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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 29025/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1608/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso sito in Ragusa alla via Collodi, n. 4(Pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: Diniego rimb.

IRPEF-ILOR1990-1991-1992 22 –1608-2017 – 10/10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania,n. 4924 / 34 /201 5 pronunciata il 18 giugno 2014e depositata il 26 novembre 201 5 , non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, in data 25 .0 5 .2005, presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] – istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di tributi erariali ed altro per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio.

L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto.

Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Ragusa, che rigettava le ragioni del contribuente sul presupposto che non fossero state prodotte in giudizio le prove dei pagamenti effettuati, su cui si fondava il rimborso.

Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello confermava la sentenzadi prime cure.

Insorge il contribuenteaffidandosi ad un unico mezzo.

Resiste il patrono erariale con controricorso.

CONSIDERATO Con l’unico motivo - sollevando censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), della IV direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della 22 –1608-2017 – 10/10/2023 MMF Sesta sezione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché della Decisione della Commissione Europea 2015, 5549 final del 14.08.2015 - si deduce l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (produzione documentale all. 5,6,7 al ricorso in appello, ora all. 7 cass.).

Il ricorrente nella sostanza lamenta la mancata considerazione delle prove prodotte in appello, ossia dei versamenti effettuati dal contribuente negli anni di imposta 1990-1992, aventi ad oggetto quanto richiesto ai fini del rimborso.

A fronte di quanto precede, deve darsi atto che, con istanza datata 19 novembre 2019, il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, giacch́ , come attestato dalla sentenza di ottemperanza della CTR della Sicilia n. 2463/13/2018 del 19.09.2018, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate ha effettuato il rimborso delle somme dovute al sig. [OSCURATO:PERSONA] tramite bonifici bancari, prodotti nel seguente giudizio per cassazione.

La richiesta del contribuente, pertanto, è stata interamente soddisfatta.

In ragione di quanto precede, nulla opponendo l’Agenzia delle Entrate, il giudizio deve essere dichiarato estintoper cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione fra le parti delle spese delpr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1608/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso sito in Ragusa alla via Collodi, n. 4(Pec: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente - Oggetto: Diniego rimb. IRPEF-ILOR1990-1991-1992 22 –1608-2017 – 10/10/2023 MMF avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania,n. 4924 / 34 /201 5 pronunciata il 18 giugno 2014e depositata il 26 novembre 201 5 , non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 202 3 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente, in data 25 .0 5 .2005, presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] – istanza di rimborso nella misura del 90% di quanto pagato a titolo di tributi erariali ed altro per il triennio 1990-1992, ex articolo 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'istanza di rimborso scaturiva dalla residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma Sicilia del 1990; il contribuente, segnatamente, riteneva possibile la definizione degli anni pregressi, con il pagamento forfettario del 10%, tanto per i contribuenti ancora debitori dell’Erario, quanto per quelli che avevano già pagato tutte le somme dovute nel triennio. L'ufficio non forniva alcuna risposta, cosicché si formava un silenzio-rifiuto. Il silenzio-rifiuto era avversato avanti la CTP di Ragusa, che rigettava le ragioni del contribuente sul presupposto che non fossero state prodotte in giudizio le prove dei pagamenti effettuati, su cui si fondava il rimborso. Sul gravame del contribuente, il collegio d’appello confermava la sentenzadi prime cure. Insorge il contribuenteaffidandosi ad un unico mezzo. Resiste il patrono erariale con controricorso. CONSIDERATO Con l’unico motivo - sollevando censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma diciassettesimo, l. n. 289 del 2002, dell’art. 1, comma 665, della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), della IV direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della 22 –1608-2017 – 10/10/2023 MMF Sesta sezione della Corte di Giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] del 15 luglio 2015 in causa C-82/14, nonché della Decisione della Commissione Europea 2015, 5549 final del 14.08.2015 - si deduce l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (produzione documentale all. 5,6,7 al ricorso in appello, ora all. 7 cass.). Il ricorrente nella sostanza lamenta la mancata considerazione delle prove prodotte in appello, ossia dei versamenti effettuati dal contribuente negli anni di imposta 1990-1992, aventi ad oggetto quanto richiesto ai fini del rimborso. A fronte di quanto precede, deve darsi atto che, con istanza datata 19 novembre 2019, il contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, giacch́ , come attestato dalla sentenza di ottemperanza della CTR della Sicilia n. 2463/13/2018 del 19.09.2018, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’Agenzia delle Entrate ha effettuato il rimborso delle somme dovute al sig. [OSCURATO:PERSONA] tramite bonifici bancari, prodotti nel seguente giudizio per cassazione. La richiesta del contribuente, pertanto, è stata interamente soddisfatta. In ragione di quanto precede, nulla opponendo l’Agenzia delle Entrate, il giudizio deve essere dichiarato estintoper cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio con compensazione fra le parti delle spese delpr
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