Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2026

Cassazione n. 09209/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Evangelista-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4415/2021depositata il 16/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti alTribunale di Roma BPM [OSCURATO:PERSONA] SIM (poi fusasi in [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., poi incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]), esponendodi essere titolare di un conto corrente acceso presso la BPM; che il 7 e 8ottobre e l’11 novembre 2009 BPM [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avevaNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026effettuato tre operazioni di investimento (per €. 386.990,69) in difetto diun valido contratto quadro; che, prima di dare corso all’acquisto dei titoliBank of Ireland, BPM aveva omesso di fornirgli informazioni in merito airischi connessi a tali operazioni e alla loro adeguatezza in relazione al suoprofilo di rischio; che BPM si era resa gravemente inadempiente anche inrelazione agli obblighi di monitoraggio, non avendolo informatodell’andamento dei suddetti titoli e dell’offerta pubblica di scambio ad essirelativa; che in data 24/9/2010 aveva trasferito i titoli in contestazione sualtro deposito acceso presso [OSCURATO:PERSONA] PLC e che questa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]gli aveva accreditato sul c/c la somma di euro 4,04, quale controvalore deipredetti titoli.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso sostenendo che BPM avesse agito inviolazione degli obblighi di trasparenza e informazione gravanti sugliintermediari finanziari, che le operazioni di investimento fossero stateeseguite in difetto di un valido contratto quadro e dovessero, pertanto,considerarsi nulle, che BPM dovesse quindi essere condannata allarestituzione della somma di €. 386.986,65 e al risarcimento del lucrocessante e che, in subordine, dovesse essere dichiarata la risoluzione deicontratti di acquisto dei titoli, con restituzione della predetta somma erisarcimento danni.Dopo che il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 16/8/2017,ha respinto tutte le domande attoree, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello,contestando l’erronea valutazione delle prove documentali, la validità delcontratto quadro, la validità delle singole operazioni di investimento e lamancata comunicazione e informazione all’investitore.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 16/6/2021, haparzialmente accolto l’appello, dichiarando risolte per graveinadempimento di BPM le operazioni di acquisto dei titoli Bank of Ireland econdannando la Banca a pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] la somma di €.417.558,60, oltre interessi.Numero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026La Corte d’Appello, in particolare, ha ritenuto sussistente il requisitodella forma scritta del contratto quadro; ha affermato che le singoleoperazioni di investimento sono contatti autonomi, anche se esecutivi delcontratto quadro, e possono essere oggetto di risoluzione perinosservanza dei doveri informativi nascenti dopo la conclusione delcontatto quadro; che le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni alprofilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercatofinanziario non sono di per sé idonee a escludere la gravitàdell’inadempimento degli obblighi informativi (anche se l’investitorepropende per investimenti rischiosi, comunque il medesmo seleziona quelliaventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni chel’intermediario è tenuto a fornirgli).La Corte ha poi accertato l’effettiva violazione degli obblighiinformativi, ritenendo non sufficiente la generica dichiarazione, resadall’investitore sul modulo standard predisposto dall’intermediario,riguardo alla propria consapevolezza della rischiosità dell’investimento, erilevando che BPM ha ammesso che il rating dei titoli era sensibilmentepeggiorato nei cinque mesi precedenti gli ordini di acquisto e non haprovato di aver fornito tempestiva informazione né in sede disottoscrizione degli ordini, né nel corso dello svolgimento del rapporto.Ritenuto grave l’inadempimento in esame (per la variazionesignificativa del livello di rischio predetto, la particolare rapidità deldeclassamento dei titoli e l’assunzione da parte della Banca di specificiobblighi di consulenza e monitoraggio), la Corte ha ritenuto fondate ledomande di risoluzione delle operazioni e di risarcimento danni,accertando il danno emergente nella differenza tra il valore dei titoli almomento dell’acquisto e quello al momento della domanda risarcitoria.La Corte, infine, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra laviolazione degli obblighi informativi e il suddetto danno, considerando talecondotta omissiva normalmente idonea a cagionare il pregiudizioNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026lamentato dall’investitore e rilevando che BPM non aveva offerto nessunaprova contraria alla catena causale derivante dall’asimmetria informativa.Ha anche escluso un concorso di colpa dell’investitore, ex art. 1227 c.c.,non rientrando [OSCURATO:PERSONA] in alcuna delle categorie di investitore qualificatoo professionale, né avendo BPM provato contegni anomali del medesimo,né che il cliente fosse stato informato della ristrutturazione del debito diStato approvata dal Governo irlandese e avesse deciso di rimanere inpossesso delle obbligazioni.2) Con ricorso notificato il 20/12/2021 [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnatola sentenza della Corte d’Appello di Roma, proponendo cinque motivi diricorso.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.La ricorrente ha depositato memora.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione (art. 360, comma, 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 1, commaquinto, 21 comma primo e 23, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d.

