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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22210/2026

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lla Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbe disattesol’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l’omogeneità delle condotte(violazioni delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione) e la loro commissione adistanza di appena un giorno e che costituiscono, in realtà, un'unica violazione; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità didisegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando sintetico, ma adeguato conto della loro applicazione e, in manieraesente da illogicità e incongruenze, ha per un verso escluso la tesi del ricorrente dell’unicitàdella violazione (smentita dalla lettura delle sentenze di merito che nulla chiarivano in puntodi allontanamento del sottoposto a misura dal Comune del soggiorno obbligato) e, per altroverso, anche alla luce delle plurime condanne riscontrate nel certificato del casellariogiudiziale (per ben ventotto violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione), haritenuto che la commissione di quelle oggetto di scrutinio, sebbene ravvicinate, costituissel'esito di un comportamento criminale abituale, espressivo esclusivamente di uno stile di vita(p. 4 del provvedimento impugnato), avulso dall'unitaria e anticipata ideazione;rilevato che tale motivazione, scevra da fratture razionali, è rimasta sostanzialmenteincontestata con il ricorso, del tutto a-specifico (il ricorrente si è, invero, limitato a ribadireassertivamente l'esistenza del vincolo di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. e l'insufficienzadella motivazione del Giudice dell'esecuzione;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo, con la quale la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione e, con un unico motivo di ricorso, deduce che il giudice a quo avrebbe disattesol’uniforme giurisprudenza di legittimità, richiamata nel ricorso, in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile, poste l’omogeneità delle condotte(violazioni delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione) e la loro commissione adistanza di appena un giorno e che costituiscono, in realtà, un'unica violazione; ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazione necessita, anchein sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un’approfonditae rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento della commissione delprimo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti, rappresentano soloalcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di una determinata sceltadelinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01); ricordato che il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità didisegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, le modalità dellacondotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudini di vita, e ogni altro aspetto ingrado di riflettere l’unicità o pluralità delle originarie determinazioni – è rimessoall’apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando ilconvincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizilogici e travisamenti di fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740-01); ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi, dando sintetico, ma adeguato conto della loro applicazione e, in manieraesente da illogicità e incongruenze, ha per un verso escluso la tesi del ricorrente dell’unicitàdella violazione (smentita dalla lettura delle sentenze di merito che nulla chiarivano in puntodi allontanamento del sottoposto a misura dal Comune del soggiorno obbligato) e, per altroverso, anche alla luce delle plurime condanne riscontrate nel certificato del casellariogiudiziale (per ben ventotto violazioni delle prescrizioni della misura di prevenzione), haritenuto che la commissione di quelle oggetto di scrutinio, sebbene ravvicinate, costituissel'esito di un comportamento criminale abituale, espressivo esclusivamente di uno stile di vita(p. 4 del provvedimento impugnato), avulso dall'unitaria e anticipata ideazione;rilevato che tale motivazione, scevra da fratture razionali, è rimasta sostanzialmenteincontestata con il ricorso, del tutto a-specifico (il ricorrente si è, invero, limitato a ribadireassertivamente l'esistenza del vincolo di cui all'art. 81, comma 2, cod. pen. e l'insufficienzadella motivazione del Giudice dell'esecuzione;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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