CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2021
Cassazione n. 39338/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA C LA sul ricorso 23069-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A. VALLISNERI, 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - ikr contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. AVEZZANA N.1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 34/2016 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 29/02/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in Verant hanno impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, pubblicata in data 29.2.2016, con ricorso notificato al [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; il [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; in prossimità dell'udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative ed ha chiesto il rinvio a nuovo ruolo dell'udienza; Ritenuto che: la richiesta di rinvio avanzata dal ricorrente, motivata dall'impossibilità di comporre la lite con il condominio in quanto privo di amministratore, in seguito all'annullamento della delibera di conferma del precedente amministratore, non merita accoglimento; la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che, nei casi di revoca od annullamento della delibera di nomina dell'amministratore, l'amministratore continua ad esercitare legittimamente, fino all'avvenuta sostituzione, i poteri di rappresentanza, anche processuale, dei comproprietari, sul presupposto della presunzione di conformità alla volontà dei condomini e dell'interesse del condominio alla continuità dell'amministrazione (Cassazione civile sez. VI, 19/03/2019, n.7699; Cassazione civile sez. II, 30/10/2012, n.18660); Ric. 2016 n. 23069 sez. 52 - ud. 12-10-2021 -2- il ricorrente poteva sottoporre all'amministratore di condominio, revocato o non confermato dall'assemblea, le ipotesi transattive relative alla controversia in esame sicchè la ragione del rinvio è priva di fondamento; il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, considerando la riduzione della sospensione feriale dei termini, per effetto della modifica introdotta dal D.L. 132/2014; deve essere infatti considerata, al fine del calcolo del termine per l'impugnazione, la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale, decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 162 del 2014; detta normativa è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.l., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio "tempus regit actum (ex multis Cassazione civile sez. VI, 06/09/2017, n.20866; Cass.11758/2017; Cassazione civile sez. VI, 31/12/2020, n.30053); il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile perché il termine per la notifica scadeva il 30.9.2016 ed il ricorso è stato notificato il 6.10.2016; la memoria non offre elementi per mutare l'orientamento consolidato di questa Corte in materia di applicabilità del termine di sospensione feriale ai procedimenti introdotti nel 2015; Ric. 2016 n. 23069 sez. 52 - ud. 12-10-2021 -3- non deve provvedersi sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva; ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in d