TestoUnico della Finanza, T.U.F.) e 37, del Regolamento attuativo adottato dallaCONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in correlazione congli artt. 1321, 1453 e 1455 c.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto chesiano suscettibili del rimedio della risoluzione per inadempimento anche isingoli ordini di investimento, non il solo contratto quadro, sostenendo chedebbano essere distinte le operazioni di investimento aventi caratterenegoziale da quelle meramente esecutive.1.1) Il motivo è inammissibile ex art, 360 bis n. 1 c.p.c.Si osserva, infatti, che, per ormai costante giurisprudenza di questaCorte, “le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quantocontratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamentestipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto diNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo laconclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione diquest’ultimo”, Cass. civ., sez.

I, 31/3/2021 n. 8997; Cass. civ., sez.

I,21/01/2026, n. 1350: “in materia di compravendita di strumentifinanziari, l’investitore, in caso di inadempimento di non scarsaimportanza dell’intermediario ai propri obblighi informativi, previstidall’art. 21 t.u.f. e dal regolamento Consob n. 11522/1998 e derivantidalla stipulazione del contratto quadro, ha diritto di chiedere la risoluzionedi quest’ultimo, nonché dei singoli ordini di investimento, che hannonatura negoziale e devono considerarsi autonomi rispetto al contrattoquadro originariamente sottoscritto” (conformi, per es.: Cass. n.8394/2016; Cass. n. 27967/2025).Né il ricorso offre elementi per mutare il suddetto orientamentogiurisprudenziale, osservato, fra l’altro, che le due pronunce delle SezioniUnite, citate dalla ricorrente (Cass. Sez.

U. 19 dicembre 2007, n. 26724;Cass.

Sez.

U. 19 dicembre 2007, n. 26725), nel prendere in esame ilrapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioniche l'intermediario compie per conto del cliente, hanno solo evidenziatocome queste ultime, benché possano consistere in atti di natura negoziale,costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contrattod'intermediazione.Ma dette pronunce non intendevano affermare che alcuni ordini diinvestimento potessero non essere negozi giuridici, bensì stavano soloiniziando a delineare l’ipotesi che, appunto, anche l’ordine di investimentocostituisse un negozio giuridico.

Ipotesi poi sviluppata dalla giurisprudenzasuccessiva (si veda infatti Cass. n. 8997/2021 citata: “Ribadito questoprincipio, va precisato che non è il contratto quadro a determinare ilsingolo investimento o disinvestimento: è con il singolo "ordine" chel'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosidell'operato dell'intermediario (ad esempio, concludendo direttamente conNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026detto soggetto contratti relativi a titoli che quegli già detenga nel proprioportafoglio, o conferendo al medesimo uno specifico mandato avente adoggetto l'acquisto o la vendita di alcuni prodotti finanziari, o ancoraincaricandolo di una mera attività di trasmissione del proprio ordineall'intermediario negoziatore).

Appare, pertanto, lontana dalla realtàl'opinione secondo cui il momento negoziale delle singole operazioni diinvestimento sia da rinvenire nel contratto quadro.

In tali termini è daapprovare il rilievo, svolto da Cass. 27 aprile 2016, n. 8394, secondo cuile operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonomirispetto al contratto quadro.

Del resto, come si è detto, le Sezioni Uniteammettono che le operazioni poste in atto dopo la conclusione delcontratto quadro possano assurgere a veri e propri negozi giuridici”).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione (art. 360, comma, 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 21, comma primo,d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] della Finanza, T.U.F.) edell’art. 31 del Regolamento attuativo adottato dalla CONSOB con deliberan. 16190 del 29 ottobre 2007, in correlazione con gli artt. 1453 e 1455c.c.”.La ricorrente, in primo luogo, richiama l’art. 21 TUF e l’art. 31 Reg.Consob n. 16190/2007 (applicabile ratione temporis e secondo il quale:“1.

Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizionegenerale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati,tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente aldettaglio o cliente professionale.

La descrizione illustra le caratteristichedel tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di taletipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato, da consentire alcliente di adottare decisioni di investimento informate.

2. La descrizionedei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lostatus e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a. i rischiconnessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazioneNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell’effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totaledell’investimento…”).Sostiene, poi, che le informazioni trasmesse al sig. [OSCURATO:PERSONA] eranostate chiare e complete, essendo stato comunicato che si trattava- quantoal tema del rischio riconducibile a detti titoli- di una obbligazionesubordinata, e che, grazie a tale indicazione, alla luce della notevoleesperienza in materia di strumenti finanziari, il cliente avrebbe dovutocomprendere la rischiosità del titolo.Lamenta, altresì, che la Corte d’Appello, nell’enfatizzare il dato relativoal rating delle obbligazioni in questione, aveva finito per travisare ildettato del citato art. 31, sembrando richiedere che fosse sempre indicatoil rating dei titoli o comunque sempre fornito un report circa l’andamentodel prodotto nei mesi antecedenti all’ordine.La ricorrente contesta inoltre la sentenza impugnata laddove essa haconcesso il rimedio della risoluzione dei singoli ordini, a fronte diun’asserita violazione delle regole di condotta, che sarebbe statarealizzata in un momento successivo al perfezionamento dei contratti, esostiene che la relativa fattispecie debba essere considerata ad effetti e aesecuzione istantanea, con la conseguenza che il rimedio della risoluzionenon può discendere da condotte successive al perfezionamento edesecuzione dei contratti.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva infatti che le censure sopra riportate ineriscono algiudizio di fatto, alla valutazione sulla “sufficienza” delle informazionifornite, giudizi riservati al giudice del merito.Si nota anche che, riguardo all’indicazione di “obbligazionesubordinata”, il tema appare nuovo e che la ricorrente non ha specificatoin quale sede abbia discuso tale tema nelle fasi anteriori del procedimento.Va anche sottolineato che la contestazione della ricorrente, che negache la normativa richieda che l’intermediario fornisca sempre informazioniNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026sul rating dei titoli, è inammissibile, perché tale tema è estraneo alla ratiodecidendi della Corte d’Appello, che ha richiamato il rating non in adesionead uno specifico precetto normativo, ma quale elemento rientrante nellepiù complessive informazioni relative alla rischiosità del titolo.Rientra inoltre nel giudizio riservato al giudice del merito anche lavalutazione sulla violazione dell’obbligo di informazione nelle varie fasi disvolgimento del rapporto e sull’incidenza di tale violazione sulle sceltedell’investitore in ordine all’opportunità di eseguire gli investimenti.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2729 e 2697 c.c.,in correlazione con gli artt. 1223, 1453 e 1455 c.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove, nel giudicarela gravità dell’inadempimento e la sussistenza del nesso causale, ai finidell’accoglimento delle domande di risoluzione e risarcimento danni, abbiautilizzato un ragionamento presuntivo violando la norma (art. 2729 c.c.)alla luce della quale le presunzioni semplici devono essere gravi, precise econcordanti.In particolare, la ricorrete censura i seguenti passi della sentenzaimpugnata:- “alla luce del principio di diritto affermato dalla S.C., secondo cui,qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischiosenza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, ildanno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto clienteun rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, e tale dannopuò essere liquidato «in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli almomento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domandarisarcitoria»”;- “In questa sede è opportuno, altresì, aggiungere che non vi è motivo didubitare dell’esistenza del nesso causale tra la violazione degli obblighiinformativi e il suddetto danno, essendo tale condotta omissivaNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall’investitore ein considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] di Milano non ha offertonessuna prova contraria circa la sussistenza di sopravvenienze cherisultino atte a deviare il corso della catena causale derivantedall’asimmetria informativa, pur essendo a ciò tenuta”.La ricorrente sostiene che il ragionamento presuntivo della Corte siaerrato, considerato che il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] disponesse nel suoportafoglio milionario di altri titoli ugualmente rischiosi avrebbe dovutoindurre a ritenere che il medesimo avrebbe comunque dato seguitoall’acquisto dei titoli in esame.Il motivo è inammissibile.3.1) Anche in questo caso si è di fronte ad un giudizio di fattoriservato al giudice del merito.La Corte d’Appello si è avvalsa di presunzioni, giudicandole efficaci,per accertare il nesso causale tra inadempimento informativo epregiudizio, e ha valutato che l’intermediario non abbia fornito idoneaprova contraria per vincere dette presunzioni (in ciò conformemente allagiurisprudenza di questa Corte: “In tema di intermediazione finanziaria, gliobblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinatial fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore,sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza delnesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore,in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però,non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione alrischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose,poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile adassumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito ditutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattoridi rischio che l'intermediario gli deve segnalare”, Cass. civ., sez.

