CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35100/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di LECCEdatoxiò alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso p cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di gi dizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice non ha offerto congrua giustificazione della decisione e si è astenuto dal considerare eventuali cause d'immediato pr )scioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile soli per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di co 'relazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato e si richiany no, sia pure succintamente, in conformità agli orientamenti di questa Corte, gli esiti delle indagini attraverso il riferimento alla comunicazione notizia di reato. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, co . proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedinnentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione ella pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inamr issibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e cella somma, stimata equa, di eurd quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favor della Cassa del