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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2024

Cassazione n. 23344/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 33464/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l a Cancelle- riadella Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ADER- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Di- rettorepro tempore, rappresentat e difes e dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliat e in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrenti – Oggetto:impugnazione estrattodiruolo nonché MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Mi- nistropro tempore; –intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania n. 3165 / 18 /20 1 9 depositata il 9 aprile 20 1 9 , non notifi- cata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania veniva rigettat o l’ appell o propost o da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Be- neventon. 936 / 2 /20 1 7 di rigetto del ricorso introduttivo , avente ad oggettol’ estratto di ruolo n. 0250067/2015 del 26/01/2015 e, tra- mitedi esso, la cartella di pagamento n. 01720150005391108 asse- ritamentenon ritualmente notificata , con cui veniva chiesto il p aga- mento IVA per l’anno di imposta 2011 ammontante ad euro 33.183,58.

2. Il giudice di prime cure riteneva che l'agente della riscossione avessedato prova di avere notificato la cartella con il cd. rito degli irreperibili di cui all'art. 60, primo comma, lettera e) del d.P.R. n. 600/73,decisione confermata dal giudice d’appello .

3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione partecontribuente, affidato a quattro motivi, cui replica no l’Agenzia delleEntrate e l’agente della riscossione, costituiti con un unico con- troricorso.

Consideratoche:

4. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confrontidel Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto ca- rentedi legittimazione passiva, come da consolidato orientamento di questa Corte ( ex multis , Cass. nn. 6394 e n. 7300 del 2014, n. 6929 del 2013, n. 6591 dei 2008, nn. 3116 e 3118 del 2006, nn. 24245 e 15643 del 2004).

Invero, a seguito del trasferimento alleagenzie fiscali (da parte del d.lgs. n.300/199 art.57 comma 1 ) ditutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze - a far tempo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forzadel D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate.

Di conse- guenza,il ricorso per cassazione notificato al predetto Ministero, sia che esso abbia partecipato al giudizio di merito, sia (e a fortiori) quandonon vi abbia partecipato - come nel caso di specie - è inam- missibileper radicale inesistenza dell'atto impugnatorio (cfr. Cass.nn. 22992 e 26321 del 2010, n. 1123 del 2009, n. 15021 del 2005e n. 9538 del 2001).

5. I n via prioritaria alla disamina delle censure sollevate da parte ricorrentedelle eccezioni proposte in controricorso, va rilevato che ilricorso introduttivo del giudizio è inammissibile.

Partecontribuente rende noto nel l’incipit del ricorso (cfr. p.2) che « il ricorrenteha avuto conoscenza in data 11/04/2017 a mezzo Estratto diRuolo N°0250067/2015 del 26/01/2015 » e la circostanza è con- fermata a pag.2 del controricorso dell’Agenzia .

Viene così chiara- menteimpugnato il ruolo e , per esso , la cartella di pagamento sot- tesa,che la società assume non essere stata ritualmente notificata, avendo appreso della sua esistenza proprio tramite l’ estratto di ruolo.

6. D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoroe per esigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bisil quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - ancheunitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non le- gittimamentenotificate - se non a determinate, specifiche, condi- zioni. 7.La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.».

8. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartelladi pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità.

È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento,di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso.

9. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit. , non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammis- sibili:il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottesealla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimentoè alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legisla- tore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anchemolto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo ri- sorse preziose e causando il danno economico della possibile con- dannaal pagamento delle spese di giudizio.

Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.

«nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa.

Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ».

10. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio , edichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, perché ab origine , lacausa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ. . 11.Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizioalla luce della giurisprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenuteall’incardinamento del ricorso.

P.Q.M.

LaCorte: pronunciandosul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata edichiara inammissibile il ricorso introduttivo .

Compensale spese di lite.