I,Numero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/20262/05/2024, n. 11724; Cass. civ., sez.

I, 7/07/2023, n. 19322; Cass. civ.,sez.

I, 1/07/2022, n. 21032; Cass. civ., sez.

I, 17/04/2020, n. 7905).Ed è evidente che tali valutazioni sul valore delle presunzioni el’idoneità delle prove contrarie offerte dalla controparte siano insindacabiliin sede di legittimità.4) Quarto motivo di impugnazione: “Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”.Quinto motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 21 comma primo, d. lgs. 24febbraio 1998, n. 58 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] della Finanza, T.U.F.), incorrelazione con gli artt. 1173, 1218 e 1223 c.c.”.I due motivi vengono esaminati insieme, attenendo alla medesimaquestione e venendo presentati quali violazioni ai sensi del n. 5 e poi deln. 3 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.La ricorrente censura la sentenza impugnata relativamente allavalutazione della condotta della Banca in epoca successiva allanegoziazione dei titoli, laddove viene detto: “[OSCURATO:PERSONA] di Milano nonha provato, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato informato della ristrutturazionedel debito di Stato approvata dal Governo irlandese attraverso un’offertapubblica di scambio al 20% del valore nominale dei titoli e che abbiadeliberatamente deciso di rimanere in possesso delle obbligazioni fino aquando la Bank of Ireland ha esercitato una clausola call al prezzo di uncentesimo di euro ogni € 1.000,00 di valore nominale”.La ricorrente sostiene che la Corte abbia omesso di considerare cheall’epoca in cui si svolsero gli eventi ricordati dalla Corte (luglio 2011) nonvi era più alcun rapporto tra la BPM e il sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva trasferito ititoli presso altra Banca.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/20264.1) Si osserva, infatti, che la censura è estranea alla ratio decidendidella Corte, che non ha trascurato la circostanza di fatto del trasferimentodel portafoglio operato dal [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2010, ma l’ha ritenutairrilevante ai fini dell’accertamento dei precedenti gravi inadempimenti diBPM e della sufficienza di tali inadempimenti a causare l’intero dannosubito dal [OSCURATO:PERSONA] (per es. pag. 15 della sentenza impugnata: “il Fulignolinon è stato per tempo messo in condizione di valutare correttamentel’opportunità né di eseguire gli investimenti programmati, né di mantenerlifino a quando ha maturato la decisione di trasferire il proprio portafogliopresso un’altra banca”).Né, peraltro, BPM ha contestato la motivazione della sentenzasostenendo che sino al trasferimento del portafoglio ad altra Banca non siera prodotto alcun danno.La questione della mancata informazione circa l’offerta pubblica discambio, comunque, come detto, è estranea alla ratio decidendi dellaCorte circa inadempimento e risarcimento danni, perché tale questionenon è stata valutata dalla Corte ai fini dell’integrazione della responsabilitàper inottemperanza all’obbligo informativo, ma nel quadro della questionedel concorso colposo del creditore, per escludere la ricorrenza diquest’ultima fattispecie.5) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.Numero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali,pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge;Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 26/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Evangelista-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4415/2021depositata il 16/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio davanti alTribunale di Roma BPM [OSCURATO:PERSONA] SIM (poi fusasi in [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., poi incorporata da [OSCURATO:SOCIETA]), esponendodi essere titolare di un conto corrente acceso presso la BPM; che il 7 e 8ottobre e l’11 novembre 2009 BPM [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. avevaNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026effettuato tre operazioni di investimento (per €. 386.990,69) in difetto diun valido contratto quadro; che, prima di dare corso all’acquisto dei titoliBank of Ireland, BPM aveva omesso di fornirgli informazioni in merito airischi connessi a tali operazioni e alla loro adeguatezza in relazione al suoprofilo di rischio; che BPM si era resa gravemente inadempiente anche inrelazione agli obblighi di monitoraggio, non avendolo informatodell’andamento dei suddetti titoli e dell’offerta pubblica di scambio ad essirelativa; che in data 24/9/2010 aveva trasferito i titoli in contestazione sualtro deposito acceso presso [OSCURATO:PERSONA] PLC e che questa il [OSCURATO:DATA_NASCITA]gli aveva accreditato sul c/c la somma di euro 4,04, quale controvalore deipredetti titoli.