinnovare l'incombente istruttorio, attesa l'irrilevanza della circostanza dedotta a sostegno della doglianza. 4. Quanto a misura dell'aumento disposto per la continuazione con il reato satellite di cui al capo C, il motivo (in uno a quello speso in tema di complessiva dosimetria della pena) di appello era assolutamente generico, non vincolando la Corte di merito a fornire motivazione compiuta sul punto dedotto solo genericamente. E' comunque opportuno ricordare che una volta applicata la disciplina della continuazione il reato satellite avvinto perde la sua autonoma dignità sanzionatoria per divenire parte proporzionale del più grave reato posto a base della piramide punitiva; per cui, fuori dai limiti legali posti dalla norma, la misura dell'aumento, ove non macroscopicamente sproporzionato resta presidiato dalla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770; Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01). 19-19192/2024 5. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili í ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
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