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 33464/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata presso l a Cancelle- riadella Corte di Cassazione ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ADER- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Di- rettorepro tempore, rappresentat e difes e dall’Avvocatura Generale delloStato, domiciliat e in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrenti – Oggetto:impugnazione estrattodiruolo nonché MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Mi- nistropro tempore; –intimato – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell a Campania n. 3165 / 18 /20 1 9 depositata il 9 aprile 20 1 9 , non notifi- cata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 1 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania veniva rigettat o l’ appell o propost o da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Be- neventon. 936 / 2 /20 1 7 di rigetto del ricorso introduttivo , avente ad oggettol’ estratto di ruolo n. 0250067/2015 del 26/01/2015 e, tra- mitedi esso, la cartella di pagamento n. 01720150005391108 asse- ritamentenon ritualmente notificata , con cui veniva chiesto il p aga- mento IVA per l’anno di imposta 2011 ammontante ad euro 33.183,58. 2. Il giudice di prime cure riteneva che l'agente della riscossione avessedato prova di avere notificato la cartella con il cd. rito degli irreperibili di cui all'art. 60, primo comma, lettera e) del d.P.R. n. 600/73,decisione confermata dal giudice d’appello . 3. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione partecontribuente, affidato a quattro motivi, cui replica no l’Agenzia delleEntrate e l’agente della riscossione, costituiti con un unico con- troricorso. Consideratoche: 4. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso nei confrontidel Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto ca- rentedi legittimazione passiva, come da consolidato orientamento di questa Corte ( ex multis , Cass. nn. 6394 e n. 7300 del 2014, n. 6929 del 2013, n. 6591 dei 2008, nn. 3116 e 3118 del 2006, nn. 24245 e 15643 del 2004). Invero, a seguito del trasferimento alleagenzie fiscali (da parte del d.lgs. n.300/199 art.57 comma 1 ) ditutti i "rapporti giuridici", i "poteri" e le "competenze" facenti capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze - a far tempo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], data di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forzadel D.M. 28 dicembre 2000, art. 1, unico soggetto attivamente e passivamente legittimato è l'Agenzia delle Entrate. Di conse- guenza,il ricorso per cassazione notificato al predetto Ministero, sia che esso abbia partecipato al giudizio di merito, sia (e a fortiori) quandonon vi abbia partecipato - come nel caso di specie - è inam- missibileper radicale inesistenza dell'atto impugnatorio (cfr. Cass.nn. 22992 e 26321 del 2010, n. 1123 del 2009, n. 15021 del 2005e n. 9538 del 2001). 5. I n via prioritaria alla disamina delle censure sollevate da parte ricorrentedelle eccezioni proposte in controricorso, va rilevato che ilricorso introduttivo del giudizio è inammissibile. Partecontribuente rende noto nel l’incipit del ricorso (cfr. p.2) che « il ricorrenteha avuto conoscenza in data 11/04/2017 a mezzo Estratto diRuolo N°0250067/2015 del 26/01/2015 » e la circostanza è con- fermata a pag.2 del controricorso dell’Agenzia . Viene così chiara- menteimpugnato il ruolo e , per esso , la cartella di pagamento sot- tesa,che la società assume non essere stata ritualmente notificata, avendo appreso della sua esistenza proprio tramite l’ estratto di ruolo. 6. D’ufficio va quindi rilevato che l’art.3 bis d.l. 21 ottobre 2001 n.146(Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoroe per esigenze indifferibili) , precisato in sede di conversione della l. 17 dicembre 2021 n.215, novellando l’art.12 del d.P.R. 29 settembre1973 n.602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sulreddito), ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bisil quale ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - ancheunitamente alle cartelle sottostanti che si assumono non le- gittimamentenotificate - se non a determinate, specifiche, condi- zioni. 7.La menzionata previsione di legge recita: «Il ruolo e la cartella di pagamentoche si assume invalidamente notificata sono suscettibili didiretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudiziodimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pre- giudizioad una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’at.80comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allo stesso do- vutedai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) del regola- mentodi cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bis del presentedecreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti conuna pubblica amministrazione.». 8. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022,ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estratto di ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa cartelladi pagamento, trattandosi di azione di accertamento nega- tivocirca la decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il processo tributario ha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una suaautonoma materialità. È conseguentemente presente l’interesse adagire contro il ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’intimazione al paga- mento,di cui non vi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 9. La Corte costituzionale, a sua volta intervenuta con la s entenza 17 ottobre 2023, n. 190 su questioni di costituzionalità involgenti l'art. 12 comma 4 - bis cit. , non ha smentito l’operato delle Sezioni Unite stabilendo: « Le questioni sollevate (…) sono quindi inammis- sibili:il rimettente del resto, da un lato, non misconosce le «ragioni sottesealla norma sotto esame: a seguito delle SS.UU. del 2015 [il riferimentoè alla sentenza n. 19704/2015] è evidente che il Legisla- tore si è preoccupato di evitare un proliferare di ricorsi per carichi anchemolto risalenti e che a fronte di esazione piuttosto improbabile avrebbero gravato in maniera eccessiva sugli uffici sottraendo ri- sorse preziose e causando il danno economico della possibile con- dannaal pagamento delle spese di giudizio. Dall'altro,manifesta «perplessità» per «il fatto che per risolvere tale problemail Legislatore sia intervenuto condizionando pesantemente la possibilità di difendersi in giudizio», censurando quindi la norma inriferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost. «nei termini di cui in moti- vazione»,nella quale, dopo avere esposto una casistica delle fatti- specieritenute indebitamente pretermesse, conclude che «il Legisla- toreavrebbe potuto adottare soluzioni più snelle e con costi irrisori, checomunque sarebbero state rispettose del diritto di difesa. Diqui l'inammissibilità delle questioni sollevate, dal momento che, come emerge dalla stessa prospettazione del rimettente, il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema,implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalitàdel legislatore (sentenze n. 71 del 2023, n. 96 e n. 22 del2022, n. 259, n. 240, n. 146, n. 103, n. 33 e n. 32 del 2021). ». 10. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio , edichiarato inammissibile il ricorso introduttivo, perché ab origine , lacausa non poteva essere proposta ex art.382 u.c. cod. proc. civ. . 11.Le spese di lite sono compensate tra le parti per tutti i gradi di giudizioalla luce della giurisprudenza di legittimità e della Consulta sopravvenuteall’incardinamento del ricorso. P.Q.M. LaCorte: pronunciandosul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata edichiara inammissibile il ricorso introduttivo . Compensale spese di lite. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
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