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso sostenendo che BPM avesse agito inviolazione degli obblighi di trasparenza e informazione gravanti sugliintermediari finanziari, che le operazioni di investimento fossero stateeseguite in difetto di un valido contratto quadro e dovessero, pertanto,considerarsi nulle, che BPM dovesse quindi essere condannata allarestituzione della somma di €. 386.986,65 e al risarcimento del lucrocessante e che, in subordine, dovesse essere dichiarata la risoluzione deicontratti di acquisto dei titoli, con restituzione della predetta somma erisarcimento danni.Dopo che il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 16/8/2017,ha respinto tutte le domande attoree, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello,contestando l’erronea valutazione delle prove documentali, la validità delcontratto quadro, la validità delle singole operazioni di investimento e lamancata comunicazione e informazione all’investitore.La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 16/6/2021, haparzialmente accolto l’appello, dichiarando risolte per graveinadempimento di BPM le operazioni di acquisto dei titoli Bank of Ireland econdannando la Banca a pagare al sig. [OSCURATO:PERSONA] la somma di €.417.558,60, oltre interessi.Numero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026La Corte d’Appello, in particolare, ha ritenuto sussistente il requisitodella forma scritta del contratto quadro; ha affermato che le singoleoperazioni di investimento sono contatti autonomi, anche se esecutivi delcontratto quadro, e possono essere oggetto di risoluzione perinosservanza dei doveri informativi nascenti dopo la conclusione delcontatto quadro; che le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni alprofilo di rischio del cliente e alla sua buona conoscenza del mercatofinanziario non sono di per sé idonee a escludere la gravitàdell’inadempimento degli obblighi informativi (anche se l’investitorepropende per investimenti rischiosi, comunque il medesmo seleziona quelliaventi maggiori probabilità di successo, grazie alle informazioni chel’intermediario è tenuto a fornirgli).La Corte ha poi accertato l’effettiva violazione degli obblighiinformativi, ritenendo non sufficiente la generica dichiarazione, resadall’investitore sul modulo standard predisposto dall’intermediario,riguardo alla propria consapevolezza della rischiosità dell’investimento, erilevando che BPM ha ammesso che il rating dei titoli era sensibilmentepeggiorato nei cinque mesi precedenti gli ordini di acquisto e non haprovato di aver fornito tempestiva informazione né in sede disottoscrizione degli ordini, né nel corso dello svolgimento del rapporto.Ritenuto grave l’inadempimento in esame (per la variazionesignificativa del livello di rischio predetto, la particolare rapidità deldeclassamento dei titoli e l’assunzione da parte della Banca di specificiobblighi di consulenza e monitoraggio), la Corte ha ritenuto fondate ledomande di risoluzione delle operazioni e di risarcimento danni,accertando il danno emergente nella differenza tra il valore dei titoli almomento dell’acquisto e quello al momento della domanda risarcitoria.La Corte, infine, ha ritenuto sussistente il nesso causale tra laviolazione degli obblighi informativi e il suddetto danno, considerando talecondotta omissiva normalmente idonea a cagionare il pregiudizioNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026lamentato dall’investitore e rilevando che BPM non aveva offerto nessunaprova contraria alla catena causale derivante dall’asimmetria informativa.Ha anche escluso un concorso di colpa dell’investitore, ex art. 1227 c.c.,non rientrando [OSCURATO:PERSONA] in alcuna delle categorie di investitore qualificatoo professionale, né avendo BPM provato contegni anomali del medesimo,né che il cliente fosse stato informato della ristrutturazione del debito diStato approvata dal Governo irlandese e avesse deciso di rimanere inpossesso delle obbligazioni.2) Con ricorso notificato il 20/12/2021 [OSCURATO:SOCIETA] ha impugnatola sentenza della Corte d’Appello di Roma, proponendo cinque motivi diricorso.Il sig. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.La ricorrente ha depositato memora.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione (art. 360, comma, 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 1, commaquinto, 21 comma primo e 23, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TestoUnico della Finanza, T.U.F.) e 37, del Regolamento attuativo adottato dallaCONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, in correlazione congli artt. 1321, 1453 e 1455 c.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto chesiano suscettibili del rimedio della risoluzione per inadempimento anche isingoli ordini di investimento, non il solo contratto quadro, sostenendo chedebbano essere distinte le operazioni di investimento aventi caratterenegoziale da quelle meramente esecutive.1.1) Il motivo è inammissibile ex art, 360 bis n. 1 c.p.c.Si osserva, infatti, che, per ormai costante giurisprudenza di questaCorte, “le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quantocontratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamentestipulato dall’investitore con l’intermediario, possono essere oggetto diNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo laconclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione diquest’ultimo”, Cass. civ., sez. I, 31/3/2021 n. 8997; Cass. civ., sez. I,21/01/2026, n. 1350: “in materia di compravendita di strumentifinanziari, l’investitore, in caso di inadempimento di non scarsaimportanza dell’intermediario ai propri obblighi informativi, previstidall’art. 21 t.u.f. e dal regolamento Consob n. 11522/1998 e derivantidalla stipulazione del contratto quadro, ha diritto di chiedere la risoluzionedi quest’ultimo, nonché dei singoli ordini di investimento, che hannonatura negoziale e devono considerarsi autonomi rispetto al contrattoquadro originariamente sottoscritto” (conformi, per es.: Cass. n.8394/2016; Cass. n. 27967/2025).Né il ricorso offre elementi per mutare il suddetto orientamentogiurisprudenziale, osservato, fra l’altro, che le due pronunce delle SezioniUnite, citate dalla ricorrente (Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, n. 26724;Cass. Sez. U. 19 dicembre 2007, n. 26725), nel prendere in esame ilrapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioniche l'intermediario compie per conto del cliente, hanno solo evidenziatocome queste ultime, benché possano consistere in atti di natura negoziale,costituiscono pur sempre il momento attuativo del precedente contrattod'intermediazione.Ma dette pronunce non intendevano affermare che alcuni ordini diinvestimento potessero non essere negozi giuridici, bensì stavano soloiniziando a delineare l’ipotesi che, appunto, anche l’ordine di investimentocostituisse un negozio giuridico. Ipotesi poi sviluppata dalla giurisprudenzasuccessiva (si veda infatti Cass. n. 8997/2021 citata: “Ribadito questoprincipio, va precisato che non è il contratto quadro a determinare ilsingolo investimento o disinvestimento: è con il singolo "ordine" chel'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosidell'operato dell'intermediario (ad esempio, concludendo direttamente conNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026detto soggetto contratti relativi a titoli che quegli già detenga nel proprioportafoglio, o conferendo al medesimo uno specifico mandato avente adoggetto l'acquisto o la vendita di alcuni prodotti finanziari, o ancoraincaricandolo di una mera attività di trasmissione del proprio ordineall'intermediario negoziatore). Appare, pertanto, lontana dalla realtàl'opinione secondo cui il momento negoziale delle singole operazioni diinvestimento sia da rinvenire nel contratto quadro. In tali termini è daapprovare il rilievo, svolto da Cass. 27 aprile 2016, n. 8394, secondo cuile operazioni di investimento sono atti di natura negoziale autonomirispetto al contratto quadro. Del resto, come si è detto, le Sezioni Uniteammettono che le operazioni poste in atto dopo la conclusione delcontratto quadro possano assurgere a veri e propri negozi giuridici”).2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione (art. 360, comma, 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 21, comma primo,d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] della Finanza, T.U.F.) edell’art. 31 del Regolamento attuativo adottato dalla CONSOB con deliberan. 16190 del 29 ottobre 2007, in correlazione con gli artt. 1453 e 1455c.c.”.La ricorrente, in primo luogo, richiama l’art. 21 TUF e l’art. 31 Reg.Consob n. 16190/2007 (applicabile ratione temporis e secondo il quale:“1. Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizionegenerale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati,tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente aldettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristichedel tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di taletipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato, da consentire alcliente di adottare decisioni di investimento informate. 2. La descrizionedei rischi include, ove pertinente per il tipo specifico di strumento e lostatus e il livello di conoscenza del cliente, i seguenti elementi: a. i rischiconnessi a tale tipo di strumento finanziario, compresa una spiegazioneNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell’effetto leva e della sua incidenza, nonché il rischio di perdita totaledell’investimento…”).Sostiene, poi, che le informazioni trasmesse al sig. [OSCURATO:PERSONA] eranostate chiare e complete, essendo stato comunicato che si trattava- quantoal tema del rischio riconducibile a detti titoli- di una obbligazionesubordinata, e che, grazie a tale indicazione, alla luce della notevoleesperienza in materia di strumenti finanziari, il cliente avrebbe dovutocomprendere la rischiosità del titolo.Lamenta, altresì, che la Corte d’Appello, nell’enfatizzare il dato relativoal rating delle obbligazioni in questione, aveva finito per travisare ildettato del citato art. 31, sembrando richiedere che fosse sempre indicatoil rating dei titoli o comunque sempre fornito un report circa l’andamentodel prodotto nei mesi antecedenti all’ordine.La ricorrente contesta inoltre la sentenza impugnata laddove essa haconcesso il rimedio della risoluzione dei singoli ordini, a fronte diun’asserita violazione delle regole di condotta, che sarebbe statarealizzata in un momento successivo al perfezionamento dei contratti, esostiene che la relativa fattispecie debba essere considerata ad effetti e aesecuzione istantanea, con la conseguenza che il rimedio della risoluzionenon può discendere da condotte successive al perfezionamento edesecuzione dei contratti.Il motivo è inammissibile.2.1) Si osserva infatti che le censure sopra riportate ineriscono algiudizio di fatto, alla valutazione sulla “sufficienza” delle informazionifornite, giudizi riservati al giudice del merito.Si nota anche che, riguardo all’indicazione di “obbligazionesubordinata”, il tema appare nuovo e che la ricorrente non ha specificatoin quale sede abbia discuso tale tema nelle fasi anteriori del procedimento.Va anche sottolineato che la contestazione della ricorrente, che negache la normativa richieda che l’intermediario fornisca sempre informazioniNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026sul rating dei titoli, è inammissibile, perché tale tema è estraneo alla ratiodecidendi della Corte d’Appello, che ha richiamato il rating non in adesionead uno specifico precetto normativo, ma quale elemento rientrante nellepiù complessive informazioni relative alla rischiosità del titolo.Rientra inoltre nel giudizio riservato al giudice del merito anche lavalutazione sulla violazione dell’obbligo di informazione nelle varie fasi disvolgimento del rapporto e sull’incidenza di tale violazione sulle sceltedell’investitore in ordine all’opportunità di eseguire gli investimenti.3) Terzo motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsaapplicazione (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) degli artt. 2729 e 2697 c.c.,in correlazione con gli artt. 1223, 1453 e 1455 c.c.”.La ricorrente censura la sentenza impugnata laddove, nel giudicarela gravità dell’inadempimento e la sussistenza del nesso causale, ai finidell’accoglimento delle domande di risoluzione e risarcimento danni, abbiautilizzato un ragionamento presuntivo violando la norma (art. 2729 c.c.)alla luce della quale le presunzioni semplici devono essere gravi, precise econcordanti.In particolare, la ricorrete censura i seguenti passi della sentenzaimpugnata:- “alla luce del principio di diritto affermato dalla S.C., secondo cui,qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischiosenza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, ildanno risarcibile consiste nell’essere stato posto a carico di detto clienteun rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato, e tale dannopuò essere liquidato «in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli almomento dell’acquisto e quello degli stessi al momento della domandarisarcitoria»”;- “In questa sede è opportuno, altresì, aggiungere che non vi è motivo didubitare dell’esistenza del nesso causale tra la violazione degli obblighiinformativi e il suddetto danno, essendo tale condotta omissivaNumero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026normalmente idonea a cagionare il pregiudizio lamentato dall’investitore ein considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] di Milano non ha offertonessuna prova contraria circa la sussistenza di sopravvenienze cherisultino atte a deviare il corso della catena causale derivantedall’asimmetria informativa, pur essendo a ciò tenuta”.La ricorrente sostiene che il ragionamento presuntivo della Corte siaerrato, considerato che il fatto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] disponesse nel suoportafoglio milionario di altri titoli ugualmente rischiosi avrebbe dovutoindurre a ritenere che il medesimo avrebbe comunque dato seguitoall’acquisto dei titoli in esame.Il motivo è inammissibile.3.1) Anche in questo caso si è di fronte ad un giudizio di fattoriservato al giudice del merito.La Corte d’Appello si è avvalsa di presunzioni, giudicandole efficaci,per accertare il nesso causale tra inadempimento informativo epregiudizio, e ha valutato che l’intermediario non abbia fornito idoneaprova contraria per vincere dette presunzioni (in ciò conformemente allagiurisprudenza di questa Corte: “In tema di intermediazione finanziaria, gliobblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinatial fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore,sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza delnesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore,in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però,non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione alrischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose,poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile adassumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito ditutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattoridi rischio che l'intermediario gli deve segnalare”, Cass. civ., sez. I,Numero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/20262/05/2024, n. 11724; Cass. civ., sez. I, 7/07/2023, n. 19322; Cass. civ.,sez. I, 1/07/2022, n. 21032; Cass. civ., sez. I, 17/04/2020, n. 7905).Ed è evidente che tali valutazioni sul valore delle presunzioni el’idoneità delle prove contrarie offerte dalla controparte siano insindacabiliin sede di legittimità.4) Quarto motivo di impugnazione: “Omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art.360, comma 1, n. 5, c.p.c.)”.Quinto motivo di impugnazione: “Violazione e/o falsa applicazione(art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) dell’art. 21 comma primo, d. lgs. 24febbraio 1998, n. 58 (c.d. [OSCURATO:PERSONA] della Finanza, T.U.F.), incorrelazione con gli artt. 1173, 1218 e 1223 c.c.”.I due motivi vengono esaminati insieme, attenendo alla medesimaquestione e venendo presentati quali violazioni ai sensi del n. 5 e poi deln. 3 dell’art. 360, co. 1, c.p.c.La ricorrente censura la sentenza impugnata relativamente allavalutazione della condotta della Banca in epoca successiva allanegoziazione dei titoli, laddove viene detto: “[OSCURATO:PERSONA] di Milano nonha provato, infatti, che il [OSCURATO:PERSONA] sia stato informato della ristrutturazionedel debito di Stato approvata dal Governo irlandese attraverso un’offertapubblica di scambio al 20% del valore nominale dei titoli e che abbiadeliberatamente deciso di rimanere in possesso delle obbligazioni fino aquando la Bank of Ireland ha esercitato una clausola call al prezzo di uncentesimo di euro ogni € 1.000,00 di valore nominale”.La ricorrente sostiene che la Corte abbia omesso di considerare cheall’epoca in cui si svolsero gli eventi ricordati dalla Corte (luglio 2011) nonvi era più alcun rapporto tra la BPM e il sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva trasferito ititoli presso altra Banca.Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/20264.1) Si osserva, infatti, che la censura è estranea alla ratio decidendidella Corte, che non ha trascurato la circostanza di fatto del trasferimentodel portafoglio operato dal [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 2010, ma l’ha ritenutairrilevante ai fini dell’accertamento dei precedenti gravi inadempimenti diBPM e della sufficienza di tali inadempimenti a causare l’intero dannosubito dal [OSCURATO:PERSONA] (per es. pag. 15 della sentenza impugnata: “il Fulignolinon è stato per tempo messo in condizione di valutare correttamentel’opportunità né di eseguire gli investimenti programmati, né di mantenerlifino a quando ha maturato la decisione di trasferire il proprio portafogliopresso un’altra banca”).Né, peraltro, BPM ha contestato la motivazione della sentenzasostenendo che sino al trasferimento del portafoglio ad altra Banca non siera prodotto alcun danno.La questione della mancata informazione circa l’offerta pubblica discambio, comunque, come detto, è estranea alla ratio decidendi dellaCorte circa inadempimento e risarcimento danni, perché tale questionenon è stata valutata dalla Corte ai fini dell’integrazione della responsabilitàper inottemperanza all’obbligo informativo, ma nel quadro della questionedel concorso colposo del creditore, per escludere la ricorrenza diquest’ultima fattispecie.5) Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo.Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto,ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cheha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processualidell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione.Numero registro generale 31171/2021Numero sezionale 1365/2026Numero di raccolta generale 9209/2026Data pubblicazione 11/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, cheliquida in €. 7.000, oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali,pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge;Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il giorno 26/3/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.Il PresidenteEnrico Scoditti
Sentenza Cassazione n. 09209/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris